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Le altre fonti non contrattuali delle obbligazioni

Le altre fonti non contrattuali delle obbligazioni


Esistono numerose situazioni in cui la legge, anche senza un contratto o di un fatto illecito, fa sorgere una o più obbligazioni a carico di certi soggetti.
1. le promesse unilaterali;
2. la gestione d'affari altrui;
3. il pagamento dell'indebito;
4. l'arricchimento senza causa.

➔ le promesse unilaterali
Queste consistono nella dichiarazione di impegno di un unico soggetto, a differenza del contratto che si forma sulla base delle manifestazioni di volontà di due o più soggetti. Mentre le parti possono concordare un certo contenuto di un contratto, le promesse unilaterali sono fonti di obbligazioni nei solo casi previsti dalla legge. Le promesse sono elencate dal c.c e sono:
• promessa al pubblico; è la dichiarazione di quel soggetto che, parlando a un numero indeterminato di persone, promette una prestazione a colui che si verrà a trovare in una certa situazione, oppure eseguirà una determinata azione;
• promessa di pagamento e il riconoscimento di debito; queste due non sono autonome fonti di obbligazioni, ma hanno una forza non indifferente per la prova in giudizio;
• promessa unilaterale contenuta in un titolo di credito.

➔ la gestione di affari altrui
Può capitare che un soggetto si trovi nell'impossibilità di compiere uno o più atti sul proprio patrimonio che si rilevino urgenti o comunque indispensabili per le sue conservazioni. La gestione di affari altrui si ha ogni volta che un soggetto, senza esservi obbligato, decida di compiere uno o più atti nell'interesse di un altro atto, quando quest'ultimo non sia in grado di provvedere. Quando questo comportamento è sostenuto, allora sorgono delle obbligazioni a carico del gestore degli affari e per l'interessato. Il gestore è tenuto a portare a termine la gestione degli affari una volta che l'ha iniziata, mentre per l'interessato, egli dovrà rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili che questi affrontano.

➔ Il pagamento dell'indebito
Pagamento: adempimento dell'obbligazione: dare una somma di denaro. Definiamo pagamento dell'indebito quando un soggetto consegna una somma di denaro pur non essendovi obbligato. L'indebito può essere:
1. oggettivo; intendiamo dire che chi riceve una somma di denaro da un soggetto non è in realtà creditore di quella prestazione. In questo caso chi ha pagato la somma di denaro la può richiedere indietro;
2. soggettivo, quando il debito adempiuto sussiste veramente, ma il vero debitore è diverso da quello che ha adempiuto. In quest'occasione, chi ha pagato la somma di denaro, non può richiederla indietro.

➔ Arricchimento senza causa

La ripetizione dell'indebito concerne solo quei casi in cui un soggetto riceve una prestazione; l'art. 2041, dice che chi senza causa si è arricchito a danno di un altro soggetto deve indennizzare la persona che ha dato la prestazione. L'azione di arricchimento senza causa è ammessa in presenza dei seguenti requisiti:
1. arricchimento di un soggetto, con impoverimento di un altro, può essere:
- da un'attività compiuta dall'impoverito che, si ritiene obbligato a pagare una somma di denaro;
- da un comportamento di chi si è arricchito.
2. La mancanza di una causa giuridica che giustifichi questi fatti;
3. impossibilità per chi ha subito impoverimento di esperire una qualche altra azione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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