Il Taglio colturale nella normativa regionale e nazionale e le implicazioni con la tutela paesaggistica - Il caso della Regione Toscana
Le aree tutelate per legge
Il vigente "Codice dei beni culturali e ambientali" (D.Lgs. n. 42 del 2004) prevede, all'articolo 142, un elencazione pedissequa di tipologie di aree, porzioni di territorio dunque, tutelate per legge. L'articolo richiamato ricalca sostanzialmente le indicazioni già contenute nelle norme paesaggistiche pregresse anche se, nella rubrica dell'art 146 del precedente Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, si parlava di "beni" tutelati per legge anziché di "aree". Tale semplice variazione terminologica non è del tutto indifferente in quanto ha un riflesso significativo per quanto attiene all'identificazione effettiva del bene oggetto di tutela. Esso, infatti, conferma il principio secondo cui il vincolo ricade non tanto o non solo sul bene in sé, quanto sull'elemento paesaggistico caratterizzato dalla tipologia di "bellezza naturale" a prescindere da una eventuale temporanea modificazione delle sue caratteristiche, anche essenziali. In particolare, le "Aree tutelate per legge", di cui all'art.142, si identificano automaticamente con le sottoelencate categorie di beni:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il D.Lgs. 63 del 2008 reca disposizioni integrative e correttive al Codice Urbani. Le modifiche alla Terza parte del Codice riguardano nello specifico il Paesaggio, partendo dall'assunto che esso costituisce un valore "primario e assoluto" che lo Stato deve tutelare in maniera prevalente, rispetto ad altri interessi pubblici in materia di governo e valorizzazione del territorio. Di particolare rilevanza, soprattutto ai fini penali, è la
modifica apportata al c.2 dell' art.142 che assoggetta ex lege al vincolo le aree sopra elencate, tra cui zone umide, parchi nazionali e regionali, ivi comprese le aree di protezione esterna e contestualmente esclude dal suddetto elenco le zone al di fuori delle aree naturali protette indicate alle lettere f) e i) che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone territoriali omogenee A e B (agglomerati urbani o aree edificate di particolare pregio ambientale) o, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nelle aree che ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tale circostanza ha infatti portato molte Amministrazioni Comunali a concludere che in tale aree non sussistesse il vincolo, bensì le sole previsioni del piano regolatore. La modifica intervenuta ha invece chiarito che gli strumenti urbanistici-comunali debbano essere ritenuti sottordinati e, per gli effetti, recessivi rispetto alle norme poste a tutela del vincolo paesaggistico, per quanto riguarda i beni elencati all'art.142 c.1, lett. f) e i), ossia: parchi e riserve, sia nazionali che regionali, ivi compresa la fascia di protezione esterna e le zone umide, incluse nel D.P.R. 448 del 1976. In queste aree, quindi, l'edificazione in mancanza di nulla-osta paesaggistico, integrerà sempre la fattispecie di reato di cui all'art.181. Con la modifica, oltre alla riscrittura dell'art.131, afferente la nozione di paesaggio, è stato sancito l'obbligo di elaborare i piani paesaggistici, seguendo una procedura pianificatoria congiunta tra Stato e Regioni, in cui è altresì prevista l'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, per qualsiasi intervento urbanistico che incida sui territori vincolati.
Altra parziale eccezione riguarda i corsi d'acqua che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero, il quale, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Risulta quindi importante sottolineare come su queste categorie di beni pedissequamente elencate all'art.142, il vincolo paesaggistico agisca open legis indistintamente e a prescindere dalla effettiva bellezza o qualità estetica del bene nello specifico. Tale aspetto risulta ancor più rilevante se consideriamo che tra queste aree si individuano contesti di particolare interesse per le attività di controllo del territorio da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato come le montagne, i corsi d'acqua, i parchi e le riserve naturali (sia nazionali che regionali) e le aree contigue a questi, nonché i boschi (anche distrutti da incendi) e le aree umide tutelate dalla convenzioni di Ramsar.
Questo brano è tratto dalla tesi:
Il Taglio colturale nella normativa regionale e nazionale e le implicazioni con la tutela paesaggistica - Il caso della Regione Toscana
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Informazioni tesi
Autore: | Gordon Cavalloni |
Tipo: | Tesi di Master |
Master in | Scienze della Sicurezza Ambientale |
Anno: | 2012 |
Docente/Relatore: | Maria Ambrosio |
Istituito da: | Università degli Studi di Roma La Sapienza |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 51 |
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