Skip to content

Disciplina del pignoramento. Caratteri generali e forme specifiche dell’istituto

Ricerca ed individuazione dei beni da pignorare

Nel disciplinare l’istituto all’art. 492, il codice ha presupposto che il creditore sappia a priori quali beni pignorare. Tuttavia, tale aspettativa risulta nella pratica difficilmente realizzabile in quanto, salvo per gli immobili iscritti nei pubblici registri, gli altri beni risultano facilmente occultabili. La disciplina del pignoramento pare quindi dare per scontata la tematica dell’individuazione dei beni pignorabili, problema che invece non è sottovalutabile. Inoltre, è assai frequente nella pratica il verificarsi di situazioni di incapienza, che si presentano quando i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i crediti rendendo necessario ricercare ulteriori beni.
Nel comprendere la limitatezza dell’efficacia del pignoramento inquisitorio istituito dall’art. 492 c.p.c. si sono susseguite due riforme: una che vede il contributo del d.l. n. 35 del 2005 prevedendo una serie di attività eventuali per l’ufficiale giudiziario da compiere solo se i beni pignorati si presentino appunto insufficienti; e la seconda del 2014 che istituisce il pignoramento telematico.

La riforma del 2005.
L’apporto del d.l. del 2005 consiste in un allargamento delle attività obbligatorie che è chiamato a compiere l’ufficiale giudiziario, ed una serie di attività eventuali da svolgere qualora i beni pignorati risultino insufficienti o si prospetti lunga la durata della liquidazione. Di questa novella legislativa si parlerà nell’illustrare la forma del pignoramento mobiliare [par. 2, cap. 2, sez. II]

La riforma del 2014.
La riforma del 2014 vede l’introduzione del c.d. pignoramento telematico con il nuovo art. 492-bis. Il pignoramento con modalità telematiche è richiesto dal creditore procedente, al Presidente del Tribunale in cui il debitore risiede, e consiste nel rilascio dell’autorizzazione all’ufficiale giudiziario per accedere alle banche dati. All’esito dell’indagine l’ufficiale giudiziario raccoglie i risultati in un verbale, che solitamente riserva notevole importanza ai rapporti del debitore con gli istituti di credito. Qualora l’esito della ricerca dovesse rilevare la presenza di beni [pignorabili] al di fuori della competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario, lo stesso informa il creditore procedente il quale potrà rivolgersi all’ufficio territorialmente competente per procedere con l’apposizione del vincolo.
Se invece si rileva la presenza di beni pignorabili che non sono stati ritrovati fisicamente presso il debitore, l’ufficiale giudiziario intima all’esecutato di farli comparire ammonendolo che in caso contrario gli sarà elevata sanzione penale.
Qualora l’ufficiale nelle sue indagini venisse a conoscenza di crediti pignorabili, trasmetterà il verbale al creditore procedente perché provveda ad avviare il pignoramento presso terzi [sez. II, cap. 2].
Nell’ipotesi che il pignoramento telematico porti a conoscenza di una pluralità di beni idonei a soddisfare il credito per cui si agisce, al creditore è riconosciuta la possibilità di scegliere verso quale dei cespiti rinvenuti soddisfarsi. Tale facoltà di scelta non potrà comunque superare l’ammontare massimo del credito per cui si procede.
Il novellato art. 492bis introduce una nuova modalità di pignoramento mobiliare definito “pignoramento telematico”. Tuttavia, nonostante l’art. sia rubricato come “ricerca di beni” non si limita a circoscrivere le nuove modalità di ricerca di beni, ma introduce ulteriori tre forme di pignoramento.

1) la prima è il pignoramento telematico di beni mobili presso il debitore che si trovano nel circondario in cui opera l’ufficiale giudiziario: per queste cose l’ausiliare del giudice può provvedere al pignoramento d’ufficio, senza che sia necessario un ulteriore impulso di parte. La dottrina ha escluso che la fattispecie possa essere annoverata come “pignoramento d’ufficio”, poiché la richiesta è comunque effettuata dal creditore in un momento antecedente.

2) Pignoramento telematico di beni mobili presso il debitore, che si trovano in altro circondario: in questo caso il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario procedente è notificato, entro 15 giorni dal creditore all’ufficio giudiziario competente.

3) L’ultima ipotesi di pignoramento telematico riguarda i mobili o crediti presso terzi e si perfeziona in uno schema differente rispetto all’impostazione tradizionale. Quando la ricerca telematica rilevi cose che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo un atto – per la dottrina – di difficile individuazione. Trattasi di un atto complesso definito verbale. Tale verbale è notificato per l’intero al debitore, mentre al terzo solo per estratto riportante l’intimazione di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546.

La l. 132/15 ha apportato una serie di modifiche all’art. 492bis. (1) Innanzitutto, è stato previsto che l’ufficiale giudiziario possa interrogare le banche dati delle pubbliche amministrazioni attraverso un collegamento telematico diretto.
(2) È stata riconosciuta la possibilità all’ufficiale giudiziario di procedere a pignoramento anche solamente con la copia informatica del fascicolo.
Al termine delle operazioni di ricerca l’ufficiale giudiziario redige un verbale contenente l’ingiunzione ex. art. 492 e la descrizione dello stato delle cose ritrovate mediante rappresentazione fotografica o audiovisiva. Inoltre, provvede a compiere una stima del valore di realizzo dei beni pignorati, facendosi coadiuvare se necessario da uno stimatore. Qualora non sia possibile compiere immediatamente la stima dei beni pignorati, può differirla per un termine perentorio massimo di 30 giorni.
L’art. 518 disciplina l’ipotesi di una ripresa delle operazioni di ricerca dei beni. Su istanza del creditore, il giudice dell’esecuzione può ordinare all’ufficiale di riprendere le ricerche qualora sia presumibile che il valore di realizzo sia inferiore a quello indicato nel verbale. Da ultimo, il verbale è consegnato al creditore procedente perché ne provveda alla sua iscrizione a ruolo.

Atti di disposizione del bene pignorato. Il terzo acquirente del bene pignorato.
Il codice civile agli art. 2913 e ss. si occupa di disciplinare quali siano gli atti dispositivi sui beni pignorati, inefficaci nei confronti dei creditori.
In linea generale non sono opponibili ai creditori tutti i negozi giuridici o atti di alienazione dei beni posteriori al pignoramento. L’inopponibilità riguarda non solo il trasferimento della proprietà, ma anche un’eventuale costituzione di diritti di godimento indipendentemente che l’effetto avvenga a natura transattiva o conciliativa. Rimane invece salvo dall’inopponibilità ai creditori il possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti. Il terzo possessore di buona fede non è quindi pregiudicato dall’esecuzione in quanto esso vale come titolo originario.
L’inefficacia relativa dei diritti dei terzi può colpire anche atti di alienazione o di disposizione precedenti alla costituzione del pignoramento, qualora abbiano ad oggetti beni mobili iscritti o beni immobili e la trascrizione dell’atto avvenga successivamente alla costituzione del vincolo esecutivo. Alla stessa sorte soggiacciono le cessioni di credito anteriori all’atto di esproprio, ma notificate al debitore ceduto successivamente al pignoramento. La possibilità per il vincolo giuridico di esplicare i suoi effetti su questi beni poggia sul presupposto dell'appartenenza del diritto al debitore, che talvolta può anche non combaciare con la sostanziale proprietà.
L’inefficacia dei diritti dei terzi riguarda anche tutti quegli atti che limitano al creditore la piena disponibilità del bene pignorato, se non risulta che essi siano stati trascritti anticipatamente al pignoramento.
Allo stesso criterio soggiacciono poi le domande giudiziali, le quali sono opponibili dal terzo al creditore solo se trascritte anteriormente al pignoramento. In concreto ciò comporta, ad esempio, che l’immobile oggetto di pignoramento sarà egualmente espropriato anche se il terzo ottiene sentenza favorevole alla risoluzione della vendita dell’immobile al debitore, posteriormente al pignoramento. L’inefficacia delle domande giudiziali si estende anche ai creditori intervenuti.
In merito alla posizione processuale del terzo pregiudicato, la giurisprudenza non è stata sempre uniforme. Originariamente era ritenuto che il terzo potesse promuovere opposizione nella forma del ricorso ex. art. 619 c.p.c. con il fine di accertare la prevalenza del proprio diritto reale, sul pignoramento. Successivamente la giurisprudenza è giunta ad un’interpretazione diversa adattando l’art. 111 c.p.c. e riconoscendo la legittimazione del terzo a sollevare opposizione agli atti esecutivi per tutelare il proprio diritto. Parte della dottrina critica tale interpretazione, in quanto afferma che l’art. 111 ha ad oggetto la successione a titolo particolare nel diritto durante la pendenza di una lite con riguardo alla res litigiosa, e pertanto non applicabile al processo esecutivo avente ad oggetto la res pignorata.
Inoltre, a sostegno della critica, vi è anche il ruolo giocato dal art. 2913 c.c. il quale sancisce la totale inefficacia rispetto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti degli atti di alienazione del bene pignorato. Alla luce di quanto disposto da questo articolo ammettere che il terzo possa esperire i rimedi riservati invece al debitore stravolgerebbe il processo esecutivo.
L’esigenza che la Suprema Corte ha voluto tentare di soddisfare con l’interpretazione criticata era quella di vedere tutelata la posizione di un terzo di fronte a un debitore che ometta di esperire quei rimedi idonei a far cessare il pignoramento. La soluzione che tuttavia sembra preferibile dalla dottrina – nell’ipotesi dell’avverarsi di questa fattispecie - è quella offerta dall’art. 2900 c.c.; il terzo potrà agire in via surrogatoria per il soddisfacimento delle sue ragioni, compiendo gli atti che il debitore omette nel processo esecutivo.
La dottrina propone quindi in alternativa all’allargamento della portata dell’art. 111 c.p.c., ovvero un’interpretazione estensiva alla legittimazione surrogatoria.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Disciplina del pignoramento. Caratteri generali e forme specifiche dell’istituto

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Mirco Mangiabene
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2018-19
  Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Carlo Vellani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 160

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l’utente che consulta la tesi volesse citarne alcune parti, dovrà inserire correttamente la fonte, come si cita un qualsiasi altro testo di riferimento bibliografico.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

immobiliare
mobiliare
espropriazione forzata
pignoramento
esecuzione civile
presso terzi

Tesi correlate


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi