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La donazione (769 c.c.)


La donazione è un contratto gratuito che presenta nella sua regolamentazione aspetti molto simili ai trasferimenti a causa di morte. Questo contratto è stato allocato dal legislatore vicino al capitolo delle successioni.

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Gli elementi essenziali sono:
1. spirito di liberalità del donante, cioè la consapevolezza e l'intenzione di accrescere il patrimonio di chi riceve la donazione;
2. l'incremento patrimoniale a favore del donatario, cui corrisponde una diminuzione del patrimonio del donante.

La forma della donazione è solenne. Essa deve essere compiuta, sennò è nulla, per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Questo atto pubblico è imposto poiché la legge vuol far riflettere sulle gravi conseguenze dell'atto che si sta compiendo. Fanno eccezione le donazioni di modico valore che non interessano a nessuno. La donazione deve avere per oggetto solo beni del donante e quindi nulla la donazione di beni futuri o beni altrui.

Per effettuare una donazione occorre avere la piena capacità di agire. Pertanto non potranno compiere donazioni:
1. i minorenni;
2. gli interdetti;
3. gli inabilitati e gli emancipati.

La donazione può essere fatta nei confronti di persona già nate o anche di nascituri, purché figli di persona vivente al momento della donazione.

La donazione deve essere accettata; la dichiarazione di accettazione può essere:
1. contestuale;
2. contenuta in un atto pubblico posteriore. La donazione può essere revocata e in questo caso chi ha ricevuto i beni è obbligato per legge a restituirli.

Può essere revocata per 2 motivi:
1. ingratitudine;
2. sopravvenienza di figli.

I tipi di donazioni sono:
• donazione indiretta: è un atto di liberalità che consiste in un'attribuzione patrimoniale realizzata mediante strumenti diversi dalla donazione.
• donazione modale: quando alla donazione viene apposto un onere. Si tratta di una clausola in forza del quale il donatario se accetta la donazione deve compiere una certa prestazione connessa con il bene donato. Il sacrificio patrimoniale che il donatario deve affrontare costituisce dunque un limite all'arricchimento che gli deriva dalla donazione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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