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L’obbligazione retributiva: la busta paga


L’art. 2094 c.c. individua nella retribuzione l’oggetto dell’obbligazione corrispettiva o sinallagmatica del datore di lavoro.
La disciplina specifica dell’obbligazione retributiva è invece contenuta nell’art. 2099 c.c.
La determinazione dell’oggetto della prestazione del datore di lavoro non presenta particolari problemi: infatti la retribuzione è la tipica obbligazione corrispettiva, da comprendere tra le obbligazioni pecuniarie regolate dagli artt. 1277 e ss. c.c.
Per ciò che concerne la corresponsione della retribuzione (o esecuzione della prestazione), il datore di lavoro è sottoposto alle regole generali per adempiere esattamente l’obbligo della prestazione retributiva: comportamento secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia, obbligo del risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento imputabile.
L’art. 2099 c.c. stabilisce che i termini e le modalità del pagamento devono essere quelli in uso nel luogo ove il lavoro viene eseguito.
Inoltre, la retribuzione viene corrisposta nella sede di lavoro, è questa una deroga al principio generale secondo cui l’obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore.
Si deve aggiungere che una legge speciale (l. 4/53) impone al datore di lavoro di accompagnare la corresponsione della retribuzione con la consegna di un prospetto paga analitico delle diverse voci che la compongono.
Il termine per la corresponsione della retribuzione è quello stabilito dai contratti collettivi o in mancanza dagli usi.
Di solito la retribuzione viene pagata a settimana o a mese e comunque dopo che il lavoro viene eseguito.
È questa la regola detta della post-numerazione, in forza della quale il pagamento della retribuzione viene posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavorativa.

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