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Il momento consumativo del favoreggiamento personale

I due reati di favoreggiamento, nella duplice forma (personale e reale) attualmente prevista, sono figure di origine relativamente recente. Infatti il codice penale napoleonico prevedeva solo “l’occultazione di rei” e a tale modello si mantiene fedele il codice del Regno di Sardegna del 1853. Il termine “favoreggiamento” comparve per la prima volta nel codice Toscano del 1859 , per indicare l’aiuto prestato al delinquente, “dopo il fatto senza concerto anteriore al medesimo” al fine di “eludere le investigazioni della giustizia” (attuale favoreggiamento personale) e di “assicurare il criminoso profitto” (attuale favoreggiamento reale). Il nomen juris di favoreggiamento nel codice penale Zanardelli mantiene indifferenziate le due figure nel quadro della stessa disposizione ma arricchisce la condotta del favoreggiamento personale, affiancando all’aiuto ad eludere le investigazioni dell’autorità, l’ipotesi di ausilio a “sottrarsi alle ricerche della medesima o della esecuzione della condotta”. Il codice penale del 1930 ha suddiviso nettamente le due figure di favoreggiamento: all’art 378 il favoreggiamento personale, all’art 379 il favoreggiamento reale. Questa divisione è alla base dell’attuale codice penale, infatti il delitto di favoreggiamento personale è collocato nel Titolo terzo,Capo I,dedicato ai delitti contro l’amministrazione della giustizia. L’articolo 378 stabilisce che risponde di favoreggiamento personale “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo,aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità,o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.”
“Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni”.
“ Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzione o la pena della multa fino a 516 €”.
“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”
Eludere le “investigazioni” vuol dire frustare le attività dirette a scoprire le fonti di prova e a desumere da queste gli elementi di prova per accertare se e da chi sia stato commesso un reato. Sottrarsi alle “ricerche” significa vanificare le attività finalizzate alla coercizione, vale a dire dirette al fermo,all’arresto,alla cattura o all’accompagnamento. Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo e, nella maggioranza delle ipotesi,istantaneo. E’ anche un reato a forma libera in quanto il legislatore non specifica in che modo debba essere prestato “l’aiuto” diretto a depistare le indagini e quindi può essere commesso con qualsiasi condotta avente come fine di sviare l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria. La condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento,cosciente e volontario posto in essere dal reo destinato all’intralcio dell’attività investigativa e finalizzata all’aiuto dell’autore materiale di un altro reato. L’espressione “fuori dei casi di concorso nel reato” allude all’esigenza che il favoreggiatore non sia in alcun modo coinvolto nella realizzazione del reato antecedente. Non può dunque essere considerato favoreggiatore,ma concorrente nel delitto,chi arrechi qualsiasi contributo, materiale o solo morale, ad un fatto collettivo. Pertanto non vi è favoreggiamento ma concorso di reato in quattro ipotesi:
1) nel caso in cui l’azione del favoreggiamento sia intervenuta prima che il reato presupposto sia stato commesso.
2) quando l’attività del favoreggiatore sia concomitante.
3) quando l’attività del favoreggiatore sia stata concertata o promessa prima della commissione del reato presupposto.
4) quando il favoreggiatore abbia,con la sua azione,continuato il reato presupposto, portandolo a conseguenze ulteriori.
Così ad esempio è “concorrente” il soggetto che conformemente agli accordi presi, agevoli la fuga dopo la commissione del fatto, perché la promessa di ausilio fatta prima dell’esecuzione del reato integra un’ipotesi di complicità antecedente, che rafforza la determinazione a delinquere del destinatario dell’aiuto.

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1 Capitolo I Favoreggiamento personale 1.1 : Introduzione I due reati di favoreggiamento, nella duplice forma (personale e reale) attualmente prevista, sono figure di origine relativamente recente. Infatti il codice penale napoleonico prevedeva solo “l’occultazione di rei” 1 e a tale modello si mantiene fedele il codice del Regno di Sardegna del 1853. Il termine “favoreggiamento” comparve per la prima volta nel codice Toscano del 1859 2 , per indicare l’aiuto prestato al delinquente, “dopo il fatto senza concerto anteriore al medesimo” al fine di “eludere le investigazioni della giustizia” (attuale favoreggiamento personale) e di “assicurare il criminoso profitto” (attuale favoreggiamento reale). Il nomen juris di favoreggiamento nel codice penale Zanardelli mantiene indifferenziate le due figure nel quadro della stessa disposizione ma arricchisce la condotta del favoreggiamento personale, affiancando all’aiuto ad eludere le 1 Stabiliva l’art. 2 del Codice dei Delitti e delle Pene del Regno d’Italia del 1810 : “Quelli che avranno occultato o fatto occultare delle persone che essi sapevano aver commesso dei crimini importanti pena affittiva, saranno puniti con detenzione di 3 mesi e di 2 anni al più” (erano esclusi dal novero dei soggetti agenti gli ascendenti o discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle degli affini nel medesimo grado) 2 Il Codice Toscano all’art . 61 prosegue la linea già indicata dal Codice Napoleonico, ma con maggiore ampiezza, è contenuto però l’esimente a favore dei prossimi congiunti.

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Informazioni tesi

  Autore: Cristina Cosentini
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Scienze giuridiche
  Relatore: Luigi Fornari
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 47

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Parole chiave

favoreggiamento personale
codice penale
delitti contro l'amministrazione della giustizia
articolo 378

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