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Dalle origini al caso "Costa Concordia": l'evoluzione del contratto di assicurazione della nave e l'assicurabilità dei nuovi rischi

Le conseguenze in caso di naufragio della nave

Come sopra anticipato, nel caso in cui la nave fosse naufragata, e quindi non fosse arrivata sana e salva al porto di destinazione nel termine stabilito, niente sarebbe stato dovuto al creditore, posto che nel contratto di prestito marittimo era il creditore che sopportava il rischio della navigazione. L’esonero dall’obbligazione restitutoria, del resto, era giustificata dalla difficoltà (se non dalla impossibilità) materiale del debitore di adempiere l'obbligazione stessa, data la perdita del bene primario quale era la nave, con l'annesso equipaggio e le eventuali mercanzie trasportate.

Il debitore della somma concessa per mezzo di foenus nauticum – solitamente proprietario dell’imbarcazione utilizzata per l’avventura in mare – come visto, perdeva la proprietà della nave quando non ripagava il finanziatore della somma concessa in caso di esito felice della navigazione. In realtà, il proprietario della nave, in epoca più antica, anche in caso di esito negativo della spedizione poteva vedere sfuggire al suo dominio l'eventuale relitto della nave e le eventuali mercanzie che, galleggiando, potevano essere in qualche modo recuperate. Nel bacino del Mediterraneo, prima dell'espansione di Roma, i diritti più antichi prevedevano infatti il c.d. ius naufragi, la cui più risalente antica traccia si fa risalire al Talmud di Gerusalemme, che prevedeva testualmente che "l'oggetto salvato dalle zampe di un leone, da una tempesta in mare vi appartiene".

Secondo questa antichissima usanza mediterranea, l'attribuzione dei resti dei naufragi sarebbe spettata a chi se ne impadroniva. Così, ogni tribù stanziata sulla costa, poteva rifarsi sui relitti che si arenavano nella loro zona. Anzi, solitamente oggetto dello ius naufragi, oltre al relitto, erano anche i naufraghi e le navi approdate integre senza autorizzazione delle autorità costiere, che quindi avrebbe potuto sequestrarli. In una situazione del genere, allettante sarebbe stato per le popolazioni costiere accendere falsi fuochi sulla costa al fine di determinare un dirottamento o un naufragio, o direttamente attaccare le navi in transito.

Per aggravare ancora poi tale situazione, bisogna tenere conto della pratica della rappresaglia; le c.d. sylai, per le quali un creditore insoddisfatto di uno straniero, avrebbe potuto rivalersi sui beni di un concittadino del debitore; fatta salva per quest’ultimo – vittima del sequestro -la possibilità sul piano interno di ottenere tutela e quindi rivalsa nei confronti del proprio concittadino autentico debitore.

Il superamento di tale condizione primitiva che aveva caratterizzato per secoli la navigazione nel Mediterraneo, la si deve alla giurisprudenza e alla dottrina romanistica, le quali fondandosi sulle disposizioni del Digesto, negarono l'esistenza del diritto di naufragio a Roma, favorendo così lo sviluppo dei traffici marittimi per il Mediterraneo anche per via della minore apprensione del proprietario della nave e del suo creditore per le sorti della nave. Secondo i giusperiti romani, i relitti non erano di chi se ne impadroniva, ma dovevano (come le cose lanciate durante una tempesta per l'alleggerimento della nave) continuare ad appartenere al legittimo proprietario. Giavoleno (D. 41, 2, 21, 1 e 2), in tal senso afferma: «Quod ex naufragio expulsum est, usucapì non potest, quoniam non est in derelitto, sed in deperdito. Idem iuris esse existimo in his rebus, quae iactae sunti quoniam non potest videri id pro derelitto habitum, quod salutis causa interim dimissum est».

Anche il governo romano, dal canto suo – volendo garantire maggiormente coloro che rischiavano i propri averi per mare, e in primis la nave – operò una stretta alla pratica del naufragio indotto al solo scopo di impadronirsi dell’imbarcazione. Questa pratica in D. 47, 9, 10 venne infatti combattuta statuendo che: «Ne piscatores nocte lumine ostenso falant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent, praesidis provinciae religiosa costantia efficiant».

Talmente era radicato, in età classica, il principio che le cose lanciate in mare e i relitti dovessero restare del legittimo proprietario, che Ulpiano (D. 47, 9, 3) senza remore affermava che il saccheggio dei relitti (direptio ex naufragio), era da considerare come un vero e proprio furto. Ancora più preciso Cassio (D. 41, 1, 58), il quale sosteneva che tutto ciò che veniva recuperato nel mare, non fosse del recuperatore, se non dal momento in cui il padrone l'avesse dato per definitivamente perduto, essendo abbandonata qualsiasi speranza di recupero. In Roma, il recupero del relitto, non era una cosa impensabile, in quanto esistevano compagnie di sommozzatori dedite ai recuperi, che prendevano il nome di urinatores.

Alcuni in passato avevano sostenuto la tesi che presso i romani sarebbe esistita una consuetudine per la quale i relitti sarebbero spettati allo Stato. In realtà i pochi testi addotti – da questa dottrina minoritaria – a sostegno di un sequestro fiscale possono essere facilmente spiegati, come conseguenza di una frequente contestazione relativa al mancato pagamento di dazi doganali d'importazione per le merci naufragate e successivamente recuperate.

Concludendo, q possibile affermare che di certo, con l’avvento della supremazia dei romani nel Meditteraneo, ma anche prima, la pratica dello ius naufragi e della collegata rappresaglia (sylai) fu limitata – per via dell'esigenza di comunità più aperte a favorire gli scambi – grazie ad l'introduzione di dazi doganali e alla conclusione di una sorta di “accordi internazionali” tra comunità tra loro amiche. Così ad esempio nel primo trattato tra Roma e Cartagine nel VI sec. a.C. Queste previsioni erano di certo a tutto vantaggio di coloro che “per mare” riversavano i propri averi – e precisamente beni come la nave di elevatissimo valore – al fine di ottenere un mezzo di sostentamento.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Dalle origini al caso "Costa Concordia": l'evoluzione del contratto di assicurazione della nave e l'assicurabilità dei nuovi rischi

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Informazioni tesi

  Autore: Giancarlo Messina
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Pier Franco Soleti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 339

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