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Il diritto di obbligazione

Diritto reale e diritto di obbligazione


Il mondo del diritto non è costituito solo di diritti degli uomini sulle cose, ma anche di diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. La proprietà e gli altri diritti sulle cose infatti non assicurano da soli il soddisfacimento degli interessi umani: il proprietario x es. di un fondo rustico ha, in quanto proprietario, il diritto esclusivo di godere del fondo; ma non potrà realmente goderne se:
- non assumerà dei dipendenti e non si procurerà, x contratto, il diritto alle loro prestazioni di lavoro, indispensabili x coltivare.
- diritto di venderne i frutti x realizzare il controvalore monetario e perciò è necessario che la legge protegga il suo diritto, verso il compratore, al pagamento del prezzo di vendita.
Questi ulteriori diritti non sono più diritti sulle cose, ma diritto di un soggetto alle prestazioni personali di altri soggetti.
Per obbligazione s’intende quindi un vincolo giuridico esistente tra 2 o più soggetti, in virtù del quale l’uno, creditore, ha il diritto di pretendere dall’altro, debitore, un determinato comportamento.
Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come diritti di credito o diritti personali. I diritti d’obbligazione rispetto ai diritti reali hanno diverse caratteristiche:

Definizione di diritti reali:

sono diritti sulle cose. Sono diritti assoluti ossia diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti. Fruiscono di una difesa assoluta: non solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali minori ha azione di giudizio contro chiunque contesti l’es. del suo diritto Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario.

Definizione di diritti di obbligazione:

sono diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento del soggetto. Sono diritti relativi ossia che spettano ad un soggetto nei confronti di 1 o più soggetti determinati. Fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, solo nei confronti della persona, dell’obbligato, mentre non può agire nei confronti di terzi che contestino il suo diritto. Sono suscettibili di acquisto solo a titolo derivativo.


Il rapporto di obbligazione


Nel rapporto di obbligazione esistono 2 soggetti distinti:
- Il creditore, o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione.
- Il debitore, o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuarla.
Infine vi è l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. I soggetti possono essere sia dal lato attivo che passivo più di uno. I soggetti sono normalmente determinati al momento in cui si costituisce l’obbligazione, tuttavia possono essere indeterminati, purché siano certi gli elementi x determinarli (determinabili).
La prestazione dovuta, ossia il comportamento che il debitore deve tenere x far conseguire un’utilità al creditore, può consistere in un fare, non fare e in un dare. Es. dare un consenso, fare un’azione, non fare concorrenza. Inoltre deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica: deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro o di un altro comportamento del debitore, che sia traducibile in una somma di denaro. Non è invece necessario che sia di carattere patrimoniale anche l’interesse del creditore alla prestazione: questo può essere un interesse economico o patrimoniale, ma anche non patrimoniale. Il patrimonio è l’insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali o d’obbligazione, che appartengono ad una medesima persona (tutti i diritti di una persona, esclusi quelli della personalità e di famiglia).
Prestazione di DARE: consegna di un bene o pagamento di una somma di denaro (es. prestazione di restituzione)-> può dar luogo
- Obbligazione di genere: consegna di una cosa determinata solo nel genere (es. una data somma di denaro).
- Obbligazione di specie: consegna di una cosa determinata nell’identità (es. quel terreno).
Prestazione di FARE: può dar luogo
- Obbligazione di mezzi: quando il debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore una det. attività, senza garantire il risultato che da questa il creditore si attende (es. il medico si obbliga a curare il malato ma non garantisce il risultato)
- Obbligazione di risultato: il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato (es. lo scultore si obbliga alla realizzazione completa dell’opera).
Prestazione di NON FARE:
- Non fare concorrenza
- Non trattare affari con una det. persona o in una det. zona.
Fuori da questa tripartizione vi è l’obbligazione di contrattare, ossia concludere un contratto.
Il codice civile parla anche del dovere di correttezza imponendo al debitore e al creditore il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui fuori dai limiti della legittima tutela dell’interesse proprio. Un’applicazione specifica è il dovere d’informazione: informare su eventuali pericoli. Inoltre si fonda sul principio di solidarietà sociale, imponendo al soggetto dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.


Obbligazioni con pluralità di soggetti o oggetti


In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore e più debitori di uno stesso creditore. In tal caso l’obbligazione può essere:
Obbligazione solidale: l’obbligazione può essere solidale dal lato
- ATTIVO: ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo x esigere l’intera prestazione con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori.
- PASSIVO: ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori.
I vincoli legati tra loro dalla solidarietà si riferiscono ad una sola prestazione.
Il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza mentre il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri x ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Se un debitore è insolvente la perdita si ripartisce fra tutti gli altri.
Obbligazione parziaria:
- Quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione (ATTIVA).
- Quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte, onde il creditore, x ottenere l’intero dovrà agire nei confronti di tutti (PASSIVA).
Quando sono più debitori vige l’Obbligazione solidale, quella parziale è l’eccezione valevole solo se la legge o le parti l’abbiano espressamente prevista.
Quando sono più creditori il rapporto fra regola e eccezione è invertito.
Principio del favore x il creditore: la solidarietà passiva giova al creditore, il quale è esonerato dal rischio d’insolvenza dei singoli condebitori e può esigere l’intero da quello fra i condebitori che appaia più solvibile; mentre la parziarietà attiva permette a ciascun concreditore di realizzare dirett. quanto sia di sua spettanza.
Un’eccezione si ha x le obbligazioni indivisibili, ossia quelle in cui la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile, in questo caso la prestazione sarà necessariamente solidale. L’Obbligazione può infine avere x oggetto 2 o più prestazioni, in alternativa fra loro, e la facoltà di scelta spetta al debitore.


Fonti delle obbligazioni


Atti o fatti dai quali l’obbligazione trae origine.
La fonte può essere:
- Contratto: fonte volontaria. L’obbligazione sorge con il concorso della volontà del debitore. Il contratto ha perciò duplice funzione:
- strumento x la circolazione dei diritti-> la proprietà del bene passa dalle parti x effetto del consenso.
- fonte di diritto alle altrui prestazioni personali.
- Il fatto illecito: fonte non volontaria, sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito.
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento (es. promessa al pubblico).

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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