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I costi della politica: democrazia, trasparenza e controllo pubblico

Il principio di trasparenza nella legge n. 96 del 2012

L’obiettivo di predisporre un sistema di controlli e di sanzioni in grado di prevenire la violazione del principio di trasparenza e garantire la veridicità dei bilanci è stato perseguito dal legislatore già con la legge n. 96 del 2012.
In particolare, l’art. 9 reca “Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici”, al fine di perseguire una maggiore trasparenza contabile e finanziaria con riferimento alla rendicontazione dei partiti.
Ai sensi del comma 1, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo della rendicontazione.
Il rendiconto e la gestione contabile e finanziaria sono sottoposti al parere di una società di revisione, la quale valuta la correttezza della tenuta della contabilità, la veridicità dei fatti di gestione rilevati nelle scritture esaminate, il rispetto della normativa nello svolgimento dell’attività accertata.
L’accertamento della conformità dei rendiconti alla legge è competenza della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dal comma 3 dell’articolo in esame.
Con tale Commissione, il sistema italiano si è uniformato alle raccomandazioni espresse da Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO - punto n. 144) di «costituire un’autorità capofila indipendente – assistita se del caso da altre istituzioni – che disponga di un mandato stabile, di poteri e risorse adeguate per eseguire una vigilanza attiva ed efficiente, svolgere indagini e garantire il rispetto delle regole sulle finanze dei soggetti politici».
Requisiti per la sottoposizione all’obbligo di rendicontazione, di cui al comma 1 dell’art. 9, e al sindacato della Commissione, di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono o il conseguimento del due per cento delle preferenze valide nelle votazioni alla Camera, ovvero che partiti e movimenti politici abbiano almeno un rappresentante o in Camera, o in Senato, o al Parlamento Europeo o in Consiglio Regionale.
Entro il 15 giugno di ciascun anno, le varie formazioni politiche devono trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati ex art. 8 della legge n. 2 del 1997; la relazione stilata dalla società di revisione sul rendiconto presentato; e il verbale con il quale il competente organo di partito o movimento politico ha approvato il rendiconto.
Entro il 15 febbraio dell’anno successivo alla presentazione del rendiconto, la Commissione, laddove rilevi eventuali irregolarità, si rivolge al partito chiedendogli di sanarle entro il 31 marzo.
Entro il 30 aprile, la Commissione si pronuncia sulla regolarità e conformità della documentazione alla legge redigendo apposita relazione che verrà pubblicata nei siti internet da parte dei Presidenti di Camera e Senato; agli stessi verrà, entro il 15 luglio, trasmesso l’elenco dei partiti e dei movimenti politici nel quale sono indicati quali hanno adempiuto agli obblighi di rendicontazione e quali no.
Per i partiti che non hanno adempiuto è prevista la sospensione del contributo pubblico; non potranno, quindi, più beneficiare delle risorse provenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell’Irpef, ma continueranno ad essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Se entro il 31 ottobre l’inottemperanza non verrà sanata, la Commissione provvederà ad applicare la sanzione più idonea.
Il grado di idoneità della sanzione da infliggere, ai sensi dell’art. 9, è determinato sulla base della gravità dell’inottemperanza e sui motivi; a ciò corrisponde una graduazione delle sanzioni applicate, di natura economica e di diversa entità rispetto alla violazione riscontrata.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono così gestite: ai sensi del comma 9, nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di presentazione del rendiconto e dei documenti connessi, si prevede la decurtazione per intero di quanto versato per il rimborso delle spese elettorali; se la redazione del bilancio è avvenuta senza il rispetto di quanto richiesto dall’art. 8, commi 5 e 5-bis della l. n. 2 del 1997 è prevista la decurtazione di un terzo del complessivo contributo annuale (comma 10); il comma 11, primo periodo, prevede la decurtazione fino ad un terzo in caso di mancata dichiarazione dell’importo o di dichiarazioni difformi dalle scritture o dai documenti contabili; il secondo periodo del comma 11 dell’art. 9 prevede la decurtazione fino a un ventesimo del complessivo contributo annuale, nel caso in cui il rendiconto di esercizio risulti difforme rispetto al modello di cui all’allegato A della legge n. 2 del 1997; ai sensi del comma 12, il contributo complessivo annuale dovrebbe essere decurtato fino a un ventesimo, se nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa risultino mancanti o non veritiere le informazioni di cui agli allegati B e C della legge n. 2 del 1997; il comma 13 prevede la decurtazione pari a un ventesimo del contributo complessivo annuale per la mancata destinazione da parte dei partiti o i movimenti politici di un quota pari al cinque per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica.
In materia di trasparenza, la legge n. 96 del 2012 interviene anche con l’art. 11, intitolato “Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica”. Questo articolo prevede una riduzione da cinquanta mila a cinque mila euro dell’importo al di sopra del quale scatterebbe l’obbligo di dichiarazione dei contributi dei privati ai partiti.
In ordine ai limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali e ai limiti di spesa, l’art. 13, intitolato “Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali”, fissa i tetti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, alla carica di consigliere comunale e per la campagna elettorale dei partiti, movimenti o liste che partecipano all’elezioni.
Se il partito o movimento politico non provvede a depositare i consuntivi delle spese elettorali, va incontro alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.
In materia di elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, l’art. 14 stabilisce che le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico non possono superare la somma risultante moltiplicando l’importo di euro uno per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati.
Una volta eletti, i membri del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia, hanno l’obbligo di dichiarazione patrimoniale, come previsto dall’art. 14 comma 3 della l. 96 del 2012, a modifica della legge n. 441 del 1982.

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I costi della politica: democrazia, trasparenza e controllo pubblico

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Informazioni tesi

  Autore: Giuseppe Vultaggio
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2015-16
  Università: UKE - Università Kore di Enna
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Alice Anselmo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 90

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Parole chiave

politica
partiti
costi della politica
sprechi
finanziamento ai partiti
abolizione
sicilia

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