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Ricerca e assunzione transnazionale delle prove penali: le squadre investigative comuni

L’Accordo di Schengen

Nel contesto dell’evoluzione della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, una trattazione a parte merita l’accordo di Schengen per essere stato antesignano del riconoscimento di una nuova dinamica investigativa, rispetto a quella tradizionale limitata dai confini nazionali, per contrastare la criminalità che dall’abbattimento delle frontiere avrebbe potuto trarne giovamento.

Quelle norme, che per prime potenziarono l’interattività delle forze di polizia di diversi Paesi, costituiscono espressione della consapevolezza di dover adeguare l’agibilità degli organi investigativi ai nuovi modelli di criminalità che si stavano affermando.
In tale ottica, dunque, le nuove possibilità concesse alle forze di polizia con l’Accordo in questione possono definirsi antesignane del nuovo modus operandi investigativo espresso con l’istituzione delle SIC nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, anche se limitatamente per la lotta ai reati transnazionali meglio definiti dalla Convenzione di Palermo nel dicembre dello stesso anno.

Infatti, l’accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra gli Stati del Benelux, Francia e la Germania, cui ha fatto seguito la Convenzione di attuazione firmata il 19 giugno 1990, costituisce espressione di quella “regionalizzazione” della cooperazione in materia penale verificatasi in maniera più intensa alla fine degli anni ottanta, ritenuta necessaria per superare le difficoltà della cooperazione intergovernativa in materia penale, tipica del Consiglio d’Europa, che cominciava a dimostrarsi inadeguata a fronteggiare il pericolo del dilagare oltre frontiera di quella criminalità che, prima, era limitata dalle frontiere nazionali.

L’atto é stato recepito dallo Stato italiano con la legge 30 settembre 1993 n. 388 di ratifica del protocollo di adesione all’Accordo firmato a Schengen nel 1985, dell’Accordo di adesione alla convenzione di attuazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 con i relativi allegati e dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo alla Convenzione di attuazione di Schengen, tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.

Ulteriori accordi successivi hanno permesso l’adesione al sistema degli altri Stati dell’UE, tranne Regno Unitoe Irlanda.

Con il Trattato di Amsterdam (1997, entrato in vigore nel 1999) le norme e le strutture previste dagli accordi sono state integrate nel diritto dell’Unione Europea.
Dell’area Schengen fanno parte anche tre paesi non aderenti all’UE (Islanda, Norvegia, Svizzera).

Il complesso di queste norme, dei trattati istitutivi e degli atti di adesione costituisce il cosiddetto “acquis” di Schengen che, per di rispondere alle esigenze di sicurezza interna tra gli Stati firmatari, che attualmente sono 28, ha istituito nuove strutture operative per promuovere, fra l’altro, la cooperazione fra le forze di polizia e le amministrazioni doganali attraverso l’attivazione del sistema informativo S.I.S. gestito da un gruppo di lavoro specifico, che opera in seno al Consiglio e che si occupa delle questioni Schengen, il quale si può riunire in quattro configurazioni diverse: "Valutazione di Schengen", "Acquis di Schengen", "SIS/SIRENE" e "SIS-TECH".

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1990 completa la Convenzione di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 facilitando l’applicazione dell’accordoe semplifica la cooperazione, snellendo le procedure in materia di assunzione di prove, sequestro di oggetti, estradizione di autori di reati o esecuzione di decisioni penali estere.
Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere.
La cooperazione Schengen è stata inserita nel quadro legislativo dell'Unione europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997 ed è garantita e mantenuta da due elementi fondamentali: la solidarietà (al fine di condividere l'onere che pesa in particolare sui paesi lungo le frontiere esterne di Schengen) e la fiducia reciproca (in tal modo uno Stato membro confida nei controlli effettuati dagli altri Stati membri).

Tuttavia, non tutti i partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione dell'acquis di Schengen.
In relazione alle dinamiche investigative in materia di cooperazione di polizia, oggetto del presente studio riguardante le SIC, le norme di riferimento sono contenute nel titolo III denominato “Polizia e Sicurezza” - Capitolo 1 - Cooperazione tra forze di polizia dagli artt. 39 a 47, i quali, nel consentire ai rispettivi servizi di polizia dei Paesi firmatari di assistersi a vicenda nel rispetto della legislazione vigente ai fini della prevenzione e della ricerca dei fatti punibili, consentono agli agenti di una delle Parti contraenti di proseguire l’attività investigativa oltre confine, in specifiche ipotesi e a determinate condizioni.

In particolare:

a) nel caso ordinario, e cioê nell’ambito servizi di OCP (Osservazione Pedinamento e Controllo) di persone sottoposte a indagini, perché presunte responsabili a vario titolo di reati che possano dar luogo ad estradizione, è prevista la possibilità di continuare l’attività nel territorio di un’altra Parte contraente se quest’ultima ha autorizzato l’osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata ;

b) nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti l’autorizzazione preventiva non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l’osservazione oltre frontiera di una persone che su presume abbia commesso determinati reati e nel rispetto di determinate condizioni che non prevedono, tra l’altro, la possibilità di fermo né di arresto della persona oggetto di indagine al pubblico;

c) nel caso in cui gli agenti di una delle parti contraenti che, nel proprio Paese, inseguono una persona colta in flagranza di commissione o di partecipazione a uno dei reati attribuiti alla loro competenza, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un’altra Parte contraente quando le autorità competenti dell’altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell’ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante linee telefoniche, radio, telex e/o altri collegamenti diretti o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento, che deve essere effettuato secondo le modalità previste dal co.2 dell’art. 41 Queste ultime, prevedono, tra l’altro, il suo svolgimento soltanto attraverso le frontiere terrestri e con l’impiego di automezzi con colori d’istituto. Gli agenti impegnati non possono vestire abiti civili e non possono far uso delle armi di ordinanza salvo in caso di legittima difesa. L’inseguimento può essere effettuato, in tali condizioni, soltanto nel raggio di 10 Km oltre confine.

Altra importante novazione del provvedimento, è la possibilità prevista dall’art. 47 secondo cui le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentano il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una parte contraente presso i servizi di polizia dell’altra parte contraente. Scopo del distacco e di promuovere ed accelerare la cooperazione fornendo assistenza per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità; nell’esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e fra polizia in materia penale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
Sono evidenti, pertanto, le assonanze con le caratteristiche riconosciute successivamente alle SIC dalla normativa del 2000 che comprende il tema più specifico delle indagini extra territoriali.

Tuttavia, l’Accordo di Schengen presenta caratteristiche di natura generale e si riferisce ad attività investigative svolte eccezionalmente in territorio altrui, previa opportuna richiesta di assistenza, che in caso d’urgenza può essere fatta postuma. Comunque, gli agenti impegnati devono seguire delle regole precise e fare immediato rapporto a quelle autorità sulle attività svolte che non possono, in alcun caso, prevedere il fermo o l’arresto della persona sospettata, né tantomeno perquisizioni e/o ingresso in locali non pubblici.
Anche quando viene concessa la possibilità del distacco del funzionario presso la polizia dell’altro Paese contraente, lo scopo ê soltanto quello di intensificare lo scambio di informazioni.

Al contrario di quello che avviene nel contesto di indagini extraterritoriali effettuate da una SIC, composta da personale tratto dai Paesi partecipanti all’accordo costitutivo della stessa i quali all’interno della giurisdizione dei Paesi partecipanti possono muoversi liberamente e quindi agire con maggiore rapidità non essendo soggetti a richieste preventive di assistenza. Ciò, in quanto l’agibilità della squadra è connessa al programma investigativo concordato dai Paesi costituenti l’accordo istitutivo.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Ricerca e assunzione transnazionale delle prove penali: le squadre investigative comuni

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Informazioni tesi

  Autore: Andrea Ajello
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2012-13
  Università: Università degli Studi di Messina
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Stefano Ruggeri
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 213

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