Denuncia del medico delle malattie veneree
L’obbligo riguarda le malattie seguenti, nella loro fase di contagiosità quando non siano state ancora accertate e denunciate da altro sanitario:
a. sifilide,
b. blenorragia,
c. ulcera venerea,
d. linfogranulomatosi inguinale.
La legge dispone testualmente che gli istituti ospedalieri non potranno sottrarsi all’obbligo di ricoverare e curare detti pazienti, anche quando non abbiano sezioni o reparti specializzati.
La denuncia, l’immediata, inviata alla ASL deve contenere le informazioni assunte direttamente dal medico sulla persona malata circa la fonte del contagio, nonché ai soli fini statistici: il sesso, l’età, il comune di residenza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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