Consenso informato e responsabilità medica
Il consenso informato in casi particolari
Si è detto che il consenso del soggetto che si sottopone ad un trattamento diagnostico-terapeutico deve essere libero, personale ed informato, ed in linea di principio deve sempre essere ottenuto perché costituisce il primo fondamento di liceità dellʼattività del sanitario.
Sono dati, tuttavia, nellʼesperienza numerosi casi in cui dare le informazioni al paziente ed acquisire il suo consenso sono azioni problematiche, quando non oggettivamente impossibili. Ci si riferisce ai casi del minore di età, del paziente psichiatrico, di coloro che rifiutano trattamenti salvavita per motivi religiosi (il caso più volte affrontato dei Testimoni di Geova e delle trasfusioni di sangue), del paziente in stato di incoscienza, del malato terminale.
Eʼ evidente nellʼordinamento l'assenza di una specifica disposizione che disciplini il consenso del minorenne, e pertanto si è fatto ricorso, analogicamente, alle norme sulla capacità di agire e della maggiore età.
Le disposizioni del codice civile applicabili al consenso informato del minore risentono però di una concezione paternalistica della famiglia - basti pensare che, accanto allʼart. 320 per cui i genitori rappresentano i figli in tutti gli atti civili, lʼart. 316 comma 4 c.c. prevede che “se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre (sic) può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.” - e di una disciplina sulla capacità di agire incentrata sulle problematiche di natura patrimoniale e non personale. Eʼ però anacronistico pensare oggi che il minore, specie durante lʼadolescenza, possa essere del tutto privato del diritto allʼautodeterminazione riguardo ai trattamenti medici. Così, si è condivisibilmente affermato che il minore che sia in grado di rendersi conto delle implicazioni e dellʼimportanza dellʼatto che si appresta a compiere è titolare del diritto di autodeterminazione. In altre parole, si deve distinguere tra capacità di agire e capacità di discernere.
Si è detto che il consenso del soggetto che si sottopone ad un trattamento diagnostico-terapeutico deve essere libero, personale ed informato, ed in linea di principio deve sempre essere ottenuto perché costituisce il primo fondamento di liceità dellʼattività del sanitario.
Sono dati, tuttavia, nellʼesperienza numerosi casi in cui dare le informazioni al paziente ed acquisire il suo consenso sono azioni problematiche, quando non oggettivamente impossibili. Ci si riferisce ai casi del minore di età, del paziente psichiatrico, di coloro che rifiutano trattamenti salvavita per motivi religiosi (il caso più volte affrontato dei Testimoni di Geova e delle trasfusioni di sangue), del paziente in stato di incoscienza, del malato terminale.
Eʼ evidente nellʼordinamento l'assenza di una specifica disposizione che disciplini il consenso del minorenne, e pertanto si è fatto ricorso, analogicamente, alle norme sulla capacità di agire e della maggiore età.
Le disposizioni del codice civile applicabili al consenso informato del minore risentono però di una concezione paternalistica della famiglia - basti pensare che, accanto allʼart. 320 per cui i genitori rappresentano i figli in tutti gli atti civili, lʼart. 316 comma 4 c.c. prevede che “se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre (sic) può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.” - e di una disciplina sulla capacità di agire incentrata sulle problematiche di natura patrimoniale e non personale. Eʼ però anacronistico pensare oggi che il minore, specie durante lʼadolescenza, possa essere del tutto privato del diritto allʼautodeterminazione riguardo ai trattamenti medici. Così, si è condivisibilmente affermato che il minore che sia in grado di rendersi conto delle implicazioni e dellʼimportanza dellʼatto che si appresta a compiere è titolare del diritto di autodeterminazione. In altre parole, si deve distinguere tra capacità di agire e capacità di discernere.
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Consenso informato e responsabilità medica
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Informazioni tesi
Autore: | Michele Bazzi |
Tipo: | Tesi di Specializzazione/Perfezionamento |
Specializzazione in | Professioni Legali |
Anno: | 2011 |
Docente/Relatore: | Massimo Franzoni |
Istituito da: | Università degli Studi di Bologna |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 44 |
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