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Danno estetico nella giurisprudenza


Con la dizione “funzione fisiognomica” ci si riferisce al complesso estetico della persona, cioè alla funzione svolta non solo dai tratti estetici del volto, ma anche alle proprietà estetiche che caratterizzano la facciata individuale o l’immagine in tutti i suoi attributi.
Il danno alla funzione fisiognomica, proprio perché visibile, è rimesso, quanto a valutazione, al diretto apprezzamento del magistrato.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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