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Denuncia del medico delle malattie veneree


L’obbligo riguarda le malattie seguenti, nella loro fase di contagiosità quando non siano state ancora accertate e denunciate da altro sanitario:
a. sifilide,
b. blenorragia,
c. ulcera venerea,
d. linfogranulomatosi inguinale.
La legge dispone testualmente che gli istituti ospedalieri non potranno sottrarsi all’obbligo di ricoverare e curare detti pazienti, anche quando non abbiano sezioni o reparti specializzati.
La denuncia, l’immediata, inviata alla ASL deve contenere le informazioni assunte direttamente dal medico sulla persona malata circa la fonte del contagio, nonché ai soli fini statistici: il sesso, l’età, il comune di residenza.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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