L'importanza della formazione dell'ostetrica in materia di violenza sessuale
Gli obblighi dei sanitari
La procedibilità d’ufficio per il reato di violenza sessuale ha rappresentato uno dei punti più critici durante la stesura della Legge 66/96. Da una parte si premeva affinché la violenza sessuale diventasse un reato procedibile d’ufficio per meglio tutelare la vittima, accentuando così il peso di tali reati, mentre dall’altra si sosteneva il diritto alla riservatezza della persona offesa, per evitare che questa fosse costretta a subire l’ulteriore forma di coartazione di un processo non voluto.
La violenza sessuale normalmente è perseguibile a querela della persona offesa, i cui tempi (sei mesi) sono stati raddoppiati rispetto al previgente codice ed è prevista l’irrevocabilità della denuncia una volta proposta. La violenza sessuale può però essere perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’art. 609-quinquies, 609- septies e 609-octies.
Un primo ed importante obbligo che grava su ciascun esercente una professione sanitaria, nei casi in cui è prevista la procedibilità d’ufficio di un reato, è quella della sua tempestiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria, attraverso la redazione del referto.
Tale obbligo è espressamente previsto dall’Art. 334 c.p.p. e penalmente sanzionato in caso di omissione o ritardo dall’Art. 365 c.p. con una multa fino a 516 euro e la pena accessoria dell’interdizione dalla professione per la durata non inferiore ad un mese.
L’obbligo del referto è una disposizione di ordine assoluto e vige anche nel caso l’Autorità giudiziaria abbia avuto notizia del fatto per altra via.
Il professionista sanitario ha l’obbligo di dare notizia dei casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio secondo le seguenti modalità:
- Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico Ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino.
- Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
- Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione sono tutte obbligate al referto con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
In tal senso il referto rappresenta una relazione tecnica di natura “diagnostica e prognostica”, obbligatoria anche quando sussiste il solo “sospetto” di un delitto procedibile d’ufficio, in quanto compete esclusivamente al magistrato indagare sul fatto e non al sanitario.
Vi sono tuttavia due circostanze in cui l’omissione di referto non costituisce reato: a) se esso espone la persona assistita a procedimento penale (comma 2 dell’Art. 365 c.p.) e b) in ragione della necessità del sanitario di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un “grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore” (Art. 384 c.p.).
Se il medico/ostetrica esercita un professione pubblica (incaricato di pubblico servizio) ha inoltre l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria, mediante denuncia, qualunque reato perseguibile d’ufficio, qualora ne sia venuto a conoscenza “nell’esercizio o a causa del servizio”. Il contenuto della denuncia si differenzia da quello del referto, in quanto sarà caratterizzato non tanto da un giudizio tecnico, bensì dagli elementi essenziali dei fatti, quali il giorno dell’acquisizione dell’informazione, le fonti prova già note, ogni dato utile ad identificare la persona responsabile, quella offesa ed anche altre persone in grado di riferire.
Diversamente da quanto previsto per il referto, la denuncia è obbligatoria anche quando si esporrebbe la persona a un procedimento penale.
Si ricorda che, nel caso in cui si segnali per errore all’Autorità Giudiziaria un reato perseguibile a querela di parte, si compie il delitto di violazione del segreto professionale.
Le circostanze che rendono la violenza sessuale procedibile d’ufficio sono le seguenti:
Sia per la violenza sessuale (Art. 609-bis) che per gli atti sessuali con minorenne (Art. 609-quater), si procede d’ufficio quando il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni. E infine, quando il delitto è connesso con un altro delitto perseguibile d’ufficio. I delitti solitamente associati alla violenza sessuale sono gli atti osceni in luogo pubblico (Art. 527 c.p.), i maltrattamenti (Art. 572 c.p.), la violenza privata (Art. 610 c.p.), il sequestro di persona (Art. 605 c.p.), lo stato di incapacità procurato mediante violenza (Art. 613 c.p.), le lesioni personali (Artt. 582 e 583 c.p.), la violazione di domicilio (Art. 614 c.p. ultimo comma), le minacce gravi (Art. 612 c.p. secondo comma), l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione (Artt. 3 e 4 L. 75/58). Cambia invece l’età delle vittime, poiché la violenza sessuale è procedibile d’ufficio se la vittima non ha compiuto gli anni 18, mentre gli atti sessuali con minorenne sono procedibili d’ufficio se la vittima non ha compiuto gli anni 10. Il reato di corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies) e la violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies) sono sempre procedibili d’ufficio.
Questo brano è tratto dalla tesi:
L'importanza della formazione dell'ostetrica in materia di violenza sessuale
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Informazioni tesi
Autore: | Elisabetta Uboldi |
Tipo: | Laurea I ciclo (triennale) |
Anno: | 2010-11 |
Università: | Università degli Studi di Milano |
Facoltà: | Medicina e Chirurgia |
Corso: | Ostetricia |
Relatore: | Maria Antonella Piga |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 99 |
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