La libera circolazione dei cittadini dell'UE e le limitazioni basate sul requisito delle risorse economiche sufficienti.
Il soggiorno dei familiari e del partner
La direttiva 2004/38 disciplina altresì lo status dei familiari del lavoratore riprendendo e ampliando il contenuto dei sintetici artt. 10 e 11 del regolamento 1612/68/CEE. Innanzitutto, essa sviluppa la definizione di familiare estendendo il diritto al ricongiungimento anche al partner legato al lavoratore da un’unione registrata purché la legislazione dello Stato membro ospitante equipari tale unione al matrimonio.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte ma si tratti di ogni altro familiare non compreso nella nozione di famiglia ristretta, a carico o convivente nel Paese di provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o “se gravi motivi di salute impongono che quest’ultimo lo assista personalmente” ovvero la persona intrattenga con il lavoratore “una relazione stabile debitamente attestata”, gli Stati membri devono agevolarne l’ingresso ed il soggiorno nonché effettuare un esame approfondito della situazione personale e giustificare l’eventuale rifiuto all’esercizio dei suddetti diritti.
Qualora il ricongiungimento comporti l’ingresso nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo, l’ammissione è subordinata alla presentazione di un passaporto valido e di un visto d’ingresso, qualora tale obbligo sia prescritto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. La mancanza di tali documenti non può, tuttavia, giustificare automaticamente il respingimento da parte dello Stato interessato, potendo il soggetto interessato provare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
L’art. 6 della direttiva in esame, dispone che, per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, i familiari del lavoratore, non siano soggetti ad alcuna formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Se, invece, il soggiorno sia di una durata che ecceda i tre mesi, lo Stato ospitante può imporre ai familiari, cittadini dell’Unione, l’iscrizione presso l’autorità competente che rilascerà il relativo attestato.
Trattandosi invece di un familiare cittadino di un Paese terzo, quest’ultimo dovrà ottenere una carta di soggiorno, presentando i documenti precisati agli artt. 9 e 10. Dopo cinque anni di soggiorno continuativo, i familiari, cittadini dell’Unione o di Paesi terzi, acquistano un diritto di soggiorno permanente che risulta comprovato da apposita carta.
Gli artt. 12 e 13 poi enunciano un diritto di soggiorno autonomo per i familiari cittadini di uno Stato membro, prevedendo che né il decesso del cittadino, né la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante, né infine lo scioglimento del matrimonio o dell’unione registrata limitano l’esercizio di tale diritto. La disciplina di cui all’art. 12, par. 1 non è nuova poiché riprende quanto già previsto all’art. 3, par. 1 del regolamento 1251/70/CEE, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego. Quest’ultimo provvedimento non è stato espressamente abrogato dalla direttiva 2004/38/CE bensì solo successivamente dal regolamento 635/2006/CE con il quale si è voluto fugare eventuali difficoltà che sarebbero potute sorgere nel definire il campo di applicazione delle rispettive disposizioni d’identico contenuto.
In conclusione, la disciplina più restrittiva in merito ai cittadini del familiare cittadino di un Paese terzo, che mantengono il diritto di soggiorno solo se hanno soggiornato per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione, si spiega considerando che essi sono strettamente legati alla qualità di “familiare”: venendo meno quest’ultima caratteristica, il relativo status è riassorbito tra quello degli stranieri potendo quindi soggiornare solo alle condizioni previste dalla pertinente disciplina nazionale o europea.
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La libera circolazione dei cittadini dell'UE e le limitazioni basate sul requisito delle risorse economiche sufficienti.
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Informazioni tesi
Autore: | Gabriele Fabrizio |
Tipo: | Tesi di Laurea Magistrale |
Anno: | 2010-11 |
Università: | Università degli Studi di Firenze |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Adelina Adinolfi |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 159 |
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