Il Ruolo dell'internal auditing nelle organizzazioni nonprofit
Le organizzazioni nonprofit nell’ordinamento giuridico italiano
Il settore nonprofit italiano è costituito da un insieme ampio e variegato di organizzazioni che si differenziano l’una dall’altra per dimensioni, struttura organizzativa e ruolo. Obiettivo di questo paragrafo è quello di evidenziare le principali implicazioni giuridiche dei più diffusi assetti istituzionali scelti dagli enti nonprofit, partendo da una breve analisi degli enti regolati dal libro Ⅰ del Codice Civile che, agli artt. dal 14 al 42, prevede le seguenti forme giuridiche: associazioni (riconosciute e non), fondazioni e comitati. Le associazioni Il termine associazione è usato spesso in senso molto ampio, perché può designare qualunque raggruppamento di persone che si organizza per gestire un interesse comune. Questa definizione potrebbe tuttavia adattarsi anche al caso di impresa a fine di lucro, che altro non è se non un’organizzazione costituita con lo scopo di procurarsi un vantaggio economico, cioè conseguire e distribuire profitto.
Secondo i commentatori, però, il codice distinguerebbe tra le due fattispecie poiché le finalità perseguite dai membri dovrebbero avere natura non economica e non commerciale. Secondo il codice civile, l’associazione può essere riconosciuta o non riconosciuta, a seconda che abbia personalità giuridica oppure no. Con il riconoscimento, l’associazione diventa persona giuridica a tutti gli effetti, in grado di firmare contratti e obbligazioni, di rispondere con il solo proprio patrimonio agli obblighi sottoscritti e, se necessario, di comparire in giudizio. Al contrario, nelle associazioni non riconosciute, è il presidente che risponde personalmente, anche dal punto di vista patrimoniale, degli obblighi sociali. Il riconoscimento in origine era accordato solo dal Capo dello Stato. Per semplificare, questa procedura è stata poi assegnata da un lato alle Prefettura, quali uffici territoriali del governo, dall’altro alle Regioni. La costituzione per atto pubblico è richiesta solo per quelle associazioni che intendono chiedere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non viene richiesta alcuna formalità.
Le fondazioni
La seconda tipologia di organizzazioni regolamentata dal Codice Civile negli artt. 15, 25, 26 e 28 c.c., é la fondazione. Il legislatore non fornisce una definizione specifica di fondazione, ma “ tradizionalmente essa viene intesa come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante”. Per le fondazioni il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale: pertanto, mentre nelle associazioni determinati soggetti si vincolano con un contratto al raggiungimento di uno scopo, nel caso della fondazione è il patrimonio a essere vincolato ad uno scopo. La struttura dell’ente non richiede, tra l’altro, l’esistenza o la permanenza del fondatore, tanto che la sua costituzione può avvenire anche per un atto mortis causa.
I comitati
Il Codice Civile riserva alla disciplina del comitato gli articoli da 39 a 42. Esso nasce dall’iniziativa di più soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la formazione di un patrimonio. È un ente che permette di gestire lo sviluppo di iniziative e progetti, attraverso la raccolta dei fondi necessari. Si tratta quindi di “una forma di organizzazione plurisoggettiva, in cui un gruppo di persone annuncia al pubblico un’iniziativa di beneficenza o soccorso, oppure un programma orientato a promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni e altre iniziative del genere, secondo l’elencazione esemplificativa contenuta nel-l’art. 39 c.c., sollecitando i terzi a intervenire con oblazione”. Il comitato, quindi, rappresenta lo strumento ideale per la gestione di iniziative che necessitano di un veicolo agile e facilmente gestibile: non è necessario che vi sia un patrimonio iniziale, può esser costituito verbalmente e non c’è alcun vincolo di carattere gestionale e organizzativo. Il Codice Civile non impone l’obbligo dello statuto e della pubblicità, la forma dell’atto pubblico è infatti necessaria solo ed esclusivamente nel caso in cui il comitato intenda ottenere il riconoscimento. Infine, una volta che si è esaurito lo scopo per il quale il comitato era stato costituito, quest’ultimo si estingue.
La legislazione speciale
Negli ultimi due decenni un’abbondante produzione di legislazione speciale ha affiancato quanto già previsto dal Codice Civile, cercando, con scarsi risultati, di adeguare l’ordinamento giuridico al nuovo ruolo che le organizzazioni nonprofit italiane hanno iniziato a ricoprire nel mercato dei servizi alla persona e alla comunità. Vi sono pertanto altre numerose disposizioni normative che regolano ulteriori forme giuridiche che possono essere assunte dalle organizzazioni nonprofit: società di mutuo soccorso (L. 3818/1886), enti di formazione professionale (L. 845/ 1978), organizzazioni non governative (L. 49/1987), fondazioni di origine bancaria (L. 218/1990 e D.Lgs. 153/1999), organizzazioni di volontariato (L. 266/ 1991), cooperative sociali (L. 381/1991), associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), imprese sociali (D.Lgs. 155/2006), solo per citare le principali. La situazione finora delineata risulta complicata dal fatto che, ai fini tributari, è prevista un’ulteriore classificazione per le aziende nonprofit, che possono essere distinte tra “enti non commerciali” o “O.N.L.U.S.”. La complicazione deriva dal fatto che le O.N.L.U.S. costituiscono una particolare categoria di organizzazioni nonprofit, istituita con il D.Lgs n. 460 del 1997 e rappresentano un’ulteriore forma giuridica adottabile da un’organizzazione nonprofit, risultando peraltro disciplinata solamente del punto di vista tributario.
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Il Ruolo dell'internal auditing nelle organizzazioni nonprofit
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Informazioni tesi
Autore: | Francesca Venditti |
Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
Anno: | 2013-14 |
Università: | Università degli Studi Roma Tre |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Scienze economico-aziendali |
Relatore: | Carlo Regoliosi |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 155 |
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