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Limitazioni quantitative all’apposizione del termine, esenzioni e il diritto di precedenza


L’apertura all’autonomia individuale in merito alle causali giustificatrici dell’apposizione al termine è in parte riequilibrata dalle disposizioni che utilizzano la tecnica della c.d. delega normativa, attribuiscono all’autonomia collettiva un importante funzione di controllo e di disciplina dell’utilizzazione del contratto a tempo determinato.
In particolare, il d.lgs. 368/2001 affida ai contratti nazionali di lavoro l’individuazione di limitazioni quantitative.
Dette limitazioni (dette anche clausole di contingentamento) possono essere stabilite anche in misura non uniforme ma differenziata (per categoria, area territoriale, ecc…).
Si può riconoscere nel potere normativo così attribuito all’autonomia collettiva, un’ipotesi di rinvio integrativo della previsione legale.
È possibile che l’autonomia collettiva individui in via preventiva non solo il numero massimo percentuale delle assunzioni, ma anche le ragioni oggettive e quindi le cause giustificatrici dell’apposizione del termine, con conseguente riduzione di esse.
La legge ha tuttavia escluso dal meccanismo negoziale delle limitazioni quantitative alcune ipotesi tassativamente elencate.
Le fattispecie esenti in gran parte riportano ipotesi di apposizione del termine previste dalla precedente disciplina.
Tali fattispecie sono le seguenti:
- la fase di avvio di nuove attività limitatamente ai periodi definiti dai contratti collettivi nazionali;
- ragioni di carattere sostitutivo ed attività stagionali in genere;
- intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno;
- specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici e televisivi;
- esecuzione di un’opera o servizio definiti o predeterminati nel tempo ed aventi carattere straordinario o occasionale;
- contratti giustificati da causale c.d. soggettiva al fine di promuovere l’occupazione in determinate fasce c.d. deboli di lavoratori: si tratta dei contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o stage; nonché dei contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni;
- i contratti a tempo determinato i quali, non rientrando nelle causali c.d. oggettive e soggettive del precedente punto, siano di durata non superiore ai 7 mesi;
L’esenzione non si applica quando si tratti di contratti che, pur rispettando i suddetti limiti di durata massima, siano stipulati “per lo svolgimento di prestazioni di lavoro identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi” (questa tipica norma anti-fraudolenta è rivolta a disciplinare la particolare ipotesi della successione di singoli contratti di breve durata).
Infine, è affidata ai contratti collettivi nazionali “l’individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori” assunti con contratti a termine per le ipotesi di attività stagionali e d’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; e ai fini dell’esercizio di tale diritto, il lavoratore è tenuto a manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro il termine di decadenza di 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

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