Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, sentenze civili di separazione e divorzio
Giudizio civile di separazione dei coniugi e delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
Il problema del rapporto fra giudizio di separazione e giudizio di nullità del matrimonio può essere analizzato secondo due profili: a) se esista un rapporto di pregiudizialità qualora un procedimento di separazione venga instaurato quando è già pendente un procedimento di nullità matrimoniale; b) se il processo di separazione pendente si estingua quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio. Prima di esaminare questi due profili è necessario fare alcune premesse: il giudizio di nullità matrimoniale, da un lato, e quello di separazione, d’altro lato, sono sostanzialmente indipendenti, non vi è né un legame né un’influenza dell’ uno sull’altro.
È invece il giudicato, cioè il provvedimento che viene emesso all’esito di entrambi, che può avere influenza sulle altre procedure ancora in essere. Più precisamente, tra giudizio di separazione e giudizio di nullità, non vi è rapporto di pregiudizialità, con la conseguente mancata applicazione dell’istituto della “sospensione necessaria” ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ed i due procedimenti potranno procedere parallelamente. Questo perché si tratta di due percorsi caratterizzati da presupposti e finalità differenti, oltre che appartenenti a due ordinamenti distinti. Il primo riguarda fatti e ragioni relativi alla celebrazione e alla natura del vincolo matrimoniale, mentre il secondo si riferisce a fatti che si affermano nel corso del rapporto coniugale, tanto che in pendenza del giudizio di nullità, i coniugi continuano ad essere trattati dalla legge italiana come tali e il matrimonio continua a produrre i suoi normali effetti.
Nel caso, pertanto, in cui la decisione canonica di nullità matrimoniale consegua gli effetti civili, e tale pronuncia divenga definitiva prima che sia instaurato il giudizio civile di separazione, non sorgono problemi di litispendenza o contrasto di giudicati, perché il matrimonio è ormai venuto meno. Infatti si ha nullità del matrimonio anche per il diritto dello Stato italiano.
D’altro canto, il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai tribunali ecclesiastici, non è precluso invece dal fatto di aver instaurato un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice civile. Il giudizio ecclesiastico e quello civile di separazione personale hanno, infatti, petitum e causa petendi, nonché conseguenze giuridiche, del tutto diverse. La giurisprudenza specifica che se in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi dovessero essere riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, il giudizio di separazione verrebbe meno poiché si esaurirebbe la materia del contendere relativa alla domanda di separazione: infatti si considera il matrimonio come se non fosse mai sorto. Inoltre, «resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, viene di conseguenza meno il potere-dovere del giudice di statuire in ordine all’assegno si mantenimento in favore del coniuge separato».
Non verrebbero tuttavia meno i provvedimenti adottati dal Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c. quali «sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi».
Non verrebbero meno neppure le eventuali statuizioni provvisorie relative al contributo per il mantenimento dei figli e all’assegnazione della casa familiare quando vi sia prole di minore età o non economicamente autosufficiente. In conclusione «il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinnanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno petitum, causa petendi, e conseguenze del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio». Ne consegue dunque che è possibile delibare la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale senza che ciò sia impedito dalla presenza di un giudizio di separazione; nulla vieta ai coniugi di esperire entrambi i giudizi poiché petitum e causa petendi non coincidono.
Inoltre la stessa giurisprudenza ha chiarito che con l’abolizione della riserva di giurisdizione in materia di nullità matrimoniale, è possibile proporre una questione di nullità matrimoniale anche nel giudizio di cessazione degli effetti civili; questo poiché il giudicato formatosi in questo giudizio non preclude la dichiarazione di nullità matrimoniale. Una volta promossa l’azione di nullità del matrimonio, questa non incide sulla possibilità di proporre la domanda di separazione personale dei coniugi né comporta l’obbligo di sospendere il relativo procedimento il quale può proseguire normalmente fino alla decisione finale. Solamente nel caso in cui, in pendenza di quest’ultimo, sopraggiunga una pronuncia definitiva, successivamente delibata, che dichiari la nullità da parte dei tribunali ecclesiastici, allora si andrà a influenzare il procedimento di separazione, per cessazione della materia del contendere.
La sentenza di nullità matrimoniale,a cui sono stati riconosciuti effetti civili, fa venir meno la struttura sulla quale si basava il processo di separazione civile chiesto dai coniugi, poiché tale sentenza non può sopravvivere ad una che ne dichiari la nullità del matrimonio, in quanto esso è come se non fosse mai esistito.
Diversa situazione è quella invece che riguarda la separazione temporanea dei coniugi. Questo istituto consente infatti alla coppia, in pendenza di una causa di nullità davanti ai tribunali ecclesiastici, di chiedere al tribunale civile competente la separazione personale temporanea, come previsto dall’art. 126 c.c..
Si permette così di disciplinare la posizione dei coniugi nel tempo in cui duri il processo di nullità matrimoniale e il successivo procedimento di delibazione. Infatti, a differenza del giudizio civile di separazione che determina effettivamente la fine del rapporto con la possibilità di richiedere successivamente il divorzio, la separazione temporanea nasce con un vincolo temporale ben determinato, ossia quando verrà emessa la sentenza di nullità del matrimonio e la sua successiva delibazione, la separazione temporanea cesserà i suoi effetti.
Effetti che possono cessare anche nel caso in cui il giudice ecclesiastico ritenga di non aver raggiunto la certezza morale per decidere. «La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione».
Quanto affermato dalla sentenza ora citata si riferisce alla nullità civile del matrimonio ma può essere estesa anche a quella canonica dal momento che l’istituto della separazione temporanea dei coniugi viene applicato anche alle ipotesi di nullità ecclesiastica.
Questo brano è tratto dalla tesi:
Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, sentenze civili di separazione e divorzio
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Informazioni tesi
Autore: | Michele Bin |
Tipo: | Tesi di Laurea Magistrale |
Anno: | 2014-15 |
Università: | Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Ombretta Fumagalli Carulli |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 106 |
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