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Il divieto di intermediazione ed interposizione nel rapporto di lavoro: il lavoro temporaneo


La materia dell’intermediazione e interposizione nel rapporto di lavoro era stata disciplinata dalla l. 1369/60, la quale aveva vietato ogni forma di interposizione personale nel contratto di lavoro, ponendo un generale e tassativo divieto di intermediazione e interposizione.
In sostanza la norma vietava sia la fornitura di manodopera (c.d. somministrazione di lavoro altrui) reclutata dall’assuntore interposto ed impiegata sotto la direzione dell’imprenditore interponente, sia il vero e proprio appalto di manodopera utilizzata dall’interponente sotto la direzione dello stesso appaltatore interposto.
Si trattava del c.d. pseudo-appalto, espressione con la quale si intendeva sottolineare la natura fittizia ed insieme fraudolenta del c.d. appalto di manodopera, il cui elemento discriminante rispetto agli appalti effettivi era rappresentato dal fatto che si era in presenza di una fornitura di mere prestazioni di lavoro.
La sanzione prevista dalla legge per queste ipotesi era particolarmente severa: i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dalla legge erano considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente avesse utilizzato la loro prestazione.
Nel corso degli anni ’90 il divieto posto dalla l. 1369/60 era stato ritenuto troppo rigido e soprattutto poco idoneo a governare le trasformazioni intercorse nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni produttive.
Così, la l. 196/97 aveva alla fine introdotto anche in Italia l’istituti del lavoro interinale (denominato dal legislatore “fornitura di lavoro temporaneo”), già presente da tempo in altri ordinamenti europei e consistente nella relazione trilaterale in base alla quale un’agenzia intermediatrice inviava temporaneamente un lavoratore da essa stessa assunto presso un terzo (utilizzatore), per effettuare una prestazione di lavoro a disposizione di quest’ultimo.
Questa relazione trilaterale era articolata su due rapporti contrattuali distinti anche se collegati: il contratto di fornitura, cioè il contratto commerciale stipulato tra agenzia fornitrice e utilizzatore; ed il contratto di lavoro, stipulato tra agenzia fornitrice e singolo lavoratore.
Caratteristica del lavoro interinale era la dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro in testa al fornitore e la sua esecuzione alle dipendenze dell’utilizzatore, al quale spettava l’esercizio dei poteri direttivo e di controllo.
L’attività di fornitura era consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro previo accertamento della sussistenza di numerosi requisiti.
Il ricorso al lavoro interinale, poi, era consentito soltanto per il soddisfacimento di esigenze temporanee dell’utilizzatore, la cui determinazione era affidata soprattutto alla contrattazione collettiva.
Inoltre il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo era sottoposto ad una regolamentazione alquanto minuziosa al fine di tutelare il lavoratore.
In sostanza, si può dire che il lavoro interinale si collocava in una posizione di eccezione o quanto meno di deroga rispetto al generale divieto di interposizione nell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Si comprende, pertanto, da un lato, come tale divieto continuasse a trovare diretta applicazione nei casi di pseudo-appalto e, dall’altro, come la stressa l. 196/97 richiamasse l’applicazione della l. 1369/60 e delle sanzioni civili e penali da questa previste, nel caso di violazione delle più importanti previsioni limitative stabilite dalla disciplina del lavoro interinale.

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