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I vizi della volontà nella conclusione del contratto di lavoro


Lo spazio per la concreta realizzazione di fattispecie in cui la volontà dei contraenti sia inficiata dai vizi (errore, dolo e violenza) si riduce in misura direttamente proporzionale al ruolo effettivamente occupato dall’autonomia individuale nella formazione del consenso medesimo: è questo, appunto, il caso della conclusione del contratto di lavoro.
Hanno rilievo pratico indubbiamente ridotto le ipotesi della violenza morale e del dolo che sia, al pari dell’errore, determinante del consenso e quindi essenziale alla conclusione del contratto.
Va rilevato come la formazione del contratto di lavoro sia piuttosto lineare e la tendenziale coincidenza tra la volontà dichiarata e la sua attuazione per mezzo dell’esecuzione della prestazione lasci uno spazio alquanto ridotto alla concreta influenza dei vizi.
A ciò si aggiunga che l’effettiva instaurazione del rapporto, poiché comporta una volontaria esecuzione del contratto da parte del contraente legittimato ad agire per l’annullamento, è da considerare un’ipotesi di convalida tacita del contratto e quindi di sanatoria.
L’ipotesi principale resta quella che si verifichi un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente sulla persona (e precisamente sull’identità o sulle qualità essenziali della persona) di quest’ultimo.
Nel rapporto di lavoro una simile rilevanza è strettamente connessa alla considerazione soggettiva della persona dell’obbligato, soprattutto nei rapporti caratterizzati da un elevato contenuto di professionalità o di fiducia.
Più raro, o addirittura eccezionale, si presenta il caso in cui decisiva sia la considerazione soggettiva della persona del datore di lavoro: si pensi ad un’organizzazione c.d. di tendenza oppure artistica.
Si consideri, poi, che la coincidenza tra le attitudini professionali necessarie per l’espletamento delle mansioni richieste e quelle possedute dal singolo lavoratore è normalmente verificata attraverso il patto di prova, nel cui esperimento è anzi da ravvisare lo strumento legale tipico ai fini della considerazione soggettiva della persona nel contratto di lavoro.

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