Federalismo e sistema contabile pubblico
La legge sul Federalismo Fiscale
Il Parlamento approva, il 5 maggio 2009 la legge n.42, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2009 ed entrata in vigore il 21 maggio 2009.
La legge n. 42 del 5 maggio 2009 è la "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione".
Uno degli obiettivi principali della legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei fabbisogni standard, necessari a garantire, sull'intero territorio nazionale, il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.
A tal fine la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti locali, definisce i principi che regoleranno l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.
La legge reca pertanto i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo, secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione. Vengono inoltre definite le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali, definendo, un quadro diretto a consentire l’esercizio concreto dell’autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.
Alle Regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito il potere di istituire, con proprie leggi, tributi regionali; per ciò che concerne i tributi propri derivati, cioè quelli istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, queste possono, con propria legge, determinare variazioni delle aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti fissati dalla legislazione statale.
Si prevede che le Regioni possano anche istituire, con propria legge, nuovi tributi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel proprio territorio.
Tra gli altri criteri direttivi di carattere generale, si ricordano il principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, finalizzato a favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa, nonché la previsione del coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale.
In linea generale, l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di Stabilità e Crescita Europeo.
Dovrà inoltre essere garantita la simmetria tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, onde evitare ogni duplicazione di funzioni e dunque di costi.
E’ necessario che sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria.
La legge delinea, infine, la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l’adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Uno di questi decreti detta i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e un altro rappresenta la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il federalismo fiscale, per diventare operativo, quindi, necessita di una serie di provvedimenti che si snodano nell'arco di 7 anni: 2 anni per l'attuazione e 5 di regime transitorio.
La legge prevede innanzitutto l'istituzione di una commissione paritetica propedeutica per definire i contenuti dei decreti attuativi che dovranno essere predisposti entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge.
E' prevista anche una commissione per il coordinamento della finanza pubblica da istituire con uno di questi decreti. La commissione avrà carattere permanente e opererà in seno alla conferenza unificata.
Il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, attraverso l’attuazione del federalismo fiscale, comporterà ovviamente la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel Bilancio dello Stato.
A favore delle Regioni con minore capacità fiscale, così come prevede l'art.119 della Costituzione, interverrà un Fondo perequativo, assegnato senza vincolo di destinazione.
Il federalismo fiscale introduce un sistema premiante, nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo, a parità di servizi offerti. Viceversa, nei confronti degli enti meno virtuosi, è previsto un sistema sanzionatorio che consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. Contestualmente, questi enti devono risanare il proprio bilancio anche attraverso l’alienazione di parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva.
Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria diventeranno Città metropolitane, contestualmente la provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dall'insediamento della città metropolitana.
Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Questo brano è tratto dalla tesi:
Federalismo e sistema contabile pubblico
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Informazioni tesi
Autore: | Adriana Bruno |
Tipo: | Tesi di Laurea Magistrale |
Anno: | 2008-09 |
Università: | Università degli Studi di Cassino |
Facoltà: | Economia |
Corso: | Economia Impresa e Istituzioni |
Relatore: | Maria Laura Seguiti |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 163 |
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