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Gerarchia delle fonti legislative

Nel nostro ordinamento vige il Principio della Gerarchia delle Fonti, che può essere rappresentato con una piramide al cui vertice è posta la costituzione, più in basso vi sono le leggi ordinarie ed ancora sotto vi sono posti i regolamenti e gli usi.
Nello specifico, il diritto privato si basa sulle norme, e appunto l'art 1 delle disposizioni sulla legge in generale, indica come  scala gerarchica delle fonti  la seguente:
1) Costituzione: documento scritto, rigido e votato; è la legge fondamentale dello Stato, definita come " la legge delle leggi " nel senso che tutte le norme di rango inferiore traggono da essa forza e legittimazione e, al tempo stesso, devono uniformarsi.
2) Leggi costituzionali: atti che permettono di modificare la costituzione e la cui produzione è affidata al Parlamento. Tutte le altre leggi e gli altri atti aventi forza di legge  non devono essere in contrasto con le norme costituzionali, pena l’annullamento. Il controllo di conformità delle norme legislative con la Costituzione è svolto dalla Corte Costituzionale.
3) legge ordinaria: provvedimenti approvati dal Parlamento in base ad una procedura prevista dalla costituzione(ad essa sono equiparati i decreti legge e decreti legislativi). Esse non possono modificare la costituzione le leggi di rango costituzionale, ma possono modificare o abrogare le norme che non hanno valore di legge, e possono essere modificate o abrogate solo da leggi successive.
Tra gli atti con forza di legge si distingue:
-Decreti legge d'urgenza (art77cost): emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e d'urgenza; hanno valore di legge, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg dalla loro pubblicazione;
-Decreti legislativi delegati (art76cost): emanati dal Governo in base ad una legge delega votata in parlamento; hanno valore di legge ordinaria.
4) leggi regionali: caratterizzate dal principio della competenza: la l.3/2001 attribuisce alle regioni competenze in tutti le materie non riservate alla legislazione dello stato;
5) regolamenti: sono fonti  di 2° grado emanate dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa. Hanno la funzione di specificare la legge, per renderla più facilmente applicabile alle situazioni concrete.
6) usi normativi: definiti anche consuetudine che nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (ripetitività: diuturnitas), sino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti(opinio juris seu necessitatis). Esistono consuetudini:
-secundum legem:  richiamata dalle leggi scritte;
-praeter legem: regola materie non disciplinate dalle fonti scritte.
-contra legem: contro la legge o un regolamento e quindi non ha alcun valore giuridico.

Gli usi normativi non vanno confusi con:
  • a)prassi: poiché mentre l'uso è comunque un comportamento doveroso, tale non è la prassi che è seguita per ragioni di opportunità o di convenienza.
  • b)usi negoziali: clausole di solito inserita nei contratti stipulati in una certa zona;
  • c)usi interpretativi: interpretano la volontà contrattuale espressa in modo ambigua dai contraenti.
Con l'ingresso delle fonti comunitarie il tradizionale criterio gerarchico deve essere rivisto, per il loro rapporto con le fonti italiane:
  • a)il primato resta alla Costituzione;
  • b)il regolamento comunitario che è direttamente applicabile negli Stati membri;
  • c)la legge ordinaria, affiancata dalla direttiva comunitaria poiché quest'ultima entra, di regola, nel nostro ordinamento attraverso una legge ordinaria.
Il primato del regolamento comunitario rispetto alla legge  nazionale è ormai riconosciuto (ovvero che la normativa comunitaria, prevale sulle leggi ordinarie  dello stato). Ma gli organi giurisdizionali europei hanno differenti visioni al riguardo:
-Corte costituzionale: per essa il giudice italiano deve considerare la legge italiana inefficace (ma non abrogata) sino a quando la materia è regolata dalla normativa comunitaria.
-Corte di giustizia europea: pone maggiormente in rilievo l'aspetto gerarchico tra il regolamento e la legge nazionale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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