L'adempimento
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta; l'adempimento porta all'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore dal vincolo giuridico che lo legava al creditore.
Questo è il modo naturale per l'attuazione del rapporto obbligatorio.
La mancata esecuzione o l'esecuzione di qualcosa di diverso dalla prestazione porta all'inadempimento.
La legge impone sia a creditore che debitore di seguire un comportamento corretto; il tempo è rimesso liberamente alla volontà delle parti. Se esse non l'hanno stabilito allora il creditore può richiedere la prestazione subito. Il termine che può essere previsto è:
1. del debitore: il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza;
2. del creditore: si può pretendere prima della scadenza;
3. sia del debitore che del creditore: cioè la scadenza è fissata da entrambe le parti.
Il luogo di adempimento è liberamente deciso dalle parti.
Se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata essa va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta.
Se si ha per oggetto una somma di denaro allora questa va adempiuta al domicilio del creditore.
Tutte le altre specie di obbligazioni vanno adempiute al domicilio del debitore.
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