La Tracciabilità dei rifiuti in Italia
"SISTRI", la nuova tracciabilità dei rifiuti
In attuazione della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 1116), del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 4) e della Legge 3 agosto 2009 (art. 14 bis), il 14 gennaio 2009, giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2010, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 , "Istituzione del sistema della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14 bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" .
Il suddetto decreto è stato oggetto di numerose modifiche dovute alla necessità di chiarire alcune incertezze tra gli operatori, infatti, sono stati di seguito emanati, il Decreto ministeriale 15 febbraio 2010, il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, il Decreto ministeriale 9 luglio 2010 di proroga dell'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità ed infine il Decreto ministeriale 28 settembre 2010 di ulteriore proroga al 31 dicembre 2010 del sistema SISTRI. Risulta evidente come nel solo arco di un anno vi sono stati 5 decreti ministeriali che hanno tentato di risolvere diversi problemi interpretativi relativi alla funzionalità del SISTRI ed a disporre diverse proroghe dell'entrata in vigore. Tutto ciò comportando ulteriori incertezze da parte degli operatori attivi nella gestione dei rifiuti. Il nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti, istituito dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, denominato "SISTRI" e gestito dal Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente, nasce con un duplice obiettivo: rendere possibile un controllo costante ed immediato dei flussi relativi ai rifiuti speciali, e solo per la regione Campania, dei rifiuti urbani, semplificando al contempo le procedure per le imprese. In pratica, tutte le informazioni sono accentrate in un sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera dovrà fare riferimento per la comunicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti gestiti. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto di essi, il SISTRI prevede l'adozione di un sistema di tracciamento attivato attraverso l'installazione sui mezzi di trasporto, di supporti tecnologici. Il nuovo sistema di tracciabilità, dovrebbe semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestire in modo innovativo ed efficace un processo complesso e variegato garantendo maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione degli illeciti. Lo Stato, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità telematico, tenta di contrastare le illegalità nel settore dei rifiuti (ben noti sono gli interessi del crimine organizzato nella gestione dei rifiuti, diverse sono state le inchieste giudiziarie, tra queste spicca il processo Spartacus che ha visto imputati esponenti
del clan dei Casalesi, nella quale è stato accertato il coinvolgimento di tale sodalizio criminale nello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi) e creare un sistema di rilevazione dei dati che sappia rendere più facile e veloce l'attività di controllo da parte delle autorità ad esso preposte. L'obiettivo principale è quello di controllare in tempo reale la movimentazione dei rifiuti speciali, dalla loro produzione fino allo smaltimento e/o recupero.
Da un sistema cartaceo basato su tre documenti quali, il Formulario di identificazione rifiuti, il registro di carico/scarico ed il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), si passa a soluzioni tecnologiche avanzate, in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti e dall'altro di gestire in modo innovativo e più efficiente, in "tempo reale", un processo complesso e variegato che comprende tutta la "Gestione" dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. Il legislatore ritiene che col nuovo sistema SISTRI, si avrà una più corretta gestione dei rifiuti perseguendo così vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole. La nuova procedura prevede degli obblighi delle unità produttive, riguardanti l'inserimento di dati essenziali richiesti in schede informatiche, consentendo una trasmissione in tempo reale dei dati al centro di registrazione e controllo. Il SISTRI rappresenta un'importantissima novità, dato che l'attuale sistema cartaceo consente di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti con circa due tre anni di ritardo, vanificandone l'utilità e depotenziando effettivi controlli di legalità. Utilizzando particolari dispositivi elettronici il SISTRI, in controtendenza rispetto al precedente sistema cartaceo, persegue i seguenti obiettivi:
a) maggiore legalità nei processi;
b) sostituzione del Formulario identificazione rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale, con documenti digitali;
c) riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
d) gestione informatica della documentazione;
e) semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
f) celerità negli adempimenti;
g) verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
h) tracciabilità, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri paesi o che vengono portati verso altri paesi.
Il Dm 17 dicembre 2009 prevede alcune categorie di soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI e soggetti che invece possono aderire su base volontaria.
Obbligati ad iscriversi secondo un ordine di gradualità temporale sono:
a) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
b) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d), e g), del D.lgs n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
c) i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuto senza detenzione; e) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del D.lgs 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
g) l'unità locale dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
i) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del D.lgs n. 152/2006 sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero di dipendenti.
Soggetti la cui iscrizione è facoltativa sono invece:
a) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs n.152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs n. 152/2006; d) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs n. 152/2006.
Prevista poi l'iscrizione al SISTRI anche, per il trasporto marittimo, rispettivamente del terminalista concessionario dell'aria portuale di cui all'art. 18 della legge 28 n. 84/1994 e dell'impresa portuale di cui all'art. 16 della stessa legge e per il trasporto ferroviario, dei responsabili degli uffici di gestione merci e degli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci.
Questo brano è tratto dalla tesi:
La Tracciabilità dei rifiuti in Italia
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Informazioni tesi
Autore: | Danilo De Nigris |
Tipo: | Tesi di Master |
Master in | Sviluppo Umano e Ambiente, Governance, processi formativi, conoscenza scientifica |
Anno: | 2011 |
Docente/Relatore: | Malavasi Pierluigi |
Istituito da: | Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 35 |
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