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La valutazione degli interventi formativi rivolti ai percettori di AASS in deroga. L'incidenza dell'orientamento e degli interventi formativi su coping e autoefficacia

Le politiche del lavoro in Italia

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, l’Italia ha avviato un processo riformatore in tema di politiche del lavoro, caratterizzato da un progressivo decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni e alle Province. I mutamenti hanno riguardato, in particolare, le forme contrattuali e le politiche attive del lavoro (Grasselli, Montesi, 2010).
Con la Legge 59/1997 e il successivo decreto legislativo 469/1997, sono stati demandati a Regioni ed enti locali le funzioni e i compiti in materia di politica del lavoro, facendovi rientrare collocamento e avviamento al lavoro, servizi per l’impiego e politiche attive. Con il decreto legislativo 112/1998 si individuano nelle Province gli enti di riferimento in materia di formazione professionale (Pruna, 2011).
Tale sistema viene sviluppato con la finalità di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro in un’ottica di inclusione socio-lavorativa delle fasce più deboli della popolazione.
Fino agli anni ‘90, nel territorio nazionale, operavano gli uffici di collocamento, con funzioni amministrative legate principalmente alla registrazione dei movimenti comunicati dalle imprese (assunzioni, cessazioni, proroghe, trasformazioni dei contratti di lavoro).
La normativa sul collocamento nasce con la Legge 264/1949 che prevedeva per i lavoratori l’obbligo di iscrizione alle strutture pubbliche di collocamento e per i datori di lavoro di rivolgersi alle stesse strutture (Spreafico, 2010).
Nel caso di perdita dell’impiego, il lavoratore si iscriveva nelle liste di collocamento e percepiva un’indennità a sostegno del reddito per un periodo limitato di tempo.
Le politiche del lavoro si riducevano prettamente a tali sussidi al reddito e a regole per l’equa distribuzione delle opportunità di lavoro, con l’introduzione di incentivi e sgravi per le assunzioni dei soggetti ritenuti in posizione debole nel mercato del lavoro.
Tra le modifiche più importanti al sistema di collocamento rientra la Legge 223/1991. Il principio della cosiddetta chiamata numerica fu eroso gradatamente e definitivamente abolito dalla legge 223/1991, che ha previsto l’assunzione diretta da parte dell’impresa, con l’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione nei giorni successivi alla struttura pubblica competente.

La novità più significativa in materia di politiche del lavoro ha riguardato la maggiore attenzione sugli interventi di politica attiva, che comprendono quegli interventi volti a migliorare le possibilità occupazionali del soggetto, e si sostanziano in attività formative e di riqualificazione.
Gli uffici di collocamento sono diventati Centri per l’impiego, strutture gestite dalle Province che, accanto alle competenze amministrative, hanno la funzione di fornire servizi di orientamento, informazione, inclusione socio-lavorativa, per favorire l’incontro tra domanda e offerta.
Regioni e Province hanno assunto un ruolo fondamentale nella gestione degli interventi di politica attiva del lavoro, anche in collaborazione con soggetti privati che operano nei servizi per l’impiego o nella formazione professionale (Spreafico, 2010).

Il sistema degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione e la mobilità in deroga
Il sistema delle politiche passive ha subito una serie di trasformazioni nel corso dell’ultimo decennio in Italia (Spreafico, 2010).
Tra le politiche passive in Italia, rientra il sistema degli ammortizzatori sociali, definito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “un complesso ed articolato sistema di tutela del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere, o hanno perso, il posto di lavoro” (Agenzia Regionale del Lavoro Sardegna, 2008).
Il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia prevede una serie di istituti volti a garantire un sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del posto di lavoro o riduzione parziale o temporanea dall’attività lavorativa legata a condizioni particolari dell’impresa di appartenenza. Le indennità previste si differenziano in termini di durata, tipologia di licenziamento, dimensioni dell’azienda, età del lavoratore (Spreafico, 2010).
Le principali forme di ammortizzatori sociali previste dalla normativa nazionale vigente sono: l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la cassa integrazione guadagni e i contratti di solidarietà.
La mobilità e la cassa integrazione sono strumenti di sostegno al reddito introdotti con la Legge 223/1991.
L’indennità di mobilità è una prestazione che spetta ai lavoratori licenziati a seguito della riduzione di personale, della trasformazione del lavoro o della cessazione dell’attività da parte dell’azienda. La prestazione si applica nel caso di licenziamenti che coinvolgono almeno cinque dipendenti in imprese con più di 15 lavoratori. Il sussidio
spetta ai soggetti con un’anzianità lavorativa di almeno dodici mesi, di cui sei mesi di effettivo lavoro.
La cassa integrazione è un trattamento destinato a supportare i lavoratori ancora dipendenti dall’impresa, nel caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, fino al reintegro in azienda.
Il trattamento può essere concesso per 13 settimane ed eventualmente prorogato fino ad un massimo di 52 settimane.
Tale istituto può interessare tutti i lavoratori, operai, impiegati, quadri, dipendenti dalle imprese industriali con più di 15 dipendenti o del settore del commercio con un organico superiore a 50 dipendenti.
La cassa integrazione ordinaria (Cigo) si applica nei casi in cui la sospensione dell’attività produttiva dell’azienda sia determinata da eventi di natura transitoria. Per poterne fruire, i lavoratori devono aver maturato almeno 90 giorni di anzianità lavorativa.
Il ricorso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs), che può essere concessa fino ad un periodo massimo di due anni, è possibile nei casi di:
• ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale,
• crisi aziendale,
• procedure concorsuali.

Nel primo caso, la Cigs può essere concessa per un periodo di due anni, prorogabili per due volte e per massimo un anno alla volta. Nei casi di crisi aziendale e procedure concorsuali la durata massima è di un anno, con possibilità di proroga per un ulteriore anno in caso di crisi e di sei mesi in caso di procedura concorsuale.
La legge 223/91 prevede, comunque, una durata complessiva massima di 36 mesi nell’arco di un quinquennio, che però può essere derogata, attraverso accordi tra le regioni interessate e il Ministero del Lavoro.
Come per la mobilità, il trattamento di cassa integrazione è applicabile nei casi in cui l’impresa abbia almeno 15 dipendenti.
Sia per la mobilità che per la cassa integrazione la misura spettante al soggetto per i primi 12 mesi è pari al 80% dell’ultimo stipendio percepito, che, se richiesta nuovamente, subirà una decurtazione gli anni successivi.
Accanto agli strumenti della mobilità ordinaria e della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, la normativa italiana, attraverso il D.L. 185/2008 art. 19, comma 9 (poi modificato con l’articolo 7-ter del D.leg. 10/02/2009, n. 5), introduce un’estensione alla
normativa ordinaria per poter ricomprendere anche categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori “ordinari”.
La normativa “in deroga” supera i limiti dimensionali e temporali posti dalla normativa ordinaria in materia di CIGS e mobilità (L.223/91).
Questo strumento è stato introdotto per la prima volta dalla L. 350/2003, ma è con il Decreto Legislativo n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella Legge 2 del 28 gennaio 2009, successivamente modificata dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009 e dalla L. 191 del 23 dicembre 2009, che vengono introdotte modifiche e ampliamenti del campo di applicazione della previgente normativa.
La normativa in deroga contempla la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione e mobilità ad imprese con meno di 15 dipendenti, per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge 223/91 e per categorie di lavoratori e settori aziendali non compresi nella normativa “ordinaria” (come nella fattispecie degli apprendisti e delle imprese appartenenti al settore dei servizi con meno di 50 dipendenti).
A partire dal 2009, le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Italia e il loro utilizzo sono aumentate. In ogni caso bisogna evidenziare che permangono, nonostante l’ampliamento della normativa sugli ammortizzatori sociali, categorie di soggetti non tutelate da tali strumenti, che, pertanto, non possono accedere alle misure di sostegno al reddito. Si tratta dei lavoratori con contratti di lavoro atipici. Così emergono, con la normativa attuale, da un lato soggetti che percepiscono il sostegno al reddito da decenni, dall’altra situazioni di persone escluse dalla possibilità di accedere agli strumenti di politica passiva. Inoltre, la connessione tra strumenti di sostegno al reddito e le politiche attive, riconosciuta solo da un punto di vista formale, è attualmente ancora scarsamente applicata nella pratica. Recentemente, con le misure di contrasto alla crisi direttamente connesse all’Accordo Stato-Regioni del febbraio 2009, viene formalizzata la necessità di coniugare nella pratica le politiche passive con quelle attive. In ultimo è stata proposta una riforma degli Ammortizzatori sociali che si prospetta andrà a regime a partire dal 2015. Tale riforma prevede un unico ammortizzatore, l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’impiego) in sostituzione agli altri strumenti di sostegno al reddito, con esclusione della cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le aziende in stato di crisi. Tale misura potrebbe superare alcune criticità relative all’accesso e alla durata delle indennità della normativa attuale (223/91).

Questo brano è tratto dalla tesi:

La valutazione degli interventi formativi rivolti ai percettori di AASS in deroga. L'incidenza dell'orientamento e degli interventi formativi su coping e autoefficacia

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Informazioni tesi

  Autore: Veronica Casula
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Cagliari
  Facoltà: Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali
  Corso: Psicologia
  Relatore: Silvia De Simone
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 127

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