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Il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario

L'attività di indagine d’iniziativa della polizia giudiziaria

Il potere di compiere gli atti attraverso cui si articola il procedimento nella fase delle indagini preliminari è riconosciuto, oltre che al pubblico ministero, anche agli organi di polizia giudiziaria. L’art. 55 c.p.p. contiene una norma di carattere programmatico il cui primo comma ripropone la tradizionale distinzione tripartitica dell’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria in attività informativa, attività investigativa ed attività di assicurazione dei mezzi di prova.

Il carattere programmatico dell’articolo in esame emerge innanzitutto dalla enunciazione, di cui al primo comma, del dovere della p.g. di impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze. Il secondo comma, a sua volta, individua un’ulteriore funzione di cui è titolare la polizia giudiziaria, e cioè quella di svolgere indagini su delega dell’autorità giudiziaria.

Di attività di informazione della polizia giudiziaria si suole parlare tradizionalmente in un duplice senso: come attività strumentale ad acquisire dati cognitivi relativi ad un fatto penalmente rilevante; come attività diretta a comunicare la notitia criminis al pubblico ministero. La polizia giudiziaria, dunque, deve prendere di propria iniziativa notizia dei reati ed è tenuta, ai sensi dell’art. 330 c.p.p., a ricevere le notizie di reato ad essa presentate o trasmesse: in tale contesto si esplica il profilo dell’informarsi.

Peraltro, l’art. 327 c.p.p. precisa che è il pubblico ministero a dirigere le indagini, sicché è indispensabile che questi prenda conoscenza di tutto quanto possa essere funzionale allo scopo: corollario di ciò è che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, deve riferirla al pubblico ministero, realizzando la seconda sua funzione, l’informare. In particolare, il nuovo testo dell’art. 347 c.p.p., così come modificato dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, indica i tempi di comunicazione al p.m. della notizia di reato, prevedendo due deroghe alla regola ordinaria, in cui si prevede che la notizia sia trasmessa senza ritardo insieme agli elementi sino a quel momento raccolti.

La prima deroga attiene al caso in cui siano compiuti atti per i quali è prevista la presenza del difensore, eventualità che impone che la notizia sia trasmessa entro 48 ore dal compimento dell’atto. La seconda deroga, invece, inerisce all’ipotesi in cui la notitia criminis riguardi uno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. A) dai numeri 1 a 6 c.p.p., ovvero quando vi siano ragioni di urgenza: in tali casi la comunicazione deve essere immediatamente trasmessa anche in forma orale. La disciplina della comunicazione della notizia di reato si completa poi con le previsioni degli artt. 108-112 bis disp. att. c.p.p., che precisano che la documentazione di corredo alla notizia deve essere trasmessa senza ritardo nei soli casi di urgenza: al di là di tale specifica ipotesi, quindi, tale documentazione può essere inviata al p.m. anche a distanza di tempo.

A sua volta, l’art. 16 disp. att. c.p.p. fa invece riferimento alle sanzioni disciplinari consequenziali al ritardo o alla omissione nella comunicazione dell’informativa. L’informativa della notizia di reato costituisce una segnalazione obbligatoria e dettagliata che il dirigente dell’ufficio deve trasmettere con i tempi previsti dalla legge. Sul piano del contenuto, l’informativa deve contenere la descrizione degli elementi essenziali del fatto, e, contestualmente, le fonti di prova e la descrizione delle attività compiute con la relativa documentazione. Strumentale al controllo sui tempi di trasmissione dell’informativa è la previsione di cui all’art. 347 comma 4 c.p.p. che impone alla polizia giudiziaria di indicare, unitamente alla comunicazione, anche il giorno e l’ora in cui la notizia di reato è stata acquisita.

Nel caso in cui sia possibile, la comunicazione deve altresì indicare le generalità, il domicilio e quant’altro valga ad identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la persona offesa e tutti coloro che sono in grado di riferire circostanze utili per la ricostruzione dei fatti. Dal punto di vista formale, invece, l’informativa deve avere la forma scritta; mentre, per le ipotesi di cui all’art. 347 comma 3 c.p.p., è consentita la comunicazione in forma orale, che tuttavia deve essere seguita, senza ritardo, da quella scritta con le indicazioni e la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

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Il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario

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Informazioni tesi

  Autore: Mara Di Pietro
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi del Sannio
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Scienze giuridiche
  Relatore: Mario Griffo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 292

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