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La trascrizione

La pubblicità dei fatti giuridici in genere


Mezzi di pubblicità: registri dello stato civile, r. delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni), r. delle imprese, r. immobiliari, r. di det. categorie di beni mobili.
Funzioni della pubblicità: notizia, dichiarativa (rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico), costitutiva (necessario x produrre effetti giuridici).


La trascrizione immobiliare e mobiliare


È un regime di pubblicità degli atti immobiliari che si attua x mezzo di pubblici registri e che ha principalmente ad oggetto gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili registrati. È caratterizzata dalla priorità temporale: l’atto trascritto per primo prevale sugli atti trascritti successivamente, anche se questi siano di data anteriore.
La trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma dichiarativa, nel senso che non è elemento di perfezionamento del contratto, né requisito x l’acquisto del diritto; consente solo all’acquirente di accertare che il suo dante causa risulta titolare.
Ciò tuttavia non conferisce la certezza assoluta che i titoli trascritti siano validi e che l’alienante sia titolare del diritto. La trascrizione perciò attua solo una pubblicità dichiarativa, x cui non si può sanare un contratto dichiarato nullo o annullabile, nonostante l’avvenuta trascrizione.
Atti soggetti a trascrizione:
-atti che producono l’acquisto, la modificazione o la perdita di un diritto reale
-domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione
-atti che devono essere trascritti x effetti particolari
Effetti della trascrizione: colui che ha trascritto per primo potrà opporre agli altri il proprio diritto.
Trascrizione di contratti preliminari: si tratta di effetto prenotativo, difatti la trascrizione del contratto preliminare consente di rendere opponibile ai terzi gli effetti del contratto sin dalla data di trascrizione del contratto preliminare.
Luogo e modalità delle trascrizioni: deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Modo: sentenza
atto pubblico
scrittura privata autenticata.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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