<br/><b>INTRODUZIONE </b>
<br/>
<br/><b>PARTE PRIMA: LO STATUS DI RIFUGIATO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE </b>
<br/>
<br/><b>1 IL DIRITTO D'ASILO: DALLE ORIGINI AL CONCETTO MODERNO </b>
<br/>
1.1 Il diritto d'asilo nell'antichità e nel Medioevo: il diritto d'asilo religioso<br/>
1.2 Il diritto d'asilo politico: l'innovazione della rivoluzione francese. <br/>
1.3 Il diritto d'asilo nel diritto Internazionale. <br/>
1.3.1 Il diritto d'asilo extraterritoriale <br/>
1.3.2 Il diritto d'asilo territoriale <br/>
<br/><b>2 I RIFUGIATI: I PRIMI RICONOSCIMENTI TRA LE DUE GUERRE ED I PRIMI PASSI DELL'ONU</b>
<br/>
2.1 I rifugiati e la Società delle Nazioni. <br/>
2.1.1 Il primo Alto Commissario per i rifugiati e la Convenzione Internazionale del 1933. <br/>
2.1.2 Il secondo Alto Commissariato e la Convenzione del 1938.<br/>
2.2 Il Comitato Intergovernativo per i rifugiati (1938-1947)<br/>
2.3 I primi passi dell'ONU <br/>
</b>2.3.1 L'UNRRA <br/>
</b>2.3.2 L'IRO <br/>
<br/><b>3 I RIFUGIATI E L'ONU </b>
<br/>
</b>3.1 L'UNHCR <br/>
3.1.1 Il mandato originario<br/>
a) Gli obiettivi. <br/>
b) La definizione di rifugiato. <br/>
c) Le attività dei primi anni. <br/>
3.1.2 L'estensione del mandato<br/>
a) I ''buoni uffici'' dell'Alto Commissario.<br/>
b) Internally displaced people e vittime dei man-made disasters <br/>
c) Le attività di assistenza <br/>
3.2 La Convenzione di Ginevra del 1951<br/>
3.2.1 Le origini ed il Protocollo di New York del 1967<br/>
3.2.2 La definizione di rifugiato <br/>
a) Il fondato timore di persecuzione <br/>
b) Le ragioni di persecuzione <br/>
3.2.3 Il principio di non-refoulement.<br/>
3.2.4 I diritti e doveri attribuiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 <br/>
3.2.5 La Convenzione dopo cinquant'anni<br/>
<br/><b>4 L'ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO NEGLI ACCORDI REGIONALI </b>
<br/>
4.1 La Convenzione dell'OUA del 1969<br/>
4.2 La Dichiarazione di Cartagena del 1984. <br/>
<br/><b>PARTE SECONDA: I RIFUGIATI E L'UE, DIFFICILE EQUILIBRIO TRA LA PROTEZIONE DELL'INDIVIDUO E L'INTERESSE NAZIONALE</b>
<br/>
<br/><b>1 INTRODUZIONE: IL PERCORSO DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA D'ASILO, DALL'ATTO UNICO EUROPEO AL CONSIGLIO DI TAMPERE DEL 1999 </b>
<br/>
a) Il Trattato di Maastricht<br/>
b) Il Trattato di Amsterdam.<br/>
c) Il consiglio di Tampere del 1999 <br/>
<br/><b>2 SCHENGEN E DUBLINO: MANTENIMENTO O RIMOZIONE DEI RIFUGIATI ALL'ESTERNO DELL'UNIONE </b>
<br/>
2.1 La Convenzione di Schengen: la politica dei visti e delle sanzioni ai trasportatori. <br/>
2.1.1 Le origini e gli scopi. <br/>
2.1.2 La politica dei visti e le sanzioni ai trasportatori <br/>
a) La politica dei visti. <br/>
b) Le sanzioni ai trasportatori. <br/>
2.2 La Convenzione di Dublino. <br/>
2.2.1 Le origini e gli scopi. <br/>
2.2.2 Il sistema di determinazione dello stato membro competente. <br/>
2.2.3 Eliminazione della possibilità di scelta del paese d'asilo. <br/>
2.2.4 Effetti sugli stati ai confini esterni dell'Unione. <br/>
2.2.5 ''Safe third country'', ''country of first asylum'' e ''host third country'' <br/>
a) Chi e secondo quali criteri decide quali paesi siano sicuri: l'articolo 3 (5) e la Risoluzione del 1992 sull'approccio armonizzato alle questioni relative ai paesi terzi ospitanti. <br/>
b) Soluzione al fenomeno dei rifugiati in orbita o refoulement indiretto? <br/>
2.2.6 Il regolamento (CE) n.343/2003. <br/>
2.3 Conclusioni. <br/>
<br/><b>3 LIMITAZIONE DEL TEMPO DI PERMANENZA DEI RICHIEDENTI ASILO: PROCEDURA ACCELERATA E PROTEZIONE TEMPORANEA </b>
<br/>
3.1 Manifesta infondatezza e procedura accelerata. <br/>
3.1.1 La risoluzione del 1992 sulle domande d'asilo manifestamente infondate. <br/>
a) Internal flight alternative. <br/>
b) Paesi dove generalmente non vi è serio rischio di persecuzione. <br/>
3.1.2 La procedura accelerata <br/>
3.2 La Protezione Temporanea. <br/>
3.2.1 Cos'è la protezione temporanea. <br/>
3.2.2 Gli aspetti positivi della protezione temporanea. <br/>
3.2.3 I rischi della protezione temporanea. <br/>
3.2.4 La protezione temporanea e l'Unione Europea: la Direttiva 2001/55/CE del 20 Luglio 2001 <br/>
3.2.5 Protezione temporanea e burden sharing. <br/>
3.3 Conclusioni. <br/>
<br/><b>4 LA CREAZIONE DI UN COMUNE SISTEMA D'ASILO EUROPEO: ARMONIZZAZIONE AL MINIMO COMUNE DENOMINATORE </b>
<br/>
4.1 La direttiva 2003/9/CE recante le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.<br/>
4.1.1 Gli aspetti positivi. <br/>
4.1.2 Gli aspetti che destano preoccupazione. <br/>
4.2 La direttiva 2004/83 che stabilisce i criteri minimi per l'attribuzione ad un cittadino di un paese terzo della qualifica di rifugiato o di persona in altro modo bisognosa di protezione internazionale <br/>
4.2.1 Gli aspetti positivi. <br/>
4.2.2 Gli aspetti che destano preoccupazione. <br/>
4.3 La direttiva che stabilisce i criteri minimi di procedura per l'attribuzione ed il ritiro lo status di rifugiato <br/>
4.3.1 Gli aspetti che destano preoccupazione. <br/>
a) Il diritto ad un colloquio personale. <br/>
b) Il diritto alla rappresentanza legale <br/>
c) La procedura accelerata. <br/>
d) ''Safe third country'' e ''country of first asylum'' <br/>
e) ''Safe country of origin'' <br/>
f) ''Super safe country'', le procedure speciali al confine <br/>
g) La procedura d'appello<br/>
4.4 Conclusioni: valutazione del sistema creato da Tampere a oggi e ricaduta sugli Stati Membri<br/>
4.4.1 Gli effetti dell'adattamento delle leggi nazionali alle nuove normative europee <br/>
a) Disposizioni che miglioreranno gli standard nazionali <br/>
b) Disposizioni che abbasseranno gli standard nazionali. <br/>
4.4.2 Valutazione del sistema dal 1999 al 2004. <br/>
<br/><b>PARTE TERZA: LO STATUS DI RIFUGIATO IN TRE PAESI DELL'UNIONE EUROPEA</b>
<br/>
<br/><b>1 INTRODUZIONE </b>
<br/>
<br/><b>2 I PAESI BASSI </b>
<br/>
2.1 Lo sviluppo del sistema d'asilo Olandese e la sua base giuridica. <br/>
2.2 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. <br/>
2.2.1 Alloggio. <br/>
2.2.2 Lavoro ed assistenza sociale e sanitaria. <br/>
2.2.3 Accesso all'istruzione. <br/>
2.2.4 Naturalizzazione. <br/>
2.3 La procedura di attribuzione dello status di rifugiato. <br/>
2.3.1 Presentazione della domanda e procedura accelerata. <br/>
2.3.2 I criteri di inammissibilità e manifesta infondatezza ed il concetto di ''safe third country'' <br/>
2.3.3 La procedura completa. <br/>
2.3.4 La procedura d'appello. <br/>
2.3.5 Il diritto alla rappresentanza legale <br/>
2.4 Condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo<br/>
2.4.1 Alloggio. <br/>
2.4.2 Assistenza finanziaria, accesso al mercato del lavoro ed all'istruzione <br/>
2.4.3 Accesso al sistema sanitario. <br/>
2.4.4 Casi di esclusione dalle condizioni materiali di accoglienza.<br/>
<br/><b>3 LA SVEZIA </b>
<br/>
3.1 Lo sviluppo del sistema d'asilo svedese e la sua base giuridica. <br/>
3.2 Status di rifugiato e protezione sussidiaria<br/>
3.2.1 Alloggio<br/>
3.2.2 Lavoro ed assistenza sociale e sanitaria <br/>
3.2.3 Accesso all'istruzione <br/>
3.2.4 Naturalizzazione <br/>
3.3 La procedura di attribuzione dello status di rifugiato <br/>
3.3.1 Presentazione della domanda e procedura accelerata <br/>
3.3.2 I criteri di inammissibilità e manifesta infondatezza ed il concetto di ''safe third country'' <br/>
3.3.3 La procedura completa<br/>
3.3.4 La procedura d'appello<br/>
3.3.5 Il diritto alla rappresentanza legale <br/>
3.4 Condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo<br/>
3.4.1 Alloggio<br/>
3.4.2 Assistenza finanziaria <br/>
3.4.3 Accesso al sistema sanitario, al mercato del lavoro e all'istruzione <br/>
3.4.4 Casi di esclusione dalle condizioni materiali di accoglienza<br/>
<br/><b>4 L'ITALIA </b>
<br/>
4.1 Lo sviluppo del sistema d'asilo italiano e la sua base giuridica <br/>
4.2 Status di rifugiato e protezione sussidiaria<br/>
4.2.1 Alloggio<br/>
4.2.2 Lavoro ed assistenza sociale e sanitaria <br/>
4.2.3 Accesso all'istruzione <br/>
4.2.4 Naturalizzazione <br/>
4.3 La procedura di attribuzione dello status di rifugiato <br/>
4.3.1 Presentazione della domanda e procedura accelerata <br/>
a) Per lo status di rifugiato a sensi della Convenzione di Ginevra <br/>
b) Per lo status costituzionale ai sensi dell'articolo 10(3) e per la protezione per motivi umanitari <br/>
4.3.2 I criteri di inammissibilità e manifesta infondatezza ed il concetto di ''safe third country'' <br/>
4.3.3 La procedura completa<br/>
4.3.4 La procedura d'appello<br/>
4.3.5 Il diritto alla rappresentanza legale <br/>
4.4 Condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo<br/>
4.4.1 Alloggio<br/>
4.4.2 Assistenza finanziaria, accesso al sistema sanitario, al mercato del lavoro ed all'istruzione <br/>
4.4.3 Casi di esclusione dalle condizioni materiali di accoglienza<br/>
4.5 Casi<br/>
4.5.1 Il Caso della Cap Anamur <br/>
a) I Fatti <br/>
b) Considerazioni<br/>
4.5.2 Racconti di richiedenti asilo in Italia <br/>
a) I fatti. <br/>
b) Considerazioni<br/>
<br/><b>5 NORMATIVE NAZIONALI A CONFRONTO </b>
<br/>
5.1 Comparazione tra le legislazioni di Paesi Bassi, Svezia e Italia <br/>
5.1.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria <br/>
5.1.2 La procedura di attribuzione dello status di rifugiato <br/>
5.1.3 Condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo <br/>
5.2 I sistemi nazionali e l'armonizzazione europea <br/>
<br/><b>CONCLUSIONI </b>
<br/>
<br/><b>BIBLIOGRAFIA </b>
<br/>