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Il rinvio pregiudiziale ex art.363 bis nel sistema della Cassazione civile

Le questioni che non possono costituire oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

Nonostante l'art. 363 bis c.p.c. attribuisca al "giudice del merito" il potere di procedere al rinvio pregiudiziale senza eccezioni, deve ritenersi che l'istituto non possa operare negli specifici casi in cui l'ordinamento processuale ha già previsto strumenti processuali di nomofilachia preventiva o mezzi anticipati di risoluzione della questione.

Di conseguenza, il rinvio pregiudiziale deve ritenersi precluso quanto alle questioni che riguardano l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, le quali possono essere portate anticipatamente all'attenzione della Suprema Corte in virtù del procedimento disciplinato dall'art. 420 bis c.p.c.

Si ritiene invero che tale norma detti una disciplina che, per la specialità della sua natura, è destinata a prevalere sulle comuni disposizioni del codice di rito, ivi compreso l'art. 363 bis c.p.c.70
È, invece, dubbio se il rinvio pregiudiziale sia percorribile quando la questione da dirimere riguardi la giurisdizione.

A sostegno della tesi della inammissibilità del rinvio pregiudiziale in tema di giurisdizione, è stato rilevato che, ammettendo la rimessione ex art. 363 bisc.p.c. in detto ambito, il rinvio pregiudiziale sarebbe sovrapponibile al regolamento preventivo di giurisdizione71.

In proposito si è, peraltro, osservato che, quando investita dell'esame di una questione di giurisdizione, la Suprema Corte opera eccezionalmente quale giudice del fatto, in quanto trattasi di questione processuale72 esercitando compiti eccentrici rispetto a quelli che le sono assegnati ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.73.
A ben vedere, però, la soluzione che propende per l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale in tema di giurisdizione non sembra condivisibile.

Innanzitutto, non ricorrono preclusioni di natura generale perché, come già rilevato, la rimessione ex art. 363 bis c.p.c. può riguardare una questione esclusivamente di diritto anche relativa a profili di rito.
Occorre, inoltre, considerare che il rinvio pregiudiziale non è istituto del tutto sovrapponibile al regolamento preventivo di giurisdizione.

Infatti, il potere di proporre alla Corte di cassazione il regolamento di giurisdizione appartiene alle parti e non al giudice, il quale, pur potendo rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, non può proporre d'ufficio il regolamento. In questa prospettiva il giudice può devolvere la decisione alla Suprema Corte, esclusivamente nel caso in cui il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene a seguito della declinatoria da parte di altro giudice74.

Infine, non è decisivo il rilievo secondo cui la Corte di cassazione, quando opera a seguito di rinvio pregiudiziale, non è giudice del fatto, poiché ha comunque accesso al contenuto dell'ordinanza a quo nella parte in cui ricostruisce la vicenda processuale, a differenza di quel che accade nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione, quando ha invece accesso a tutti i fascicoli delle fasi di merito.

Se si accede alla soluzione sin qui sostenuta circa l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale anche sulle questioni di giurisdizione è necessario domandarsi se il rinvio pregiudiziale sia ammesso nei casi in cui sia stato già proposto (dalle parti, che sono le uniche a ciò legittimate) un regolamento preventivo di giurisdizione ed il procedimento relativo non sia stato ancora definito dalla Suprema Corte.
Sarebbe preferibile sostenere che in questo caso il rinvio pregiudiziale non è ammesso.

La pendenza del regolamento preventivo proposto dalle parti del processo a quo preclude perciò la rimessione della questione a cura del giudice investito di quel procedimento, in quanto la questione di diritto sulla giurisdizione è già pendente dinanzi alla Corte di cassazione, sicché difetta dei requisiti che consentono la sua rimessione. Infatti la regola, secondo cui la rimessione non è preclusa dalla pendenza di un ricorso ordinario che pone analoga questione, non opera nel caso in cui il rinvio pregiudiziale venga disposto quando le parti del processo a quo hanno già sollevato regolamento preventivo di giurisdizione. Ciò in quanto nel caso da ultimo prospettato la questione di diritto è già pendente di fronte alla Cassazione in un procedimento destinato a vincolare, nella controversia a quo, attraverso una pronuncia che regola la giurisdizione.

Altrettanti dubbi interpretativi si pongono quanto alla compatibilità del rinvio pregiudiziale nei casi in cui la questione controversa sia relativa alla competenza del giudice.
In proposito, è bene innanzitutto chiarire che la soluzione non può essere raggiunta attraverso il richiamo alle considerazioni svolte con riguardo alla giurisdizione.
La disciplina processuale in tema di giurisdizione e competenza presenta, infatti, significative differenze.
Le decisioni sulla competenza, a differenza di quelle di giurisdizione, sono suscettibili di immediato controllo a cura della Suprema Corte.

Gli articoli 42 e seguenti c.p.c. prevedono, infatti, che esse possano essere immediatamente impugnate in sede di legittimità con il regolamento necessario o facoltativo di competenza75. Se si ipotizzasse l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale in tema di competenza, il meccanismo processuale potrebbe ritenersi utilizzato ben oltre le finalità che ne hanno giustificato l'introduzione.
L'istituto previsto dall'art. 363 bis c.p.c. è invece funzionale a permettere che la Corte di cassazione possa risolvere anticipatamente una questione di diritto per realizzare, attraverso l'utilizzo della nomofilachia preventiva, l'obiettivo di deflazionare il contenzioso.

Tale esigenza potrebbe non ricorrere, però, quando ad essere controversa sia una questione di competenza atteso che la decisione adottata sul punto può essere devoluta alla Suprema Corte senza attendere l'esperimento degli ordinari mezzi di gravame ma utilizzando il regolamento di competenza76. Più precisamente cioè se si ammettesse il rinvio pregiudiziale in tema di competenza si consentirebbe al giudice a quo di chiedere l'enunciazione di un principio di diritto benché la decisione sulla competenza possa essere immediatamente impugnata.


70 Cfr. capitolo 3, par. 4.2.
71 A. Comastri, La pregiudiziale interpretativa innanzi alla corte di cassazione, op.cit., 151 ss.
72 Cfr. in questo capitolo nota n. 1
73 Il rinvio pregiudiziale non prevede, infatti, che la Suprema Corte debba ricostruire la fattispecie concreta ed esaminare i fatti processuali.
74 Come noto, invero, ai sensi dell'art. 59 della legge 69 del 2009, il giudice investito di un procedimento può proporre regolamento di giurisdizione esclusivamente nel caso in cui altro giudice, originariamente investito della causa, abbia dichiarato il difetto di giurisdizione e sia stato investito del processo a seguito della tempestiva riassunzione operata in applicazione del meccanismo della cd. translatio iudicii. Da quanto sin qui rilevato emerge, pertanto, che la questione di giurisdizione può essere rimessa alla Suprema Corte per effetto della decisione del giudice investito del processo a quo non in tutti i casi ma solo in situazioni peculiari e circoscritte.
75 In tal senso si è espresso il Primo Presidente con il decreto emesso nel procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al R.G. n. 16435/2023 in relazione all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano (Procedimento a quo iscritto al R.G. n. 42505/2022); con tale decreto il Primo Presidente ha incidentalmente confermato la declaratoria di inammissibilità della rimessione, disposta in via principale per altre ragioni, affermando che il rinvio pregiudiziale non dovrebbe essere ammesso per le questioni di competenza. Si sottolinea che la decisione è stata espressa in termini dubitativi in quanto il Primo Presidente, pur avendo enunciato ciò, ha ritenuto che la decisione finale sull'ammissibilità spetti alla Corte di cassazione in composizione collegiale (cfr. cap. 7, par.2)
76 M.A. Comastri, op. cit., 151.

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Il rinvio pregiudiziale ex art.363 bis nel sistema della Cassazione civile

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Informazioni tesi

  Autore: Enrico Maria Mancinetti
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2022-23
  Università: Università degli Studi Roma Tre
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Leo Piccininni
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 160

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