La sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne
La messa alla prova e le misure cautelari
La compatibilità tra la messa alla prova e la sottoposizione dell'imputato a misure cautelari pare un argomento, più di ogni altro, ostico. Tale difficoltà deriva da una serie di differenti posizioni dottrinali, che non consentono di individuare "una posizione maggioritaria" sulla questione; non potrà di seguito essere fornito l'orientamento attuale della giurisprudenza, per la difficoltà di reperire pronunce giurisprudenziali su tale argomento.
Precisiamo, dall'inizio, che è pacifica la compatibilità tra il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova con le misure cautelari: ogni giudice, in ogni stato e grado del processo, può procedere alla valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari; nel caso della messa alla prova, il giudice del probation, dell'udienza preliminare o del dibattimento, può procedere alla revoca delle misure cautelari disposte nei confronti dell'imputato. Per cui, l'argomento che desta perplessità attiene alla compatibilità della messa alla prova con le esigenze cautelari.
In astratto, nulla dovrebbe ostare alla concessione della prova all'imputato che sia sottoposto a misura cautelare: nessuna disposizione normativa è rilevabile in tal senso.
La legge richiede che le misure cautelari possono essere disposte tassativamente nei soli tre casi indicati dall'art. 274 c.p.p. : nello specifico alla lettera a), di tale articolo, per finalità probatorie, ossia quando si tema l'inquinamento probatorio e che l'imputato possa ostacolare la genuina acquisizione della prova; alla lettera b) perché il giudice ritenga che vi sia il concreto pericolo che l'imputato possa darsi alla fuga; alla lettera c) per generiche esigenze di tutela della comunità, quando sussista il concreto pericolo che l'imputato possa commettere nuovi reati.
La dottrina si orienta verso diverse interpretazioni, ricordiamo, nel silenzio dell'art. 28 D.P.R..
C'è, innanzitutto, chi sottolinea che i motivi indicati dalle lettere a) b) c) dell'art. 274 c.p.p., per i quali è possibile sottoporre le persone a misure cautelari, sono palesemente elementi incompatibili con la formulazione di un giudizio di prognosi positiva che il giudice deve necessariamente esprimere per ricorrere alla concessione della messa alla prova. Tanto il pericolo di fuga che il pericolo di inquinamento del quadro probatorio e, infine, la commissione di ulteriori reati sono sintomi di un giudizio di prognosi di pericolosità che mal si concilia con il profilo di un minore che "aspira" ad ottenere la messa alla prova; se la misura cautelare è disposta poiché sussiste pericolo di recidiva, alla lettera c) dell'art. 273 c.p.p. , questa fa escludere in primis una contestuale applicazione del probation, soprattutto, per quella parte della dottrina che giustifica il ricorso al probation quando la condotta illecita del minore si connoti essenzialmente per il suo carattere isolato ed episodico; e il pericolo di fuga o inquinamento della prove mal si conciliano con l'imputato che dovrebbe impegnarsi in un percorso di rieducazione e che debba mantenere il "patto" con il giudice. Di conseguenza, qualora il giudice disponga la prova a favore di un imputato che, tramite un separato provvedimento, è sottoposto a misura cautelare, deve provvedere alla revoca delle misure cautelari imposte al minore, anche con la stessa ordinanza di sospensione del processo ex art. 28.
C'è inoltre chi ravvisa che non vi è nessuna incompatibilità tra l'adozione del provvedimento di messa alla prova e le misure cautelari in atto. Per cui il giudice può, anzi in tali casi sarebbe consigliato, emettere ordinanza di sospensione del processo per messa alla prova al minore, disponendo un breve ed iniziale periodo di sottoposizione a misure cautelari al fine di verificare effettivamente la mancanza di pericolo per la collettività .
Qualche voce isolata sostiene che la compatibilità tra le due misure è dettata dalla possibilità di applicare misure cautelari per scopi educativi inerenti alla prova, come, ad esempio, allontanare il minore da persone o luoghi che possano influire negativamente sul suo percorso.
Tale opinione non è assolutamente accettabile perché non risulterebbe legittima l'applicazione, data la tassatività dell'art. 274 c.p.p., di misure cautelari per scopi cosidetti educativi, nonché, tale funzione "protettiva" può essere perseguita impartendo prescrizioni ad hoc all'interno del progetto .
Altra parte della dottrina ritiene che la compatibilità tra messa alla prova e misure cautelari debba essere esaminata distinguendo tra misure cautelari disposte per esigenze inerenti alla lettere a) e b) e quelle disposte per i motivi della lettera c) dell'art. 274 c.p.p..
In riferimento al primo gruppo "tali misure assolvono a funzioni specifiche, appunto cautelari, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art, 274 c.p.p. non pare esservi compatibilità (forse neppure concettuale)tra le ragioni della misura e la messa alla prova. Diverso può essere il modo di ragionare per la lettera c) dell'art. 274 c.p.p., e cioè l'esigenza di tutela della collettività. Quando questa ricorra, potrebbe ritenersi che teoricamente la messa alla prova in libertà non sia compatibile: e tuttavia non si può escludere che il provvedimento di sospensione possa ricomprendere un iniziale e breve periodo di misura cautelare (già in atto) durante il quale il soggetto possa iniziare ad uniformarsi in modo più protetto al progetto che sta alla base della prova, e proprio al fine di verificare (e ottenere) il venir meno del pericolo per la collettività (si pensi ad un breve periodo di collocamento in casa o di permanenza in comunità qualora si proceda per un reato grave, quale l'omicidio)" .
Voci isolate, in dottrina, ravvisano la difficoltà di far "convivere" le due misure derivi da ragioni processualistiche: "l'ordinanza di sospensione, infatti, interrompe il decorso della prescrizione e il periodo di sottoposizione alla prova, che ne consegue, non può essere scorporato dall'ammontare dell'eventuale condanna successiva, a differenza di quanto avviene in tema di misure cautelari e con evidente pregiudizio per la posizione dal minore imputato".
Questo brano è tratto dalla tesi:
La sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne
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Informazioni tesi
Autore: | Luisa Geraci |
Tipo: | Tesi di Laurea |
Anno: | 2009-10 |
Università: | Università degli Studi di Palermo |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Antonio Scaglione |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 116 |
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