Skip to content

La disciplina del lavoro notturno


La nuova disciplina del lavoro notturno è contenuta nel d.lgs. 66/2003, il quale, dopo aver fornito le definizioni di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno”, e dopo aver stabilito che l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle r.s.a., prevede che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non possa superare le 8 ore di media nelle 24 ore, a meno che i contratti collettivi non individuino un arco temporale più ampio su cui calcolare come media il suddetto limite.
Sempre si contratti collettivi è stata affidata anche l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro notturno e l’individuazione dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori notturni.
Sono stati previsti particolari controlli e garanzie per la sicurezza dei lavoratori notturni, e “qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno” il lavoratore deve essere assegnato al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti, ove esistenti e disponibili.
Un’ipotesi generale di divieto di lavoro notturno è prevista in relazione alla gravidanza ed al puerperio fino al compimento di 1 anno di età dal bambino; mentre il lavoro notturno è facoltativo per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, per il lavoratore padre convivente con la stessa, per la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, nonché per la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Questa disciplina non si applica ai lavoratori la durata della cui prestazione “non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi” (personale direttivo).

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.