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Il danno biologico

La nozione di danno biologico

Nel nostro ordinamento giuridico, la legge disciplina espressamente il danno biologico, dandone la definizione, in due ipotesi.
Se il danno in questione è causato da un infortunio sul lavoro indennizzabile dall'Inail, la definizione di esso è contenuta nell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ("Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"), secondo cui il danno biologico è "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
Se il danno alla salute è, invece, derivato da un sinistro stradale, causato da veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della r.c.a., la definizione di esso è contenuta negli artt. 138, comma 2, lettera a), e 139, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni"), secondo i quali per danno biologico si intende "la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Ad una prima lettura, le due definizioni normative sembrerebbero differire sotto due profili: mentre l'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 (infortuni sul lavoro) definisce "danno biologico" quello suscettibile di valutazione medico legale, gli artt. 138 e 139 cod. ass. (sinistri stradali) definiscono "danno biologico" quello suscettibile di accertamento medico legale; inoltre, solo gli artt. 138 e 139 cod. ass. precisano che il danno biologico deve esplicare "un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", non comparendo, tale previsione, nel d.lgs. n. 38/2000.
A ben vedere, le differenze di cui si discute si rivelano soltanto apparenti, se solo si provvede ad analizzarle nei seguenti modi.
Quanto al primo profilo, è certamente vero che l'espressione "suscettibile di valutazione" non è equivalente all'espressione "suscettibile di accertamento".
In teoria, infatti, potrebbe essere valutato in termini percentuali anche un danno insuscettibile di accertamento (ad esempio, una persistente e cronica cefalea costituisce una compromissione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione, ma non di accertamento, e lo stesso può dirsi di tutte le patologie non accompagnate da sintomi strumentalmente rilevabili).
Ma, è anche vero che nessun tipo di danno potrebbe mai essere liquidato, da privati o da assicuratori sociali, se non ne sia stata debitamente e previamente dimostrata l'esistenza. Motivo per cui, risulta impossibile interpretare l'art. 13, d.lgs. n. 38/2000 come se consentisse la liquidazione del danno biologico anche a prescindere dall'effettivo accertamento della sua esistenza in corpore. Tale norma va, invece, interpretata come se dicesse che il danno biologico è quello del quale, essendone stata dimostrata l'esistenza, è possibile una valutazione medico legale. Così intesa, la disposizione in esame diviene perfettamente sovrapponibile agli artt. 138 e 139 cod. ass.
Quanto al secondo profilo, la differenza tra le due disposizioni in esame è solo apparente, poiché l'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, dopo aver definito il danno biologico, precisa che "le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'interità psicofisica […] sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Dunque, anche in tal caso, vi è perfetta coincidenza tra il codice delle assicurazioni e la legislazione contro gli infortuni sul lavoro.
In base a quanto osservato, è evidente che, nei casi in cui il danno biologico derivi da cause diverse da quelle appena analizzate, non vi sia alcuna norma di legge a dettarne la definizione ed a disciplinarne il risarcimento, i quali, quindi, restano affidati all'elaborazione della giurisprudenza. [...]

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Il danno biologico

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Informazioni tesi

  Autore: Arturo Pellegrino
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli Studi di Camerino
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Lucia Ruggeri
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 127

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Parole chiave

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art. 2059
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