La strage all'art.422 del Codice Penale
Generalità: strage comune e strage politica
Nell'ambito delle offese al bene della pubblica incolumità, un posto dominante occupa il delitto di strage. L' osservazione è giustificata non solo dalla prima posizione d'ordine della disposizione incriminatrice all'interno della classe dei delitti contro l'incolumità pubblica, ma anche dalla esplicita enunciazione formulata a riguardo dal guardasigilli.
Sotto tale titolo, è punito con l'ergastolo chiunque, fuori dai casi preveduti dall'art.285 c.p., al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone (art. 422 c.p., 1° co.) o la morte di una sola persona (art. 422 c.p., 2° co. prima p.); in ogni altro caso, si applica la reclusione non inferiore a quindici anni (art. 422 c.p., 2° co., seconda p.). Se si considera l'inverso ordine dalla minore gravità alla maggiore, e senza alcuna modifica sostanziale, si potrebbe riformulare la incriminazione indicando che è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità; la pena è dell'ergastolo, invece, se dal fatto deriva la morte di una o più persone. Per quanto riguarda la statuizione delle sanzioni, il testo originario dell'art. 422 era in parte diverso. Vi era sancita la pena più grave della morte, se dal fatto derivava la morte di più persone ( 1° co.); la pena era dell'ergastolo, invece, se era cagionata la morte di una sola persona (2°co., prima p.). Con l'abolizione della pena di morte, già per effetto del d.lg.it. 10 – 8 – 1944, n. 244, anche il caso della derivata morte di più persone rimane punito con la pena dell'ergastolo.
Nella ben diversa collocazione dei reati che offendono il bene della personalità interna dello Stato, l'art. 285 c.p., a sua volta, prevede il delitto di strage politica punendo con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette, tra l'altro, un fatto diretto a portare la strage nel territorio dello Stato o di una parte di esso.
La dichiarata differente polarità offensiva delle due fattispecie non è di ostacolo al consolidarsi di una linea interpretativa che afferma una sostanziale coincidenza dei fatti punibili, differenziatisi solo per il contenuto del c.d. dolo specifico. Se, nella strage comune, la condotta è caratterizzata per il fine di uccidere, nella strage politica è necessario l'ulteriore scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
L'ipotesi della contiguità sostanziale dei due delitti, pur nella loro diversità formale, trova conferma nello scenario della ricostruzione storica. La incriminazione della strage era considerata già nel codice penale Zanardelli nell'ambito dei reati contro l'ordine pubblico, ed ancor prima nelle legislazioni preunitarie, ove era collocata all'interno della classe dei reati contro la sicurezza interna dello Stato. Nel Progetto (preliminare e definitivo) di quello che doveva essere l'emanando codice del 1930 non veniva riprodotta la incriminazione del codice Zanardelli, poiché si riteneva che gli accadimenti considerati, cioè devastazione, saccheggio e strage, formavano oggetto di previsione autonoma di reati in relazione alla loro diversa oggettività giuridica: il saccheggio e la devastazione come lesioni all'ordine pubblico; la strage come offesa alla pubblica incolumità. Soltanto nella stesura del testo definitivo si ritornò alla considerazione della strage politica. Se la preoccupazione per la tutela della integrità dello Stato come difensore monopolista della organizzazione e della pace sociale dovette consigliare, nella prospettiva politica di allora, di non allontanarsi dalla tradizione e, quindi, di decidere per il mantenimento della incriminazione della strage politica, non diversamente l'apprezzamento della sostanza lesiva delle condotte, contrassegnate dal fine di uccidere ed estrinsecatesi in effetti diffusivi sulla incolumità di un numero indeterminato di persone, impose all'attenzione del legislatore la necessità di una espressa incriminazione, fuori dalla logica della aggressione di natura politica.
Non si considerò, tuttavia, che la presenza di una doppia incriminazione per fatti materiali sostanzialmente omogenei avrebbe potuto far sorgere, nel tempo, fondati interrogativi sulla razionalità della scelta normativa intrapresa, dando luogo ad una interpretazione delle due fattispecie secondo una linea di tendenziale unitarietà.
Il consolidamento nella tradizione legislativa del nostro Paese è testimoniato dalla continua attenzione per la incriminazione relativa alla strage in tutti i progetti di riforma riguardanti la parte speciale del codice penale (Progetto 1950 e Progetto 1969). Tuttavia, soltanto nel recente Progetto 1992 si previene ad una certa semplificazione, prevedendosi unicamente come delitto di strage la figura della strage comune; mentre, non si rinviene traccia della figura della strage politica. Nell'ambito del libro III della parte speciale, dedicato ai reati contro la comunità, si considera uno specifico titolo relativo ai reati contro l'incolumità e la salute collettiva all'interno del quale si prevede il delitto di strage, consistente nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie fatti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità. L'avere cagionato la morte di una o più persone è circostanza aggravante, punita con la pena dell'ergastolo (art. 99, 1° co.)
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La strage all'art.422 del Codice Penale
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Informazioni tesi
Autore: | Massimo Cappai |
Tipo: | Diploma di Laurea |
Anno: | 2000-01 |
Università: | Università degli Studi di Bologna |
Facoltà: | Scienze Politiche |
Corso: | Scienze Crimonologiche |
Relatore: | Maria Rossi |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 54 |
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