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centrali per chi opera in questo specifico settore (Walker, 1979, 1996, 2000;
Hirigoyen, 2000, 2006).
Aspetti teorici fondamentali quando si parla del fenomeno della violenza nei
legami intimi sono l’attribuzione di responsabilità al maltrattante e il concetto di
violenza intenzionale e continuata sulle donne (Hirigoyen, 2006). In un’ottica in
cui l’abuso viene trattato come un conflitto, l’attribuzione di responsabilità viene
divisa tra entrambi i coniugi, in quanto si presuppone che se il partner commette
l’abuso, la donna in qualche modo abbia la sua parte di responsabilità nello
scatenare il fenomeno.
A tal proposito, Johnson definisce il maltrattamento domestico come una
condizione di terrorismo intimo (intimate/patriarchal terrorism), in cui c’è
un’esplicita volontà di dominazione e controllo da parte dell’uomo sulla donna.
L’autore sottolinea quanto possa essere sbagliato e pericoloso trattare tali
situazioni come se fossero conflitti di coppia (Johnson, 1995; Johnson, Leone,
2005).
Se si parte dal presupposto di un conflitto tra coniugi, verranno analizzate le
motivazioni reciproche, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso e
di mediazione, che permetta di salvaguardare la relazione (Hirigoyen, 2000,
2006). Nell’ambito delle terapie di coppia, nello specifico nei casi di
maltrattamento, questo tipo di intervento non solo risulta inefficace, ma anche
pericoloso, poiché il partner abusante trova le ragioni di almeno una parte della
sua violenza nelle provocazioni della donna e inoltre si rifarà poi in privato con la
vittima, per essere stato trascinato in una situazione di cui anche lei è responsabile
(Walker, 1979,1984, 1996, 2000; Hirigoyen, 2000, 2006).
Non riconoscere che l’abuso è una scelta precisa dell’aggressore, può attenuare e
modificare il giudizio morale sull’atto e suggerire che esistano circostanze ed
attenuanti che lo possono scatenare e che in qualche modo lo depenalizzano. Basti
pensare al delitto d’onore, abrogato solo nel 1981, grazie al quale le pene nel caso
di uxoricidio venivano ridotte nel caso in cui tale delitto fosse stato compiuto a
causa di una relazione illegittima da parte della moglie (Romito, 2000). Un altro
esempio: solo nel 1981 è stato abrogato il matrimonio riparatore, grazie al quale il
reato di stupro veniva estinto e lo stupratore non punito, se sposava la ragazza che
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