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La definizione di “aiuto di Stato”


L’art. 87 Trattato CE dispone che “salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Il Trattato non vieta in maniera assoluta la concessione di aiuti statali alle imprese, ma li sottopone ad un procedimento di autorizzazione che si dispiega sotto il monopolio della Commissione.
Vi è una distinzione fondamentale tra la classificazione della misura quale aiuto statale e la valutazione della sua compatibilità con il mercato comune.
La prima operazione dà luogo ad un obbligo di notifica e sospensione.
La seconda operazione è invece interamente accentrata, avviene cioè esclusivamente in seno alla Commissione, seppure in contraddittorio.
Il coinvolgimento delle Corti nazionali è puramente funzionale: ai giudici nazionali spetta infatti fare in modo che ogni misura che ricada nella sfera applicativa dell’art. 87 Trattato CE sia soggetta allo scrutinio della Commissione e di assicurare il rispetto del divieto di attuazione di misure statali prima che il procedimento giunga a compimento.
Perché vi sia un aiuto statale deve esservi:
- un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali;
- tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri;
- deve concedere un vantaggio al suo beneficiario;
- deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

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