Skip to content

Reintegrazione nel posto di lavoro: i dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali


Per quel che riguarda gli strumenti processuali per la tutela contro il licenziamento illegittimo, al fine di accelerare i tempi della decisione è diffusa una prassi giudiziaria che tende a combinare, sotto il profilo processuale, la disciplina specifica di cui all’art. 18 St. lav. con il procedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c.: al lavoratore-attore incombe l’onere di dimostrare in via di cognizione sommaria l’illegittimità del licenziamento e più precisamente la non manifesta infondatezza del diritto vantato, nonché l’esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per sé ed i familiari.
Quando il licenziamento illegittimo sia motivato da discriminazione sindacale, l’effetto della reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro può essere ottenuto anche attraverso lo strumento processuale dell’art. 28 St. lav. per la repressione della condotta antisindacale.
Va detto in proposito che l’art. 187 St. lav. predispone una tutela rafforzata e favore dei dirigenti delle r.s.a. che si articola su due piani.
Quanto al primo, la sentenza di condanna alla reintegrazione può essere anticipata con un’ordinanza in ogni stato e grado del giudizio su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato e quando le prove addotte dall’imprenditore siano insufficienti a giustificare il licenziamento.
Il secondo aspetto della tutela rafforzata consiste nel rendere maggiormente oneroso l’inadempimento dell’ordine di reintegrazione: oltre alle retribuzioni al lavoratore, il datore è tenuto, a titolo di penale, al versamento di una somma all’INPS.
Ciò detto, va osservato che non è indifferente per il datore di lavoro essere condannato alla reintegrazione del lavoratore licenziato ex art. 28 St. lav. o ex art. 18 St. lav.: infatti, nel primo caso, andrà incontro alle sanzioni disposte dall’art. 650 c.p. se non adempirà all’obbligo scaturente dalla condanna; nell’altro sarà solamente costretto a corrispondere al lavoratore l’indennità commisurata alla retribuzione pur non ricevendo la prestazione lavorativa.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.