Gli Incoterms 2010
Uno degli istituiti più interessanti che troviamo in materia di diritto
del commercio internazionale è propio quello dei cosiddetti incoterms
(da sapere bene!!!).
In che ambito ci troviamo? Quando parliamo di
diritto del commercio internazionale il contratto che viene
principalmente in rilevo è il contratto di compravendita e spesso
associato ai contratti di compravendita→ il contratto di rapporto. Il
contratto di compravendita come vediamo nel nostro codice civile (art.
1480) e la vendita è lo scambio di cosa contro prezzo
(corrispettivo/controprestazione no perché è qualcosa di più ampio,
quindi potrebbe essere anche una prestazione in natura, potrebbe essere
anche lo scambio con un altra cosa→operazione di permuta) quindi denaro.
Quindi fondamentalmente nel rapporto di compravendita si dividono le
obbligazioni del venditore e le obbligazioni del compratore. Chi ne ha
di più è il venditore mentre il compratore ne ha una fondamentale:
pagare il prezzo e rispettare le scadente convenute per il pagamento del
prezzo. Il venditore deve consegnare la cosa, consegnare i documenti,
consegnare la cosa senza vizi e difetti, diritti di terzi... codice
civile art 1470→si possono trovare le obbligazioni del venditore e del
compratore. Il problema è che la vendita non è sempre un operazione
diretta ed immediata tipo quando si va a prendere il caffè.
Le
obbligazioni e contratti si possono concludere in molti modi.
Quando
inseriamo una moneta nella macchinerà del caffè concludiamo un
contratto, oppure quando timbriamo un biglietto dell’autobus. Si
concludono contratti in ogni momento della giornata e tutti sono
sottoposti alle norme di diritto interno.
Se c’è il cosiddetto elemento
di estraneità si comincia a parlare di un contratto internazionale.
I
contratti che ci interessano sono quelli di vendita e di trasporto. Noi i
contratti li possiamo concludere in maniera quasi simultanea am spesso
non è così.
Quando si vanno a comprare le banane del Brasile sorgono
molti problemi: passaggio del rischio, luogo di consegna, le modalità di
consegna, le ripartizioni dei costi dei trasporti e dell’assicurazione,
i dazi, la copertura assicurativa...
Tutti questi aspetti ogni volta
devono essere regolati, inseriti e disciplinati all’interno di un
contratto internazionale, affinché risulti il più completo possibile. Ci
interessa perché vogliamo evitare di andare o davanti al giudice o
all’arbitro a discutere la nostra situazione. Un grosso aiuto per
regolamentare questi aspetti ce lo danno gli INCOTERMS. Questi, per evitare
equivoci, controversie nell’applicazione di usi e di prassi che sono
diffusi nel commercio internazionale, a partire dal 1936 chi si è
impegnato a preparare questi incoterms è la camera di commercio
internazionale di Parigi, la quale ha deciso di raccogliere una serie di
regole le quali vengono riviste di solito ogni 10 anni con lo scopo di
soddisfare le varie esigenze del commercio globale e quindi di
uniformare le varie pratiche commerciali.
Queste regole sono finalizzate
all’interpretazione di termini commerciali comunemente usati e nella
compravendita internazionale in relazione al trasporto delle merci
vendute.
Gli aspetti che vengono presi in considerazione da questi
incoterms sono
→ termini commerciali che vengono utilizzati in relazione
al tipo contrattuale della compravendita ma una compravendita non
contestuale, simultanea ma legata ad un discorso di trasporto.
Il
trasporto, ce ne dobbiamo preoccupare perché fondamentalmente se non è
il contratto internazionale come nel caso della vendita dell’immobile,
c’è una merce che parte da una parte e arriva da un’altra, deve essere
pagata e che fondamentalmente deve essere trasportata con tutto ciò che
ne deriva (chi la trasporta, assicurazione, rischio, su chi cade il
rischio...).
Per agevolare la pratica dei commerci in relazione a questi
settori/ambiti specifici questa camera di commercio internazionale ha
avuto l’idea di raccogliere gli usi, strutturarli, codificarli nei
cosiddetti inconterms, queste clausole che sono International commercial
terms. Queste costituiscono il complesso delle regole e guide di
riferimento per il commercio internazionale.
Funzioni degli incoterms =
principalmente descrivono le modalità con cui vengono ripartiti tra il
compratore e il venditore prima di tutto i costi del carico, scarico,
trasporto di merci, oneri accessori, tasse e dazi doganali.
Prima di
tutto costi e oneri poi disciplina anche il momento dal quale i rischi,
il danno, sottrazione, perimento, che sono relative alle operazione di
carico e scarico e trasporto ricadono sul compratore. Questa è l’essenza
degli incoterms. Questi non riguardano altri aspetti cioè non
riguardano problemi relativi a pagamenti, passaggi di proprietà,
violazioni contrattuali o rimedi assicurativi. Il fatto che si tratti di
usi comporta l’assenza di una qualunque obbligatorietà, che è invece
caratteristica delle norme di legge. La loro applicazione e il loro
carattere vincolante deriva semmai dal fatto che sono stati richiamati
dalla volontà delle parti, le quali hanno deciso di avvalersi e di farne
uso facendone espressa menzione nel contratto.
Nel 2010 è stata fatta
l’ultima modifica, la camera di commercio internazionale ha aggiornato
gli incoterms recependo il normando di quelli che sono stati delle
modificazioni, cambiamenti che sono intervenuti nelle pratiche
commerciali negli ultimi 10 anni e che quindi hanno deciso per questo di
modificare alcuni degli incoterms esistenti e in particolare ha voluto
tenere in considerazione la preponderanza delle comunicazioni
elettroniche e dell’esigenza della sicurezza nei trasporti. Hanno voluti
rivedere gli incoterms 2000, ha voluto adattare la struttura di questi
incoterms alle nuove esigenze: + comunicazioni elettroniche, bisogno di +
sicurezza dei trasporti quindi da qui la necessità di intervenire.
Quindi
mentre gli incoterms originali del 2000 erano 13, adesso sono stati
ridotti a 11 perché ne sono stati soppressi 4 del gruppo D e sono stati
inseriti 2 nuovi nel gruppo D.
È stato inserito un nuovo concetto, il
concetto di terminal che viene molto utilizzato quando si tratta di
trasporti sopratutto nella merce dei container. Si vedeva nella pratica
che spesso gli operatori commerciali facevano riferimento al concetto di
terminal, allora la camera di commercio internazionale ha modificato
questi incoterms e recepito il concetto di terminal all’interno degli
incoterms.
I due nuovi si chiamano→ DAT e DAP.
Rispetto alla
precedente versione del 2000 gli incoterms possono essere divisi in due
sottogruppi: cioè o quelli che vengono utilizzati solo esclusivamente
per trasporti via mare o via fluviale e quelli che invece possono essere
utilizzati in qualsiasi tipo di trasporto compreso quello via mare e
fluviale. Sono stati fatti anche dei piccoli cambiamenti in quelli
precedenti. Per quello che riguarda questi singoli incoterms l’ordine
dell’elenco corrisponde alla ripartizione di costi e rischi.
Immaginavi
un venditore italiano e un compratore straniero, questi incoterms
individuano la ideale ripartizione tra costi e rischi a carico di un
compratore straniero, è una esclation si va dalle condizioni più
favorevoli al venditore, man mano che si va verso gli incoterms più
strutturati, quelli del gruppo D questi costi e rischi andranno a cadere
sul venditore. Man mano che ci si sposta, più si va verso il gruppo D
e più il venditore subisce le conseguenze degli incoterms in termini di
costi e rischi. Ciascun incoterm viene descritto di solito in questa
maniera: detto quale è l’incoterms, e poi ci va sempre un luogo fisico
dove va consegnata la merce. Ci va sempre quindi la sigla dell’incoterms
+ luogo di consegna della merce. Ogni volta che ci troviamo di fronte
ad un incorterm dobbiamo vedere onnlighi del compratore e del venditore.
IL PRIMO è IL GRUPPO E
1
INCOTERM → exworks = è quello meno gravoso per il venditore.
Gli
obblighi a carico del venditore, che cosa deve fare il venditore per
liberarsi dalle sue obbligazioni? Ha ricevuto un ordine per una merce,
si libera dalle proprie obbligazioni e di qualsiasi altro onero, costo e
rischio mettendo
a disposizione la merce direttamente a terra nel
luogo convenuto che solitamente è la propria fabbrica, nel proprio
magazzino (ecco perché viene chiamato anche francofabbrica). Va fatto
alla data stabilita senza obbligo di caricarla sul mezzo di prelevamento
ne di sdoganarla, lui lascia li il bancale con tutta la merce a
disposizione all’interno del proprio magazzino/fabbrica. Il venditore
che costi e spese sostiene? Quelli di portare la merce fino al luogo
convenuto. Tutte le altre obbligazioni quindi sono a carico del
compratore che deve: prendere la merce, caricarla... il contratto con il
vettore lo fa il compratore. Tutti i rischi e gli oneri ricadono sul
compratore nel momento in cui la merce arriva nel luogo convenuto.
L’aspetto particolare è che se tutti i costi e i rischi sono a carico
del compratore chi è che deve fare le formalità doganali? Il venditore
mantiene le responsabilità delle formalità doganali che vengono fatte,
vanno fatte nel paese dove la merce si trova. Quindi il problema è che
il rischio dal punto di vista delle responsabilità fiscali doganali, la
responsabilità ed è intrasferibile, è del venditore, solo che in questo
modo le formalità di sdoganamento e tutte le imposte le paga il
compratore quindi il compratore non solo si sceglie il vettore ma anche
si può scegliere una dogana a lui più congeniale, senza per questo
dovere informare il venditore. Il venditore è come se si rimettesse alla
serietà e agli adempimenti che devono essere posti in essere dalla
persona che non è responsabile per quegli adempimenti. Quindi le
formalità doganali che dovrebbero essere sotto la responsabilità del
venditore, le deve affrontare il compratore in nome e per conto del
venditore che ne resta responsabile.
Accanto al gruppo E c’è il
cosiddetto gruppo F → trasporto non pagato= obbligazioni si aggiungono al
venditore, ne abbiamo 3. In questa situazione succede che il venditore
non assume ne il costo ne il rischio del trasporto principale però ad un
certo punto esce dalla fabbrica/magazzino per portare la merce presso
lo spedizioniere: nave, vettore.. (adesso diventa francovettore). Il
venditore si libera dalle obbligazioni nel momento in cui le lascia al
vettore, lo spedizioniere… quello che sia.
• FCA, si chiama anche free
carrier, vicino poi è precisato il luogo di consegna convenuta
(trasporto via terra). Ii venditore deve mettere a disposizione la merce
resa in un dato luogo (al vettore), le formalità doganali di cui è
responsabile, le fa da solo. Non le fa il compratore, come prima. Il
venditore quindi che spese sostiene? Sostiene le spese di trasporto fino
al luogo convenuto, paga gli oneri doganali, acquisisce le
autorizzazioni all’esportazione e i rischi arrivano fino alla consegna
al vettore. Il compratore che obblighi assume? I costi e la
responsabilità per il carico, costi trasporto principale, tutti i rischi
e gli oneri dal momento in cui la merce è stata messa a disposizione al
vettore cadono sul compratore.• FASS, si chiama anche free alongside ship o porto di imbarco convenuto (in campo marittimo). Il venditore qui la merce la deve portare fino al sotto bordo della nave. Il problema di caricarla a bordo, sostenne il costo del trasporto e del caricamento a bordo sono a carico del compratore. Per il trasposto con la nave lo paga il compratore. Quindi costi del trasporto principale, costi e responsabilità per le obbligazioni e per le operazioni di carico in nave, i rischi e gli oneri dal momento in cui la merce è messa a disposizione sotto bordo della nave ricadono sul compratore.
• FOB, si
chiama anche free on board (o franco a bordo). Il venditore in questo
caso assume i costi e la responsabilità per le operazioni di carico
della merce sdoganata all’esportazione a bordo della nave designata dal
compratore nel porto d’imbarco e al tempo determinato. La differenza è
che in questo caso i costi, gli oneri e l’impegno del venditore implica
anche le attività collegate a caricare la merce a bordo della nave. I
costi del trasporto principale sono sostenuti dal compratore, rischi e
oneri dal momento in cui la merce è caricata a bordo→compratore. Il
compratore non ha spese ne rischi fino al vettore del trasporto
principale. I costi del trasporto preliminare li sostiene il venditore.
Il venditore è obbligato a consegnare la merce per il trasporto secondo
le istruzioni che vengono fornite dal compratore che designa il vettore e stipula
però il contratto principale di trasporto, non il contatto preliminare o
accessorio di trasporto. Una cosa che il compratore potrebbe voler fare
è una sorta di ispezione della merce perché se lui paga il trasporto
principale, lui si assume tutti i rischi, quindi se c’è una fase
preliminare di trasporto potrebbe succedere che qualcosa vada storto in
questa fase. Quindi o che la merce venga messa alongside o on board può
essere possibile che la merce venga controllata. Il comparto quindi
potrebbe pagare un operatore che va a controllare la merce una volta che
è stata caricata per essere sicuri che gli venga recapitata una merce
non danneggiata, senza difetti. Questo sempre in termini di controllo
sulle formalità doganali e sugli adempimenti fiscali permette al
venditore sempre di mantenere il controllo perché lui l’ha portata fino
al punto di partenza, ha pagato le imposte, ha fatto le formalità
doganali e ha il controllo di quello che ha spedito. La documentazione
l’ha seguita lui personalmente.
• CFR o cost and freight. Gli obblighi a carico del venditore sono caricare la merce sul vettore, ci sono le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione. Quindi lui paga ma non sopporta i rischi. Gli obblighi invece del compratore→ assumere i rischi di perdita o danni dal momento in cui la merce consegnata al vettore, pagato il contratto di trasporto lascia il porto, e va verso il punto di destinazione. Per cui il rischio diventare a carico del compratore no nel momento in cui la merce arriva a destinazione ma nel momento in cui è stata caricata e il mezzo di traposto parte. Significa quindi che il rischio del compratore è anticipato.
• CIF o cost, insurance and freight. Questi sono i porti di destinazione convenuto (anche quello di prima) quindi quelli fluviali. L’obbligo del venditore sarà quello di sopportare tutte le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione, effettuare la consegna a bordo della nave senza sopportarne i rischi come in quello precedente però per il venditore esiste un obbligazione in più: fornire una assicurazione marittima pagando il relativo premio contro il rischio del compratore di perdita o di danni della merce durante il trasporto. Il venditore quindi paga il trasporto, stipula il contratto di assicurazione a garanzia di una traversata sicura. La differenza rispetto a quello di prima è che il contratto di assicurazione non è previsto a carico del venditore, eventualmente lo stipula in quel caso il compratore. è il compratore che per il timore della perdita si fa il contratto di assicurazione. In questo qui c’è un obbligazione in più per il venditore perché il venditore non solo paga il trasporto ma glielo assicuro anche. Lo scopo→c’è questo trasporto, nel primo il venditore porta la merce, paga il trasporto e i rischi sono a cari co del compratore. Il compratore può scegliere se assicurarsi da solo, e si può fare un contratto di assicurazione. Mentre invece in questo, il venditore si assume l’obbligo non solo di portarla, pagare il trasporto ma anche di pagare un contratto di assicurazione per cui se comunque i rischi della perdita o di danno restano sempre a carico del compratore, in ogni caso c’è
una assicurazione aggiuntiva che copre questa situazione del compratore ed è posta a carico del venditore. Può anche succedere che l’assicurazione ci sia ma per una particolare situazione non copra quell’evento quindi il rischio a carico del compratore resta lo stesso.
• CPT o carriage paid to (il trasporto pagato fino a) e anche qui luogo di destinazione convenuto. Uguale al CFR solo che il CFR riguarda il trasporto fluviale e marittimo mentre CPT riguarda qualsiasi tipo di trasporto. Gli obblighi del venditore→ consegnare merce fino al vettore oppure da un altra persona da lui stesso designata e luogo concordato, stipulare il contratto di trasporto, pagare presso del trasporto della merce + spese addizionali (compreso lo sdoganamento) fino al luogo previsto; obblighi del compratore→ assumere le responsabilità dal momento in cui la merce è stata consegnata al vettore quindi rischio anticipato e rischio che si assume non dal momento in cui la merce arriva a destinazione ma dal momento in cui viene messa a disposizione del vettore, cioè caricata a bordo.
• CID o carriage and insurance paid to. Anche qui trasporto di qualsiasi tipo e il compratore mantiene inevitabilmente tutti i rischi relativi al trasporto della merce ma chi se ne assume i costi del trasporto è sempre il venditore, il quale in più fa questa assicurazione, pagando il relativo prezzo. Il rischio è trasferito al compratore nel momento in cui il venditore consegna la merce al vettore, la polizia assicurativa viene stipulata dal venditore e deve essere intestata o al compratore o per conto di chi spetta (termine giuridico), dove il beneficiario può essere un soggetto diverso dal compratore. Obblighi del venditore quindi→ spese del trasporto (+ spese addizionali) fino al luogo previsto mentre obblighi del compratore→assumersi la responsabilità al momento del carico fino al momento in cui arriva.
Il gruppo D è composto da 3 incoterms (quelli che sono stati modificati)
• DAT
o deliver at terminal. Terminal è un luogo coperto o scoperto, ben
individuato. La merca una volta che è stata scaricata dal mezzo di
trasporto deve essere messa a disposizione nel terminal, nel posto/luogo
convenuto/concordato. Rischi e spese comprese dazi, tasse ed oneri,
cioè tutto ciò che attiene allo scarico fino al terminal è al carico del
venditore. Gli obblighi del venditore→ aumentano. Chi è che si occupa
delle spese di scarico al terminal? Il venditore. I rischi e i costi
ricadono al compratore dal momento in cui lui con il suo furgone va al
terminal, si carica la merce e se la porta via. Quindi costi e rischi da
qui ricadono al compratore.• DAP o deliver at place + luogo di arrivo/consegna. La merce il venditore non la consegna al terminal ma al place, cioè al luogo di destinazione che è stato convenuto. Non è un terminal ma può essere un qualsiasi luogo. Obblighi a carico del venditore→mettere a disposizione la merce per il compratore sui mezzi di trasporto di arrivo, pronta per lo scarico sul luogo di destinazione convenuto, rischi, oneri, dazi, tasse fino alla consegna del luogo convenuto. Il compratore assume tutti i rischi dopo che è stata affatturata la consegna nel luogo stabilito però nel DAP il compratore si assume le spese dello scarico della merce.
• DDP o deliver duty paid
(reso sdoganato) + località. In questo incoterms il venditore mette a
disposizione la merce del compratore sdoganata all’importazione sul
mezzo di trasporto in arrivo pronta allo scarico nel luogo convenuto nel
paese di importazione. Come l’altro ma ha un qualcosa in più, perché il
venditore assume costi e rischi connessi al trasporto, fino al luogo di
destinazione convenuto. Sdogana la merce all’importazione e
all’esportazione per poter effettuare la consegna delle merce, paga
eventuali diritti sia per l’importazione che per l’esportazione,
comprese tasse, dazi e altri oneri quindi compie tutte le formalità
doganali. La clausola DDP è quella che comporta il maggior numero di
obbligazioni per il venditore. Il compratore si assume solo i rischi e i
costi dello scarico dal vettore e i rischi di perdita o di danno alla
merce dopo che è stata effettuata la consegna nel luogo stabilito. Il
problema/rischio, stesso problema che si pone il venditore nell’exworks,
è che il venditore dove li le formalità doganali le paga il compratore
mentre invece in questo caso è il venditore che va a fare gli
adempimenti doganali nel paese di arrivo, per questo si chiamano anche
contratti all’arrivo però la responsabilità resta a capo al compratore.
Le obbligazioni del venditore→ costi e rischi di consegna alla località
di arrivo, sostituendosi persino al compratore nel compimento di alcune
formalità: pratiche doganali e i costi. Passa i costi e rischi al
compratore quando il venditore porta la merce nella località convenuta.
Se il compratore non prende possesso della merce secondo i termini
convenuti ovvero omette di dare al venditore le indicazioni necessarie
all’adempimento dell’obbligo di revisione della merce, non gli dice
dove la deve portare rischi e costi possono comunque essere
eventualmente trasferiti al compratore però bisogna dare delle
dimostrazioni cioè o la merce è stata individuata come quella destinata
al compratore oppure messa da parte per lui con un procedimento che si
chiama→assegnazione o specificazione. Uno dei modi di acquisizione della
proprietà. Un conto è che il venditore mi ha venduto una generica
tonnellata di grano e un conto è se mi ha venduto quella tonnellata di
grano, se il processo di specificazione è stato compiuto i rischi si
trasferiscono (passaggio rischio) sul compratore. Se invece il
processo di specificazione non è stato ancora compiuto→ tu venditore sei
obbligato a dargli una tonnellata di grano, se quella è andata perduta
se ne da un’altra ma se la specificazione è già avvenuta è del
compratore.
Incoterms hanno una valenza facoltativa perché in una
zona o un settore potrebbero essere adottate delle pratiche diverse. Per
esempio i trasposti fluviali tra il Vietnam e la Cambogia → potrebbero
essere accompagnati per una serie di situazioni da particolari altri
tipi di accordo, relazioni contrattuali precedenti, consuetudini che si
sono instaurate. Non è che il mondo della compravendita collegato al
trasporto è completamente coperto dall’ombrello degli incoterms. Gli
incoterms possono fare un passo indietro, sono tenute a farlo nel
momento in cui ci saranno informazioni o consuetudini, usi, pratiche più
specifiche che riguardano un certo di tipo di trasporto/ compravendita
in relazione a certi tipi di merci per esempio, quindi un settore
specifico.
Che valore gli danno gli organi giudicanti? (che possono
essere sostanzialmente due il giudice e l’arbitro).
Che valenza ha per
la giurisprudenza italiana? Ci sono tantissimi giudici, il fatto che un
incoterm possa essere applicato non nasce dalla prospettiva del giudice,
deve essere stato richiamato all’interno dell’accordo commerciale, una
volontà delle parti. Quindi avranno un importanza nella regolamentazione
non statuale o conventi internazionali. Sono caratterizzati da un
riconoscimento e da un impiego nella pratica alti ma usi contrattuali
non come usi normativi, no usi come forza di legge ma usi che integrano
un contratto stipulato dalle parti. La giurisprudenza arbitrale invece
dice che li applica e ne tiene conto, li considera come delle regole
oggettive, direttamente applicabili al contratto, idonei a integrare la
volontà delle parti anche in assenza di un espresso richiamo da parte
loro. Salvo invece una diversa volontà delle parti circa la loro non
applicazione. Quindi i giudici prendono in considerazione gli incoterms,
li applica solo se le parti li hanno espressamente richiamati
all’interno di una attuazione contrattuale mentre arbitro anche se le
parti non lo hanno minimamente richiamati, lo considera quasi come una
fonte del diritto. Il giudice parla solo di usi negoziali mentre arbitro
quasi un uso normativo, quindi trova sempre applicazione a meno che il
contratto, le parti abbiamo proprio voluto escluderne l’applicazione in
maniera espressa.
Continua a leggere:
- Successivo: Il contratto internazionale. la formazione e la legge applicabile
- Precedente: I principi UNIDROIT
Dettagli appunto:
- Autore: Alice Lacey Freeman
- Università: Università degli Studi di Macerata
- Facoltà: Mediazione Linguistica e Culturale
- Corso: Diritto del Commercio Internazionale
- Esame: Diritto del Commercio Internazionale
- Docente: Fabio Pucciarelli
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