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Il recesso dai trattati internazionali

Obblighi procedurali in materia di recesso

Al fine di dissuadere gli Stati dal compiere azioni arbitrarie e unilaterali, la parte V della CVDT si occupa di descrivere un quadro procedurale di norme ad oggetto: l'estinzione, il recesso e la sospensione dell'operatività di un Trattato. La Convenzione ha fornito uno strumento ad hoc codificato nell'articolo 65 che tuttavia è rimasto lettera morta141.

Sul punto, si evidenzia che il diritto internazionale consuetudinario non hai mai previsto alcuna procedura specifica in tema di invalidità dei trattati né gli strumenti codificatori precedenti alla Convenzione di Vienna del 1969, non contennero delle disposizioni sulla risoluzione delle possibili controversie142.

L'articolo 27 del Progetto di Harvard del 1935 prevedeva che: "In case there is no [agreement in force between the parties providing for the settlement of international disputes], the dispute shall be referred to arbitration or judicial settlement. Failing agreement by the parties upon the choice of another tribunal, the dispute shall be referred to the Permanent Court of International Justice; the court may exercise jurisdiction over the dispute, either under a special agreement between the parties, or upon an application by any party to the dispute".

Per quanto concerne i lavori della Commissione di Diritto internazionale e dei suoi relatori si riassumono gli aspetti più rilevanti sul tema. Infatti, il I Rapporto di Lauterpacht presupponeva la nullità di un trattato solo se vi era stata una precedente pronuncia da parte della Corte143 mentre il III Rapporto di Fitzmaurice prevedeva di sottoporre la questione dell'invalidità di un trattato ad un tribunale scelto dalle parti o in mancanza di tale accordo la questione sarebbe stata devoluta alla competenza della Corte144. Sicuramente una notevole importanza la ebbero gli articoli 24 e 25 del III Rapporto WALDOCK che disciplinarono le varie procedure da seguire in tema di sospensione o di estinzione di un trattato145.

A seguito di ciò, la maggior parte dei membri della Commissione si espresse favorevolmente a questa disposizione e di fatti fu inclusa nel Rapporto della CDI del 1963 all'articolo 51, in cui inoltre fu inserito un rinvio all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite che disciplina i mezzi pacifici di risoluzione146. Nel 1966, la Commissione adottò la disposizione come articolo 62 del Progetto della CDI ed insieme all'articolo 62-bis sono state tra le disposizioni più contestate a Vienna suscitando 274 commenti e diversi emendamenti da parte delle varie delegazioni147.

Nel 1968 gli Stati si divisero in tre gruppi: (i) quelli favorevoli alla bozza della CDI148; (ii) quelli che cercavano una qualche forma di arbitrato obbligatorio149; (iii) e quelli che miravano alla giurisdizione obbligatoria della Corte.150

Altri Stati151, ancora, temevano che tali procedure avrebbero in qualche modo compromesso la loro sovranità o che ciò avrebbe influito negativamente sui negoziati. Infatti a seguito di numerosi dibattiti alcuni emendamenti furono ritirati e 19 delegazioni presentarono una proposta su un nuovo articolo 62bis152. L'attuale articolo 65 fu infine adottato con 106 voti favorevoli, nessun voto contrario e due astensioni153. Mentre il discusso par. 3 rimase inalterato e l'articolo 62bis divenne l'attuale articolo 66154.

Per quanto concerne il meccanismo procedurale dell'articolo 65 del CVDT impone allo Stato recedente l'obbligo di comunicare con le altre parti la sua intenzione a recedere dal trattato. La notifica deve essere redatta per iscritto (articolo 67 par.1) e deve indicare la misura che si propone adottare e le relative motivazioni del recesso155.

Ad eccezione dei casi di particolare urgenza, da questa comunicazione decorrono tre mesi, alla cui scadenza (in assenza di obiezioni formulate dalle altre parti) lo Stato recedente può portare a compimento l'atto di recesso secondo le disposizioni contenute dall'articolo 67. Tuttavia, nel caso siano state presentate delle obiezioni, si apre una fase precontenziosa (articolo 65.par 3) in cui viene stabilito che le parti hanno l'obbligo di trovare una soluzione attraverso i mezzi pacifici indicati dall'articolo 33 della Carta delle NU156 ad esempio attraverso la negoziazione, la mediazione o l'arbitrato.

L'articolo 66 della Convezione dispone che nel caso in cui un accordo risolutivo non venga raggiunto entro un anno dall'obiezione del recesso, le parti possono attivare unilateralmente una procedura di conciliazione presentando una richiesta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sul punto, molti commentatori affermano che si tratta di una procedura debole, che nella sua conclusione vede la redazione di un report privo di effetti vincolati157. Infatti, durante la conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati del 1968, gli Stati membri discussero sulla possibilità di rendere vincolante la procedura di conciliazione.


141 JAN KLABBERS, Diritto internazionale, pag. 70 (2017).
142 Ad esempio le Convenzioni di Ginevra del 1958 sul diritto del mare e le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari. Si veda le dichiarazioni di Paredes all'interno della CDI che sul tema dichiarò "finora c'era stata una grande incertezza" in YBILC 1963 I 169, paragrafo. 91. M.M. GOMAA: Suspension or Termination of Treaties on Grounds of Breach, in The Hague by Nijhoff, 1966.
143 YBILC 1953 II 93
144 YBILC 1958 II 28 s; J. SZTUCKI: Jus cogens and the Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer-Verlag, Wien, 1974, pag 134.
145 Si vedano sia la dichiarazione di WALDOCK in YBILC 1963 I 167, par. 70 e VILLIGER: Customary International Law, N. 523, 525 e 528
146 H.BRIGGS: Procedures for Establishing the Invalidity or Termination of Treaties under the International Law Commission's 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, in American Journal of International Law,1967 ,61(4), 976-989.
147 si veda in generale YBILC 1966 I/2 3 e seguenti, 148 e seguenti e 157 e la dichiarazione della delegazione greca, OR 1968 CoW 438, par. 43 in cui affermò la "complessità senza precedenti del tema".
148 Si vedano le dichiarazioni delle delegazioni di: Uruguay, Cuba, Sierra Leone, Siria, Polonia, allora SSR ucraina e URSS, Liberia, Indonesia, Israele, Madagascar, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Tanzania, Kenya, Cipro, Guinea, allora SSR bielorussa, India, Iran, Thailandia, Jugoslavia e Repubblica Araba Unita in OR 1968 CoW 402 ss, 418 ss, 429 ss
149 Fra cui le delegazioni: di Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia, Repubblica Centrafricana, Libano, Senegal, Ceylon, Italia, Costa d'Avorio, Pakistan, Grecia e Irlanda. (ibidem.)
150 Le delegazioni di: Giappone, Svizzera, Norvegia, Repubblica Federale di Germania,Turchia, Regno Unito, Canada, Finlandia, Belgio e Filippine. (Ibidem)
151 Le delegazioni di Giappone, Paesi Bassi, Stati Uniti, Repubblica Federale di Germania, Libano, Regno Unito e Francia.
152 OR 1968 CoW 473.
153 OR 1969 Plenary 136, para. 43.
154 Per il dibattito, si veda OR 1969 Plenaria 125, 128 ss, 132 ss. I. SINCLAIR: The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition, Manchester University Press, 1984, pag 226 e ss.
155 La forma della notifica è stabilita dagli articoli 67 e 78 ossia che deve essere effettuata per iscritto.
156 L'articolo 33. della Carta delle Nazioni Unite prevede: "1. Le parti di qualsiasi controversia, la cui continuazione è suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, in primo luogo, cercare una soluzione mediante negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziario, ricorso ad agenzie o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Il Consiglio di Sicurezza, quando lo riterrà necessario, inviterà le parti a risolvere la loro controversia con tali mezzi".
157 A. CIAMPI: Invalidity and Termination of Treaties and Rules of Procedures, in The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (a cura di Cannizzaro), Oxford, 2011, pagg 362 e ss.

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Il recesso dai trattati internazionali

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Informazioni tesi

  Autore: Francesca Bruno
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Dottorato di ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche
Anno: 2024
Docente/Relatore: Paolo Bargiacchi
Istituito da: UKE - Università Kore di Enna
Dipartimento: Scienze Economiche e Giuridiche
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 201

FAQ

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