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Il curatore fallimentare e la revocatoria delle rimesse in conto corrente

La tesi si propone di approfondire uno degli aspetti di maggior rilievo dei rapporti tra banche e organi fallimentari, ossia il diritto del curatore alla consegna della documentazione bancaria dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito. Le pressanti richieste avanzate dalle curatele (interessate a ricostruire la contabilità ed il patrimonio del debitore, ad accertarne eventuali responsabilità ed a riferire sulle cause e sulle circostanze del dissesto) e l'atteggiamento ostruzionistico assunto dalle banche (timorose che la documentazione del correntista fallito venga utilizzata non per controllare la regolarità delle modalità di esecuzione del rapporto di conto corrente ma per esperire azioni revocatorie contro le stesse), ha dato luogo ad una delle più accese controversie in materia fallimentare.
Recentemente il legislatore è intervenuto sull'argomento estendendo la legittimità soggettiva a richiedere la documentazione bancaria del fallito anche a "colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni" (d.lgs 4 agosto 1999 n. 342). La norma non menziona espressamente il curatore ma vien difficile non riconoscergli tale posizione!
Posto che i contrasti tra curatori e istituti di credito sorgono soprattutto nelle ipotesi in cui devono essere promosse azioni revocatorie di rimesse in conto corrente bancario, il presente lavoro non poteva trascurare lo studio di tale problematica.
Come è noto non esiste nella legge fallimentare alcuna norma che disciplini espressamente la revocatoria nei confronti delle banche. In assenza di una disposizione specifica, ci si è interrogati a lungo sull’applicabilità al caso in oggetto dell’art. 67 della legge fallimentare che prevede la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e degli atti a titolo oneroso, compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sempre che il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Partendo dal presupposto che l’applicazione della norma citata alla revocatoria delle rimesse bancarie implica l’assimilazione rimessa = atto solutorio, il problema intorno al quale ruota la tematica di cui si discute può essere ricondotto ai seguenti interrogativi: quando è possibile qualificare come pagamenti le singole rimesse affluite su un conto corrente con saldo debitore nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento? In altri termini, quali criteri devono essere adottati al fine di individuare, nell’ambito delle rimesse accreditate sul conto nel periodo sospetto, gli importi revocabili, ossia le somme effettivamente incamerate dalle banche e che quindi devono essere restituite al fallimento?
Data la complessità dell’argomento le risposte a tali interrogati sono state numerose e contrastanti e non sempre sono state capaci di tutelare gli opposti interessi coinvolti nella crisi delle imprese: quelli della massa dei creditori concorsuali, i quali possono essere pregiudicati da certe posizioni di privilegio eventualmente riconosciute alle banche e quelli degli istituti di credito che, se da un lato svolgono un’attività di sostegno finanziario alle imprese addossandosi il rischio imprenditoriale, dall’altro, grazie alla loro organizzazione moderna e attentissima ai mutamenti economici, alla rete informativa capillare di cui dispongono, ricevono notizie di prima mano circa le vicende economiche del proprio cliente.
Al termine di un lungo iter giurisprudenziale, con la sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413, la Suprema Corte ha indicato i requisiti essenziali affinché le rimesse potessero essere assoggettate a revocatoria. La Cassazione ha per la prima volta introdotto i concetti di “conto passivo” e di “conto scoperto”, giudicando revocabili le rimesse che affluiscono su su un "conto scoperto" ed escludendo la revocabilità di quelle che affluiscono su un "conto passivo" . Tale soluzione se non ha scontentato gli istituti di credito, riconoscendo la revocabilità di tutte le rimesse effettuate su conto scoperto non li ha nemmeno accontentati.
D’altra parte se si tiene conto del fatto che le banche, in virtù della forza che rappresentano nella società, costituiscono la categoria più forte del ceto creditorio considerato nel suo complesso e che, a differenza degli altri creditori, sempre, ma soprattutto quando concedono fidi ad imprese costituitesi in forma societaria, rafforzano la loro esposizione pretendendo fideiussioni da parte dei soci e di terzi garanti dotandosi di un sistema di autotutela che riduce notevolmente il rischio, per quale ragione agli istituti di credito che ricevono pagamenti su conti correnti in rosso dev'essere riservato un trattamento preferenziale, diverso, per uno o più aspetti, da quello praticato alle altre categorie di creditori che dal fallimento del proprio debitore vengono colpiti in misura spesso irreparabile?


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I INTRODUZIONE La problematica sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario è stata oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Gli scritti dottrinali e le decisioni dei giudici di merito e di legittimità al riguardo, sono stati numerosi ed hanno determinato una delle più accese controversie in materia fallimentare. Come è noto, la legge fallimentare non contiene alcuna disposizione che disciplini espressamente l’argomento. In assenza di una normativa specifica, ci si è interrogati a lungo in ordine all’applicabilità al caso in esame dell’art. 67 l. fall. che prevede la revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e degli atti a titolo oneroso, compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sempre che il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Posto che l’applicazione della norma citata alla revocatoria delle rimesse bancarie presuppone l’assimilazione rimessa = atto solutorio, il problema intorno al quale ruota tutta la tematica in oggetto, può essere ricondotto ai seguenti interrogativi: quando è possibile qualificare come pagamenti le singole rimesse affluite su un conto corrente con saldo debitore nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento? In altri termini, quali criteri devono essere adottati al fine di individuare, nell’ambito delle rimesse accreditate sul conto nel periodo sospetto, gli importi revocabili, ossia le somme effettivamente incamerate dalle banche e che quindi devono essere restituite al fallimento? La complessità dell’argomento ha portato, anche a causa della mancanza di una legislazione adeguata al riguardo, a soluzioni spesso contrastanti che non sempre sono state capaci di tutelare contemporaneamente gli opposti interessi coinvolti nella crisi delle imprese e cioè quelli della massa dei creditori concorsuali, i quali possono essere pregiudicati da certe posizioni di privilegio eventualmente riconosciute alle banche; quelli degli istituti di credito che svolgono un’attività di sostegno finanziario alle imprese e, infine, quello dello stesso fallito ad una corretta ricostruzione del suo patrimonio, con il rientro, attraverso la revocatoria fallimentare, di poste illecitamente uscite. Ad una soluzione che tenesse conto sia delle esigenze degli istituti di credito sia della necessità di tutelare la “par condicio creditorum” si è pervenuti a seguito di un lungo iter giurisprudenziale. Dopo un fugace orientamento che escludeva la revocabilità delle rimesse, non avendo queste natura solutoria, la giurisprudenza, pressoché costante, si è orientata per un lungo periodo nel senso opposto, riconoscendo l’indiscriminata revocabilità di tutte le rimesse, quali atti estintivi dell’obbligazione verso la banca. Tale orientamento ha suscitato la reazione degli istituti di credito, fortemente penalizzati da tale decisione rispetto agli altri creditori. Sulla base di tale tesi, infatti, in presenza di rapporti di conto corrente modestamente affidati e con scoperti massimi modesti, si era arrivati, attraverso la sommatoria di tutte le operazioni registrate nella colonna “avere” del conto, a chiedere alla banca la restituzione di somme ingenti ed eccessivamente sproporzionate rispetto alla disponibilità effettiva accordata al correntista e quindi al rischio assunto dall’istituto di credito. I giudici hanno dapprima evitato tali iniquità attribuendo rilevanza eccessiva al requisito soggettivo della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza delle imprese, deducendo la sua insussistenza dal presupposto della continuazione del rapporto con il cliente. Tuttavia, tale tentativo non ha avuto grande efficacia per la

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Informazioni tesi

  Autore: Daniela Fodde
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Cagliari
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Gabriele Racugno
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 126

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Parole chiave

banche
curatore fallimentare
fallimento
rimesse bancarie

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