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I beni e la proprietà nel diritto

I beni


Per bene si può intendere tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini. Il concetto di bene può essere inteso sia in senso naturale che in senso giuridico: nel 1° caso è l’attitudine delle cose a soddisfare i bisogni dell’uomo, nel 2° sono le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dallo loro utilizzazione. Perciò giuridicamente non sono beni le cose comuni a tutti, perché nessuno ha interesse a farle oggetto di un proprio interesse(es. luce del sole, acqua del mare-> beni in abbondanza in rispetto dei bisogni umani). Ciò non può dirsi invece x es. del suolo, il quale costituisce un bene giuridico perché implica l’appropriazione e l’utilizzazione da parte di alcuni, e l’esclusione del suo uso da altri. Ciò trasforma il rapporto tra l’uomo e le cose in un rapporto tra gli uomini, nel senso che costituisce materia di conflitto fra le persone mirante all’appropriazione. Per il diritto sono beni anche le energie naturali, solo se hanno un valore economico, ossia sono beni solo se in quantità limitata e se x procurarseli si è disposti a pagare.
Ogni sistema giuridico:
- riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
- regola i conflitti fra gli uomini x l’appropriazione delle cose d’acquisto determinando i modo d’acquisto della proprietà.
- fonda la categoria dei beni pubblici, ossia quei beni che, considerati di utilità generale, vengono sottratti ad ogni possibilità d’espropriazione da parte dei singoli e sono classificati come beni appartenenti alla società nel suo insieme. In epoca moderna sono tutti quei beni che appartengono allo stato, agli altri enti pubblici territoriali, i quali sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività.
- pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario.

I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali


I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali-> sono in tutto 7 e sono:
- La proprietà
- Diritti di superficie (tutto ciò che sta sopra il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso)
- Diritti di enfiteusi (godimento su un’altrui proprietà)
- Diritto di usufrutto (diritto x cui un soggetto può usare cose altrui, trarne i frutti ma rispettando destinazione economica)
- Diritti di uso (diritto di servirsi di un bene e di raccogliere i frutti limitatamente ai propri bisogni)
- Diritti di abitazione (diritto di abitare una casa di proprietà altrui, limitato ai propri bisogni)
- Diritti di servitù
Se la proprietà risulta il diritto che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una cosa, potenzialmente illimitata, gli altri 6 diritti si presentano:
- Come diritti limitati, in quanto caratterizzati da poche facoltà
- Come diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri hanno la proprietà.


Diritto di proprietà (art 832)


La proprietà è il diritto che ha il proprietario di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
- Facoltà di godimento: è la facoltà del proprietario di utilizzare o meno la cosa. Per le cose fruttifere la facoltà di godimento del proprietario include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia essi siano naturali (che provengono dirett. dalla cosa, eventualmente con l’aiuto dell’uomo- es. miniere -i frutti però sono parte della cosa finché non avviene la separazione; la vendita del fondo comporta la vendita dei frutti rimasti) o civili (il denaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa- interessi dei capitali-).
- Facoltà di disporre: è la disposizione giuridica delle cose; è la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o no e così via.. alla facoltà di disposizione inerisce anche la facoltà del proprietario di costituire su di esse le garanzie reali (ipoteca e pegno) x garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui.
- Pienezza della proprietà: ossia il proprietario delle cose può fare tutto ciò che non sia espressamente vietato. La pienezza del diritto viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitino fortemente la facoltà di godimento del proprietario-> in tal caso si parla di nuda proprietà.
- Esclusività della proprietà: il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento delle cose e dalla loro disposizione.
- Atti di emulazione: limiti della facoltà di godere e di disporre. Il proprietario non può utilizzare la sua cosa x recare danni o molestare altri (es. innalzare un muro). Destinazione del suolo-> il proprietario non può scegliere se destinare un proprio terreno all’agricoltura, all’edilizia ecc.. (legislazione urbanistica).
Spetta ai comuni, 2° criteri fissati dalle regioni di determinare l’aspetto del territorio mediante appositi piani regolatori, che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate ai vari settori-> interesse generale: uso equilibrato del suolo. Ne deriva il limite alla facoltà di edificare, ossia di utilizzare il suolo x costruirvi un edificio-> es. chi è proprietario di un suolo che il piano regolatore destina a “verde agricolo” è privo della facoltà di edificare (solo costruzioni rurali). I piani regolatori stabiliscono anche le dimensioni, l’eccessivo addensamento e le costruzioni in verticale-> fine: migliorare la qualità della vita nei centri urbani. X ogni costruzione occorre aver ottenuto dal comune la relativa concessione, che è rilasciata dopo l’accertamento di tutte le condizioni di legge-> chi edifica senza concessione può essere costretto alla demolizione o subire la confisca del terreno o della costruzione che passa al comune.
Obblighi del proprietario: il proprietario, secondo l’ordinamento giuridico, deve:
-consentire l’accesso al fondo al vicino che abbia necessità di entrarvi x eseguire opere sul proprio fondo;
-se proprietario di terreni destinati alla coltivazione, provvedere alla loro coltivazione-> ciò perché la terra è una fondamentale risorsa, il cui sfruttamento corrisponde all’interesse generale.
Legge n°440 del 1978: le terre incolte possono essere assegnate x la coltivazione a chi ne faccia richiesta (affitto forzato). Il CC x altro impone il divieto al proprietario di beni produttivi che interessino la produzione nazionale di abbandonare la coltivazione o di astenersi dalla sua utilizzazione-> sanzione: espropriazione del bene da parte dello stato + giusta indennità.
-appena ottenuta una licenza di costruzione, contribuire alle spese che il comune ha x allacciare la nuova costruzione alla rete stradale, agli impianti d’acquedotto fognari.


Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni


Tra i beni si suole distinguere:
BENI IN PATRIMONIO: Sono di proprietà di qualcuno
BENI DI NESSUNO: Beni che non hanno un proprietario pur potendolo avere. Es. i pesci del mare sono beni di nessuno finché restano nel loro ambiente naturale, chi li cattura ne diventa il proprietario.
BENI IMMOBILI: Sono beni come il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio.
BENI MOBILI: Sono tutti gli altri beni più le energie naturali (quelle che hanno valore economico).
Le maggior differenze fra queste 2 categorie si manifestano nella legge di circolazione dei beni, ossia nelle norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario all’altro. I beni mobili circolano in modo rapido, passando da un proprietario all’altro-> l’esigenza dominante è quella di trasferire il più velocemente possibile la ricchezza. (vale il principio dell’ec. liberale: + la ricchezza circola velocemente, + contribuisce alla creazione di nuova ricchezza). La circolazione dei beni immobili è assai meno rapida; qui anziché la circolazione trova maggiore protezione l’ interesse individuale del proprietario a conservare le proprietà.
In una situazione intermedia tra beni immobili e mobili troviamo:
BENI MOBILI REGISTRATI (iscritti in pubblici registri) = es. automobili, navi e simili, i quali sono considerati dalla legge in una posizione intermedia e perciò che riguarda la legge di circolazione è simile a quella dei beni immobili, mentre x il resto vengono considerati beni mobili.
+ cose mobili appartenenti al medesimo proprietario = UNIVERSALITA’ DI MOBILI
Il proprietario può disporre dell’universalità nel suo insieme (es. vendere una collezione di quadri) e può disporre dei singoli beni, separatamente dal tutto.
Pertinenze: cose, mobili o immobili, destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile (art 817 CC). Es. scialuppe di salvataggio di una nave. Il rapporto pertinenziale stabilito fra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze; gli atti o i rapporti che hanno x oggetto la cosa principale comprendono, se non sono escluse, anche le pertinenze.
Cose composte: pluralità di cose semplici,, che possono distinguersi tra loro e anche separare. Es. automobile.
Cose fungibili: beni che appartengono ad un genere, all’interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile. Es. tutti i prodotti di serie.
Cose infungibili: beni che esistono in un unico esemplare o cmq che presentano propri caratteri distintivi. Es. opera d’arte.
Cose consumabili: Cose che si estinguono x l’uso (alimenti).
Cose inconsumabili: beni che consentono un uso ripetuto nel tempo anche se l’uso può deteriorarli (indumenti).


Proprietà pubblica e proprietà privata


Definizione di Beni pubblici:

sono tutti quei beni che appartengono allo stato, agli altri enti pubblici territoriali, i quali sono destinati a soddisfare gli interessi della collettività. Essi si distinguono in:

Definizione di Beni demaniali:

è una forma di proprietà che può far capo solo allo stato ed agli enti pubblici territoriali. Demanio naturale (spiaggia, porti, fiumi), Demanio artificiale (strade, aeroporti..). Sono inalienabili, ossia non possono essere oggetto di compravendita.
Beni patrimoniali: sono posseduti dallo stato e dagli enti pubblici a titolo di proprietà privata e sono soggetti solo alle norme di diritto privato. Beni disponibili :possono essere liberamente venduti qualora gli enti pubblici lo ritengono opportuno. Si tratta di beni che non sono specif. usati x scopi pubblici e che la P.Amm. possiede allo scopo di ricavarne un reddito. (edifici). Beni indisponibili: possono essere venduti o sottratti al loro impiego solo osservando le norme specifiche di legge (beni archeologici).
Sia i beni demaniali che quelli patrimoniali indisponibili possono, se la loro natura lo consente, essere oggetto di diritti da parte dei privati (concessione uso lido marino) però sono inalienabili, qualificati insomma come cose fuori commercio. Questi beni non solo non possono essere alienati a privati, ma il loro possesso è senza effetto-> perciò i privati non ne possono acquistare la proprietà neppure mediante il possesso. Inoltre la loro appartenenza allo stato o agli enti pubblici non può essere definita proprietà, in quanto essi non esercitano la facoltà di godimento e di disposizione.
Gli altri beni che non appartengono né al demanio né al patrimonio indisponibile pubblico possono essere sia di proprietà pubblica che privata (si parla di beni disponibili). I beni disponibili possono essere acquistati allo stesso modo sia da soggetti pubblici che privati-> acquisto nei modi di diritto comune, ossia nei modi con i quali chiunque può acquistare la proprietà.
Lo stato cmq dispone anche di strumenti autoritativi x conseguire la proprietà dei beni-> espropriazione x pubblica autorità, solo perciò x motivi d’interesse generale.
L’espropriazione si regge su 2 principi:
principio di legalità: i pubblici poteri possono espropriare i beni dei privati, acquisendoli al patrimonio dello stato o di altri enti pubblici, solo nei casi previsti dalla legge e solo nel rispetto delle procedure determinate dalla legge.
principio dell’indennizzo: lo stato deve dare al proprietario espropriato una somma di denaro, determinata anche essa secondo criteri di legge, che compensi la perdita subita dal proprietario.
Alle norme del CC su tali beni si aggiunge un’ulteriore disposizione cost.: la nazionalizzazione; consiste nel trasferimento ad enti pubblici della proprietà e della gestione di beni appartenenti a privati. Ciò riguarda determinate imprese o categorie d’imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia, situazioni di monopolio e che abbiano carattere d’interesse generale. (es ENEL poi privatizzata).
Infine vi è la requisizione, definita come atto amm.vo di organi militari e civili x imporre ai privati il conferimento alla P.Amm. di beni mobili, immobili, o servizi di loro proprietà, con corrispondente indennità. La requisizione è temporanea, comporta l’uso dei beni requisiti solo fino al momento in cui l’autorità lo ritenga necessario (es. requisizione di alberghi x dare alloggio alla gente rimasta senza tetto a seguito di un terremoto).
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Tale garanzia implica:
- Libertà di accesso dei privati alla proprietà di quei beni che non siano x legge riservati alla proprietà pubblica.
- Che la proprietà dei privati è un diritto che lo stato è tenuto a rispettare, ossia questo non può far valere la propria sovranità x toglierli i loro beni, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’art.42 cost. aggiunge che la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo d’assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ci si è chiesti se può la proprietà privata essere una funzione sociale, ossia se può essere utilizzata nell’interesse sociale. Se si considera che la funzione sociale va riferita non alla proprietà privata come diritto sulle cose, ma alle cose come oggetto di proprietà allora sì-> esigenza di una destinazione sociale.
Oltre alla proprietà pubblica e privata vi è la proprietà sociale, ossia una forma di proprietà collettiva x la quale il diritto di godere e di disporre dei mezzi di produz. spetta agli stessi lavoratori dell’impresa (no concrete realizz. In Italia).


La proprietà fondiaria


Il fondo è delimitato geometricamente sia in senso verticale che orizzontale-> i confini segnano il limite del diritto del proprietario. La proprietà del suolo si estende al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene e si estende allo spazio sovrastante. Il diritto del proprietario non è illimitato: il proprietario non può opporsi ad attività altrui che si svolgano nel sottosuolo o nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. Il criterio che consente di identificare il limite di proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto. Oltre a questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni a tutti.
I limiti posti al diritto di proprietà concernenti i rapporti di vicinato sono:
- Atti di emulazione: atti che hanno l’esclusiva finalità di nuocere o arrecare molestia ad altri (vietati!).
- Immissioni: s’intendono immissioni di fumo, calore, rumore ecc e in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti-> qui il godimento di un proprietario che abbia x es. installato sul proprio fondo un’officina meccanica entra in conflitto con il godimento del vicino, che riceve le moleste immissioni. Il criterio legale x la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità. Il codice vieta, in sostanza, le immissioni intollerabili-> il criterio di tollerabilità normale è un criterio di valutazione elastico-> nelle sue applicazioni l’autorità giudiziaria deve adattare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e tener conto della priorità di un determinato uso sull’altro.
- Distanze legali: un limite alla facoltà di godimento è il rispetto di determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi o fosse, piantare alberi:
- costruzioni: quelle sui fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza tra loro, devono essere tenute ad almeno 3 metri di distanza ritenuti il minimo indispensabile perché le costruzioni vicine non si tolgano reciproc. sole e aria e non pregiudichino la sicurezza reciproca. C’è da dire però che fra i 2 proprietari confinanti, quello che costruisce x 1° può costruire a meno di 1m e ½ dal confine, costringendo l’altro a costruire poi, se intende farlo, rispettando le distanze minime-> se non le rispetta il vicino può far abbattere la parte in eccesso.
-pozzi, fossi e cisterne: questi devono essere collocati ad almeno 2m dal confine mentre i fossi devono essere ad una distanza dal confine uguale alla loro profondità.
-piantagioni: gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad almeno 3m dal confine, gli altri ad 1m e ½. Il vicino può cmq recidere le radici o tagliare i rami di quelli che invadono il confine.
- Luci e vedute: sono luci le aperture che danno solo passaggio alla luce e all’aria, mentre le vedute consentono di affacciarvisi. L’interesse di ciascun proprietario è quello di avere delle finestre del proprio edificio però allo stesso tempo non trovarsi esposti a sguardi indiscreti da parte del vicino.
-x le luci non sono prescritte distanze minime dal confine ma devono essere munite d’inferriate e grate fisse.
-le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno 1m e ½ dal confine
- Acque: tutte le acque sono bene pubblico. Se in un fondo sgorga un flusso di acqua il proprietario ha diritto di utilizzare le acque e può anche disporne a favore di altri, ma, dopo essersene servito non può sviarle a danno di altri fondi, ossia se x es. il proprietario utilizza tali acque x irrigare il proprio campo, egli deve restituire gli avanzi al corso ordinario x consentire anche agli altri di farne uso; ovviamente il proprietario di un altro fondo non può rifiutarsi di ricevere le acque, ossia non può riparare il fondo dalle acque.


Le azioni a difesa della proprietà


A difesa del diritto di proprietà sono previste le cosiddette azioni petitorie:
- La rivendicazione: è concessa in favore di colui che s’afferma proprietario di un bene ma, non avendone il possesso, ne pretende la consegna dal possessore. Costui mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione del bene. Se, nel corso del giudizio, il convenuto ha ceduto il bene a un terzo, l’attore può agire direttamente o contro il nuovo il nuovo possessore o contro quello originario, x ottenere la condanna al recupero del bene a sue spese. L’azione di rivendicazione presuppone che il proprietario abbia solo il proprio diritto di proprietà x ottenere la cosa.
- Azione negatoria: spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto)-> mira ad ottenere dal giudice l’accertamento della inesistenza del diritto altrui e l’ordine di cessare le eventuali molestie di proprietà contro l’attore. L’attore dimostrerà il proprio diritto di proprietà e lo stesso vale x il convenuto.
- Regolamento di confini: quando vi è una controversia tra i proprietari di 2 fondi contigui in merito all’esatta definizione del confine che li separa. Ciascuna delle parti è simultaneamente attore e convenuto.
- Apposizione di termini: serve x ristabilire i segni che delimitino l’estensione di domini contigui-> la spesa è comune ad entrambe le parti.
Il diritto di proprietà non si prescrive: non si estingue x il solo fatto che il suo titolare si astenga dall’esercitarlo-> imprescrittibilità.
La legge esige che ogni bene abbia un proprietario. La proprietà si perde per non uso, solo se al non uso del diritto del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri-> usucapione, ossia un particolare modo d’acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento-> necessita il possesso della cosa unito al passare del tempo determinato dalla legge-> tale possesso deve essere continuo, pacifico e pubblico. (20 anni).

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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