Nel primo capitolo, dopo un esame della struttura dell'IRAP, si procederà
all'inquadramento teorico dell'imposta, vagliandone, in particolare, la
costituzionalità alla luce del principio di capacità contributiva. Si valuterà poi, più
specificamente, l'equità della disposizione che ne stabilisce l'indeducibilità ai fini
delle imposte sui redditi e la possibilità di sovrapposizioni con l'IVA.
Nel secondo capitolo, l'imposta regionale sarà analizzata sotto il profilo
dell'efficienza allocativa, attraverso uno studio approfondito degli effetti sulla
struttura finanziaria e organizzativa delle imprese e sull'impiego del fattore lavoro.
Nel terzo capitolo, si concluderà con una panoramica degli effetti
ridistributivi, ossia con l'individuazione dei settori e delle aree geografiche che,
nell'immediato, guadagnano o perdono in seguito all'introduzione dell'IRAP.
Ma, prima di entrare nel vivo della trattazione, è bene fare un breve passo
indietro, accennando alla situazione del fisco italiano prima della legge delega.
1. La necessità di una riforma
Dopo la riforma del '73, che aveva modificato il sistema del prelievo
introducendo, tra l'altro, l’IVA e la cosiddetta autotassazione, si erano andate
sovrapponendo successive modifiche, correzioni e aggiunte che avevano il solo
scopo di produrre effetti immediati di gettito o di introdurre incentivi settoriali,
secondo scelte politiche che avevano costantemente rifiutato di adeguare il
sistema ai profondi cambiamenti dell’economia e dei mercati finanziari e alle
aspettative dei cittadini.
Eravamo in presenza di un fisco totalmente accentrato, che non dava nessuno
spazio alle esigenze di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Ma
soprattutto, si era in presenza di distorsioni che negli anni avevano finito con il
costituire veri e propri limiti allo sviluppo. Infatti, l'eccessivo peso dei contributi
sociali aveva reso proibitivo il costo del lavoro, penalizzando le attività labour
intensive e deprimendo i livelli occupazionali. Inoltre, la forte penalizzazione del
capitale di rischio, per effetto delle aliquote che ne colpivano fortemente il
rendimento e del privilegio accordato all'indebitamento attraverso la deducibilità
pressoché completa degli interessi passivi, si traduceva in fenomeni diffusi di
sottocapitalizzazione e di forte indebitamento, suscettibili di indebolire
irreversibilmente non solo la struttura finanziaria delle imprese ma l'intero sistema
produttivo italiano.
2. La legge delega n.662 del 1996 e l'introduzione
dell'IRAP: le finalità dell'imposta
In questo contesto, la legge delega n.662 del 1996 ha avviato un processo di
completa riforma del sistema tributario con gli obiettivi di "semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il
prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in
ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli
enti territoriali" (art. 3, comma 143).
Dall'inizio del 1997, una serie di decreti governativi ha concretizzato le
deleghe conferite dal Parlamento. Tutte insieme, queste misure rappresentano la
più importante riforma fiscale realizzata in Italia dall'inizio degli anni Settanta.
Da un punto di vista amministrativo, la riforma fiscale avrà importanti
conseguenze sulle relazioni tra i vari livelli di governo e tra il fisco e i privati
cittadini.
Sotto l'aspetto economico, la riforma dovrebbe garantire una più ampia
neutralità del sistema di tassazione nei confronti delle scelte di allocazione delle
risorse.
I cambiamenti più importanti riguardano probabilmente il sistema di
imposizione sulle imprese. In particolare, le attività di investimento delle imprese
trarranno verosimilmente beneficio dal nuovo regime fiscale. Per gli investimenti
finanziati dal capitale azionario, l'abolizione dell'ILOR e della tassa sul
patrimonio netto dell'impresa, e la combinata applicazione dell'IRAP con la Dual
Income Tax dovrebbero ridurre sostanzialmente il vantaggio fiscale
dell'indebitamento e quindi agevolare il ricorso al capitale proprio.
Contemporaneamente, le nuove regole di tassazione dei redditi da capitale
dovrebbero contribuire al processo di modernizzazione del mercato di capitali.
La nuova imposta regionale, in particolare, si propone anche di:
• accentuare il processo di decentramento fiscale e rafforzare l'autonomia
impositiva degli enti locali;
• semplificare il sistema tributario;
• ottenere una diminuzione del costo del lavoro per il complesso dell'economia;
• introdurre meccanismi di imposta capaci di togliere spazio all'elusione fiscale.
Con l'entrata in vigore dell’IRAP sono aboliti una serie di imposte e
contributi che costituivano prelievi distorsivi per il buon funzionamento
dell’economia. Si tratta dei seguenti tributi:
• ILOR (16,2% sul reddito d'impresa)
• ICIAP (un'imposta locale sulle imprese con incidenza moderata ma non
trascurabile)
• Imposta sul patrimonio netto delle imprese (0,75% del capitale investito,
equivalente ad un’incidenza sui profitti variabile tra il 5 e il 10%)
• Contributi sanitari e "tassa sulla salute"(11,46% del costo del lavoro,
nell'ipotesi di applicazione delle aliquote massime)
• Tassa di concessione sulla Partita IVA
• Tasse di concessione comunale.
Capitolo I
Struttura e inquadramento teorico dell'imposta
1.1. La struttura dell'imposta
1.1.1. Presupposto e soggetti passivi
Il presupposto dell'imposta è costituito dall'esercizio abituale di qualsiasi
attività, anche non commerciale, autonomamente organizzata e diretta alla
produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi.
Soggetti passivi sono tutti coloro che esercitano una o più attività presupposto
d'imposta. Pertanto, sono assoggettati all'imposta gli imprenditori commerciali
individuali, i produttori agricoli
1
, le società e gli altri enti commerciali, i lavoratori
autonomi esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e la pubblica
amministrazione. Ne restano esclusi i lavoratori dipendenti, coloro che prestano
collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono attività commerciali o di
lavoro autonomo in forma occasionale.
1
Esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a 5 o a 15 milioni di lire se
esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'IVA, purché non abbiano rinunciato all'esonero.
Il decreto istitutivo, inoltre, esclude espressamente (art.3, co.2) i fondi comuni
di investimento, i fondi pensione e i gruppi economici di interesse europeo.
1.1.2. La base imponibile
La nuova imposta regionale sulle attività produttive è caratterizzata da
un’ampia base imponibile costituita dal valore aggiunto, al netto degli
ammortamenti, derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
Per la determinazione dell'imponibile il legislatore detta criteri che si
differenziano, più o meno sensibilmente, in funzione del soggetto passivo.
Attività commerciali ed esercizio di arti e professioni. Per le imprese
commerciali individuali, le società e gli altri enti commerciali
2
in regime di
contabilità ordinaria, la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra la
somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo
comma, lettera A), dell'articolo 2425 del Codice civile e la somma di quelle
classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo
comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale
dipendente. Il valore aggiunto netto sarà, quindi, il risultato della somma algebrica
illustrata nella tabella n. 1.
2
A causa della specifica natura dell'attività esercitata, sono dettate inoltre regole particolari
per la determinazione dell'imponibile di alcune categorie di imprese come banche, enti e società
finanziarie e imprese di assicurazione.
Si tratta di valori indicati nel conto economico civilistico
3
, ai quali devono
essere apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste per le imposte
sul reddito (per esempio, per l’ammortamento si deve assumere la voce di bilancio
corretta in base all’ammortamento consentito a fini fiscali).
Le stesse voci concorrono alla determinazione dell'imponibile anche per i
soggetti che si trovano in regime di contabilità semplificata, sebbene questi non
siano tenuti alla redazione del conto economico ex 2425 c.c.
3
La determinazione dell'imponibile IRAP per le imprese è, infatti, regolata dal cosiddetto
'principio del conto economico' secondo il quale una componente di reddito rileva nel valore della
produzione solo se transita per il conto economico. Tuttavia, il Dlgs 506/99, correttivo del decreto
istitutivo, ha recentemente introdotto alcune deroghe a tale principio, in virtù delle quali si afferma
la rilevanza ai fini IRAP di proventi di origine esclusivamente fiscale esclusi dal conto economico
come ricavi da autoconsumo, plusvalenze da autoconsumo e proventi da transfer pricing.
Tabella n. 1 - Determinazione dell'imponibile
Ricavi e proventi per vendite e/o prestazioni
+ Variazione rimanenze finali
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
+
+
Altri ricavi e proventi
Plusvalenze su beni strumentali
4
= VALORE DELLA PRODUZIONE
- Costi di beni e servizi
- Costi per l’utilizzo di beni di terzi
5
- Ammortamenti
- Variazione rimanenze iniziali
- Oneri diversi di gestione
-
-
Minusvalenze su beni strumentali
3
Contributi INAIL
- 100% costi apprendisti e 70% costi formazione lavoro
6
= BASE IMPONIBILE IRAP
Similmente, per i professionisti la base imponibile è determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi
sostenuti inerenti all'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni
materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale
dipendente. In pratica, l'IRAP è un’imposta sul prodotto netto della gestione tipica
4
Anche se inserite tra le componenti di bilancio straordinarie.
5
Restano esclusi gli interessi passivi compresi nei canoni di leasing finanziario, determinati
secondo il disposto del Dm 24/4/98. Infatti, mentre il canone di locazione operativa risulta
interamente deducibile, nel caso di locazione finanziaria la quota degli oneri finanziari impliciti
inclusi nel canone deve essere scorporata e portata in aumento della base imponibile IRAP.
6
I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative
agli apprendisti e, nei limiti del 70%, quelle per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro sono ammessi in deduzione per tutti i soggetti IRAP.
delle attività. Se si considera tale valore come la somma delle remunerazioni dei
fattori produttivi si vede come l’IRAP colpisce, di norma, profitti, interessi, salari
e stipendi, che non sono deducibili. E' utile, a questo punto, soffermarci sulla
portata di quest'affermazione per capire fino a che punto l'IRAP possa essere vista
come un'imposta che grava sul costo del lavoro e del capitale di debito.
Se prescindiamo dall'eventuale presenza di componenti straordinari di reddito
e di proventi finanziari, il risultato economico dell'attività al lordo delle imposte
(RL) si può ottenere sottraendo al valore aggiunto netto (VA), determinato secondo
le regole sopra illustrate, le spese sostenute per il personale dipendente (CL) e gli
interessi passivi (OF). Ossia:
RL = VA - CL - OF (1)
da cui:
VA = CL + OF + RL (2)
Osservando quest'ultima identità è facile rendersi conto che, se il risultato
dell'attività produttiva è positivo (RL>0), la base imponibile è effettivamente data
dalla somma di profitti (RL), salari (CL) e interessi (OF), per cui l'IRAP può, in
questo caso, essere vista come un'imposta che colpisce le remunerazioni dei fattori
della produzione. Tuttavia, bisogna stare attenti a non dare valenza generale a
quest'affermazione. Infatti, nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad una perdita
(RL<0), ossia nel caso in cui il valore aggiunto fosse insufficiente a remunerare
capitale di debito e lavoro dipendente dal momento che VA<CL+OF, la base
imponibile IRAP sarebbe inferiore e, quindi, diversa dalla somma di interessi e
salari. Questi vengono quindi tassati solo nella misura in cui trovano capienza nel
valore aggiunto
7
. Imponibile è, pertanto, il valore aggiunto in quanto tale e, solo
in via indiretta, la somma delle remunerazioni dei fattori produttivi. Se tale
somma dovesse eccedere il valore aggiunto, la differenza non verrebbe tassata, in
quanto non costituirebbe ricchezza nuova prodotta dall'impresa, che è l'oggetto
della tassazione ai fini IRAP. Così, nel caso estremo in cui non vi fosse alcuna
produzione di valore aggiunto, il soggetto passivo non sarebbe tenuto al
pagamento dell'IRAP, pur avendo sostenuto costi per interessi e salari.
Enti non commerciali, organi e amministrazioni dello Stato, enti locali. Per
gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non
commerciali, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, per gli enti locali e
per gli enti pubblici non commerciali, la base imponibile è costituita
dall'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione
coordinata e continua. Se gli enti pubblici o privati esercitano anche attività
commerciali (in forma non prevalente), la relativa base imponibile è determinata
separatamente secondo le disposizioni previste appunto per le attività
commerciali, computando i costi promiscui per un importo corrispondente al
rapporto tra l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e l'ammontare dei proventi
tassabili. In tal caso, la base imponibile relativa alle attività non commerciali non
tiene conto dell'ammontare delle retribuzioni e dei compensi specificamente
7
LUPI, 1997a; pp. 1413-1415.
riferibili alle attività commerciali.
1.1.3. L'aliquota e le agevolazioni settoriali e territoriali
Agli imponibili così determinati si applica un’aliquota del 4,25% detta
'aliquota base'.
Tale aliquota è stata fissata in modo da rendere il gettito dell'IRAP
equivalente a quello derivante dai tributi soppressi. Ne sarà pertanto possibile la
modifica al fine di conseguire effettivamente quest'equivalenza.
A partire dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto, è,
inoltre, attribuita alle regioni la facoltà di variare l'aliquota fino ad un punto
percentuale e di differenziarla per categorie di contribuenti e per settori di attività.
Il decreto istitutivo ha inoltre previsto, per i primi anni, aliquote ridotte per
l’agricoltura e più elevate per banche e assicurazioni, destinate a convergere
gradatamente verso l'aliquota base. Tali aliquote, così come modificate dalla legge
n. 488 del 1999 (la finanziaria 2000), sono illustrate nella seguente tabella.
Tabella n. 2 - Aliquote ridotte e aliquote maggiorate(%) ex L. 488/1999
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Agricoltura
Banche e Assicurazioni
1,9
5,4
1,9
5,4
2,3
5,4
2,5
5
3,1
4,75
3,75
4,25
Un regime speciale è stato previsto, per i primi due anni, anche per le imprese
ubicate nel Mezzogiorno, per le quali la fiscalizzazione degli oneri sociali avrebbe
comunque dovuto essere riallineata a quella vigente nel resto del Paese nell’anno
2000, in base agli accordi Pagliarino-Van Miert con l’Unione Europea.
L'agevolazione prevede che il 2% (1% nel 1999) della retribuzione del personale
sia portato in detrazione dall'imposta regionale dovuta.
Nelle aree depresse è inoltre consentita la deducibilità dalla base imponibile
IRAP degli utili che, in base alla previgente normativa, beneficiavano
dell'esenzione decennale dall'ILOR ed è prevista una speciale agevolazione per le
nuove iniziative produttive che consiste nel concedere un dimezzamento
dell’IRAP entro il limite massimo di cinque milioni d’imposta per i primi tre anni
dall’inizio dell’attività.
1.1.4. L'attribuzione dell'imposta alle regioni
Il gettito sarà gestito dalle regioni che copriranno approssimativamente il
quaranta, cinquanta per cento del loro fabbisogno.
L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della
produzione netta. Proprio in questa disposizione è possibile cogliere l'intento
federalista del tributo.