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Referto medico nel codice di procedura penale: articolo 334

Referto medico nel codice di procedura penale: articolo 334


    L’art. 334 c.p.p. dispone: “chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria”.
Si fa esclusivo riferimento alle sole “circostanze” dell’intervento e del fatto prevedendo comunque l’obbligo di dare quelle notizie che servono a stabilire “i mezzi” con i quali “il fatto” sarebbe stato commesso e gli effetti che ne sono derivati.
Si fa inoltre richiamo non alla “persona offesa”, ma alla persona alla quale si è prestato alla propria assistenza.
    Dunque, per ciò che riguarda il valore probatorio del referto nel processo penale, si deve convenire che non ha né può avere valore di perizia: esso resta un atto pre-processuale che però, grazie al suo contenuto tecnico e alla competenza con cui è stato redatto, concorre con tutte le altre risultanze probatorie via via acquisite nel corso del processo e del dibattimento, a formare il libero convincimento del giudice.

Referto medico e rivelazione del segreto professionale


    Il referto è una giusta causa imperativa di rivelazione del segreto; ne deriva che il medico deve saper riconoscere quando vi è effettivamente obbligato e quando no: infatti, presentare il referto in un caso in cui tale obbligo non sussiste può esporre il medico ad una querela da parte dell’assistito per rivelazione del segreto professionale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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