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Il possesso nel diritto


Art 1140: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale”. (il possessore non è il titolare ma colui che si comporta come proprietario di essa-> differenza tra proprietà e possesso). Di regola il proprietario è anche il possessore, ma può anche non essere così (es. furto). Il possesso è il potere di fatto sulla cosa e ha una protezione giuridica autonoma.
Rapporto tra possesso e proprietà ( il 1° è un modo di acquisto del 2°):
- La proprietà è una situazione di diritto (art.832) che può essere acquistato a titolo originario o definitivo;
- Il possesso è invece una situazione di fatto;
- Le vesti del proprietario e del possessore normalmente coincidono nella stessa persona;
- Il possessore può non essere il proprietario e ugualmente godere della tutela possessoria, il proprietario, non essendo il possessore, può agire x recuperarla (art 948)
La legge tutela il possesso di per sé anche se il soggetto non ne è anche il proprietario e anche se il possesso avviene in malafede.

Il possesso richiede:
- Che ci sia una materiale disponibilità della cosa, che è diversa dalla disponibilità giuridica;
- Intenzione di comportarsi come proprietario della cosa, cioè di non riconoscere in altri titolari del diritto del bene.
Possesso e detenzione si risolvono entrambe in potere di fatto sulla cosa, ma si differenziano in quanto il potere del detentore sulla cosa presuppone e riconosce un possesso altrui. Quindi è detentore e non possessore colui che ha il materiale godimento di una cosa in forza di un titolo che implichi il riconoscimento dell’altruità della cosa. (es. rapporto di locazione).
Mutamento della detenzione in possesso può avvenire x :
- Causa proveniente da un terzo (detengo a titolo di locazione e un terzo, arrogandosi del diritto di proprietario, mi vende la cosa o la eredito).
- Opposizione del detentore contro il possessore, ossia si vanti proprietario della cosa e intenda tenerla come propria (smette di pagare l’affitto).
Il possesso si acquista a titolo:
originario con l’apprensione fisica della cosa tramite:
- Spoglio o occupazione di cose mobili di proprietà di nessuno
- Mutamento della detenzione in possesso
- Interversione del possesso

Derivativo tramite:
- Consegna della cosa che può essere materiale o simbolica (es. chiavi immobile)
- Successione.
La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede del soggetto-> possessore di buona fede: chi possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto, cioè ignorando l’altruità della cosa; possessore di mala fede: colui che sa di possedere cosa altrui.
Il possessore in buona fede non è escluso dall’errore però è escluso dalla colpa grave. Si presume che sia sempre in buona fede, salvo prova contraria e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto. Altro fatto che conta è la durata del possesso; x la prova di questa durata esistono 2 presunzioni:
- Chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo più remoto, si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio: possesso intermedio.
- Chi prova il possesso attuale e anche il titolo e anche il titolo in forza che possiede (es. contratto d’acquisto) si presume che abbia posseduto dalla data del titolo: possesso vale titolo.
Infine vale il principio che il possesso dell’erede continua quello del defunto, sia come durata ma soprattutto come qualificazione: se il possesso era in buona fede, anche l’erede è considerato in buona fede (anche se non è così), idem x il contrario-> successione del possesso.


Diritti del possessore nella restituzione al proprietario


Il proprietario può esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti del possessore e riottenere la cosa. Se però la cosa ha prodotto frutti e il possessore li ha percepiti i frutti spettano se:
- Possessione in buona fede-> fa propri i frutti
- Possessione in mala fede-> deve restituire i frutti al proprietario
il proprietario non deve però trarre profitto dagli investimenti fin. altrui: al possessore in mala fede è dovuto perciò il rimborso delle spese incontrate x la produzione e il raccolto.
Se la cosa è stata invece riparata o migliorata il possessore ha diritto al rimborso delle spese sostenute + se:
- Possessione in buona fede-> indennità pari al maggiore valore che la cosa ha conseguito x effetto dei miglioramenti + diritto di ritenzione ossia può rifiutarsi di restituire la cosa finché il proprietario non gli da le indennità dovute.
- Possessione in mala fede-> minore somma fra l’aumento di valore della cosa e l’importo delle spese affrontate.
Le azioni possessorie
- Azione di reintegrazione o di spoglio: tale azione spetta al possessore qualora sia stato violentemente e occultamente spossessato di una cosa. Tale azione può essere esercitata entro un anno dallo spoglio o, se questo è stato clandestino, dalla sua scoperta, e consente al possessore di ottenere la reintegrazione del possesso, ossia l’ordine rivolto dal giudice all’autore dello spoglio di restituire la cosa (trascorso invece l’anno l’autore dello spoglio diviene il nuovo possessore della cosa).
- Manutenzione: riguarda solo i beni immobili, e le università di mobili e ha un duplice campo d’applicazione:
- Spetta al possessore che sia stato molestato nel godimento della cosa o che abbia subito turbative nel possesso.
- Spetta al possessore che abbia subito uno spoglio violento o clandestino.
Decadenza: anche qui un anno; nel 1° caso mira a ottenere la cessazione delle molestie, nel 2° la restituzione della cosa.
L’azione di reintegrazione è data a qualsiasi possessore, anche se si tratta di possesso illegittimo (es. ladro). L’azione di manutenzione è data solo se il possesso durava continuo da oltre un anno o cmq se conseguito in maniera violenta, se trascorso almeno un anno dalla violenza. L’azione di reintegrazione è concessa anche a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia x ragioni di servizio e di ospitalità.
Le azioni possessorie spettano al possessore, anche se non proprietario, ma anche al proprietario che però in tal caso agisce come possessore.
Il principio x il quale il possessore, anche se non proprietario, può avvalersi di una protezione giurisdizionale, è un principio che solo indirettamente protegge il possessore; esso ha, direttamente, di mira la salvaguardia dell’ordine pubblico, altrimenti si legittimerebbero spogli a catena, e l’ordine pubblico ne sarebbe pregiudicato-> caso in cui la protezione d’interessi individuali è solo il mezzo mediante il quale vengono perseguiti interessi di ordine pubblico.
Le azioni possessorie spettano anche nei confronti del proprietario, evitando che chiunque possa farsi giustizia da sé (solo lo stato può).


Le azioni di nunciazione


Sono azioni che spettano al possessore, al proprietario anche se non possessore e hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa:
- La denuncia di nuova opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di una nuova opera, da altri intrapresa, dalla quale si pensa possa derivare un danno alla cosa di cui si è possessore o proprietario. Scadenza: entro un anno dall’inizio della costruzione della nuova opera.
- Denuncia di danno temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria di un danno grave e imminente che si teme possa coinvolgere la propria cosa da altra cosa altrui.
Tali azioni danno luogo a 2 fasi di giudizio:
- L’autorità giudiziaria, dopo una sommaria cognizione del fatto, emette provvedimenti provvisori e urgenti.
- Giudizio di merito: conduce alla decisione definitiva circa l’effettiva esistenza del pericolo di danno.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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