La Cappella dei cantori del duomo di Vercelli: profilo istituzionale ed economico (dagli statuti del 1740 all'inizio del XX secolo)
I canonici maggiori attraverso lo statuto del 1740
Gli statuti fin dall'inizio insistono su magnificenza e splendore della cattedrale, ricordando l'elevato numero di canonici e chierici aggiunti al servizio della medesima chiesa, oltre a diversi inservienti ciascuno con funzioni particolari, oltre a un laico che porta il bastone d'avorio con il simbolo del potere nelle funzioni pubbliche.
I canonici maggiori, come abbiamo visto, tornano a essere 32 con quattro dignità, unite sempre a uno dei canonicati: l'arcidiaconato, l'arcipresbiterato, la prepositura e il cantorato. Gli antichi ordini, presbiteriale, diaconale e suddiaconale, vengono ricondotti ad uno solo: il sacerdotale, cosicché tanto le prebende che il canonicato appartengono all'ordine sacerdotale. Ciò certamente allo scopo di evitare controversie al momento delle opzioni sulla base dell'anzianità, anche se perdura la distinzione nei tre ordini suddetti nella disposizione delle funzioni ecclesiastiche.
Gli statuti contengono accenni sulle ricchezze della chiesa e sui redditi dei canonici.
Per quanto impoverita da guerre e calamità, la chiesa cattedrale mantiene il diritto "di esigere decime ovunque in tutto il Sobborgo di Vercelli, e in molti altri Borghi sia all'interno che all'esterno della Diocesi. I redditi dei canonici consistono in distribuzioni, prebende (in beni o decime), e altre parti separate dalle prebende, la cui successione viene conferita in virtù del diritto d'opzione.
Dalle minuziose regolamentazioni dei diritti di opzione, si desume che le prebende, indicate col nome di un santo, e le altre parti che costituiscono i redditi del canonicato sono di diversa dimensione e valore, e vengono assegnate per opzione in base all'anzianità. Ne consegue che i redditi dei canonici possono differire anche non poco.
Le parti dell'intero canonicato sono infatti sei: l'ordine, la prebenda, la porzione, il membro in pianura, la casa canonicale e il membro nei monti. Pertanto quando un canonico muore, le sue fonti di reddito vengono fatte scegliere, optare appunto, in base all'anzianità nel servizio divino, e chi le sceglie deve a sua volta lasciare scegliere quelle che prima erano sue agli altri canonici, e così via in successione.
Piuttosto intricate si presentano le disposizioni su come debba essere svolta la settimana detta probatoria, durante la quale i canonici devono dar prova di essere in grado di adempiere le proprie funzioni, per ottenere il pieno possesso del canonicato.
Devono inoltre pagare al tesoriere del capitolo venticinque aureos per il canonicato e dodici e mezzo per la dignità.
In generale "la vita dei canonici era disciplinata da norme particolareggiate e severe, che regolavano l'officiatura in comune, le distribuzioni quotidiane, la liturgia e la gestione del patrimonio". Appare ricorrente la preoccupazione che non insorgano liti fra i canonici, e che tutti partecipino alle funzioni, soprattutto a quelle importanti, le solennità di prima classe. Le assenze o le mancate partecipazioni vengono fortemente disincentivate con multe o perdite delle quote di distribuzione prescritte minuziosamente.
Anche se non specificato negli statuti, "il Concilio di Trento volle che un terzo intero delle rendite del Capitolo fosse erogato ... a profitto delle distribuzioni giornaliere fra i Canonici, prendendo il nome di massa comune di prebenda.
Tale norma fu richiesta dai padri conciliari "a sostegno delle leggi di residenza e dell'obbligo al servizio personale del coro. Infatti anche i canonici maggiori devono
saper cantare, presumibilmente, se non il canto figurato o polifonico, almeno in gregoriano. Ad esempio tutte le messe pontificali, per un totale di 21 in un anno liturgico, tranne cinque, anche in assenza del vescovo, devono essere recitate col canto.
Inoltre in numerose domeniche e altre festività venivano cantati l'invitatorio, il te Deum laudamus, altri due inni, il cantico benedictus, le orazioni, tutte le preghiere orarie e la stessa compieta. Ma anche nei rimanenti giorni vengono recitati col canto tutti gli offici divini, tranne il mattutino con le lodi, la prima e la compieta. Non apparirà strano a questo punto che i padri conciliari avessero stabilito "che i canonicati non dovessero essere conferiti in vista delle rendite, né come appannaggio dei cadetti, com'era invalso l'uso di fare, ma bensì a coloro che fossero in grado di adempiere le funzioni.
I canonici devono quindi espletare un duro carico di lavoro, e per questo, oltre alle rendite legate alla residenza per i primi sei mesi, sono previste distribuzioni per allettarli a partecipare effettivamente agli offici liturgici. L'importanza attribuita, non solo alla partecipazione agli offici, ma alla concreta esecuzione del canto nelle funzioni religiose per le quali è previsto, viene sancita da una norma degli statuti secondo la quale coloro che non cantano nel coro senza giusta causa, anche se svolgono l'officio divino privatamente, vengono considerati come assenti, con la relativa perdita delle distribuzioni.
Il conteggio delle presenze, necessario per percepire le distribuzioni, si chiama "puntatura" ed è annotato dal datario, eletto ogni anno dal capitolo, nel libro Data.
Ogni giorno è solitamente suddiviso in dodici punti e cioè: uno per il mattutino, due per le lodi, due per la messa solenne, due per i vespri e uno per ciascuna delle quattro ore minori e la compieta. Nelle domeniche e nelle feste più importanti i punti sono elevati a 24 per disincentivare eventuali assenze. I punti non lucrati vengono distribuiti fra i presenti, anche se un complicato regolamento stabilisce le modalità di tali perdite, in quanto in molti casi, fra cui la malattia accertata, gli assenti vengono considerati come presenti.
Nel paragrafo sul funerale del vescovo e dei canonici vengono esposte in modo particolareggiato le modalità di esecuzione dei riti in occasione del decesso. Si avverte subito il grado di intensità rituale legato al rito dei morti, e si ha l'impressione che l'attenzione rivolta ai vescovi, ai canonici e ai canonici beneficiati per la salvezza dell'anima li accomuni con un sentito spirito di fratellanza. Secondo la consuetudine, durante il funerale dei vescovi e dei canonici viene suonata la campana maggiore, che non viene mai usata negli altri funerali; e ad accompagnare il cadavere in chiesa deve intervenire il capitolo, assieme ai canonici beneficiati, con i torchioni di cera forniti a spese della massa capitolare.
I canonici inoltre sono tenuti a prendere parte alle riunioni chiamate capitoli temporali e spirituali. Le presenze ai capitoli vengono annotate dal datario, similmente alla partecipazione alle processioni, in modo tale che alla fine dell'anno i partecipanti ricevono le distribuzioni di spettanza.
Un'altra norma particolare prevede che ciascun canonico e dignità che fa testamento, debba legare alla fabbrica della chiesa una somma non minore di dieci scudi d'oro, che gli eredi del defunto devono pagare al tesoriere del capitolo entro un mese dal giorno della morte, o devono trattenere a buon diritto fino alla cifra per cui si trovino a essere creditori del capitolo, il quale legato dovrà essere erogato, dietro consenso del medesimo capitolo, in paramenti e altre suppellettili della Chiesa.
Nel caso in cui un canonico sia deceduto senza aver fatto testamento, tutti i suoi beni, sia mobili che immobili, derivanti da beni patrimoniali o meno, appartengono di diritto alla fabbrica della chiesa.
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Informazioni tesi
Autore: | Gianluigi Nuccini |
Tipo: | Tesi di Laurea |
Anno: | 1999-00 |
Università: | Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro |
Facoltà: | Lettere e Filosofia |
Corso: | Lettere moderne |
Relatore: | Maria Carla Lamberti |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 271 |
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