definisce lo stato di natura come uno stato di libertà perfetta in cui un essere umano può
ordinare le proprie azioni e disporre delle proprietà e delle persone come meglio ritiene,
entro i limiti della legge di natura, senza chiedere il permesso a nessuno e senza dipendere
dalla volontà di nessuno
1
. Tali diritti si riducevano al diritto alla vita e alla sopravvivenza,
che includeva anche il diritto alla proprietà, e il diritto alla libertà, l’unico per Kant che lo
definiva come autonomia, vale a dire il potere di darsi delle leggi da solo. Kant scriveva
che nonostante il diritto fosse da intendere come facoltà morale di obbligare altri, la libertà
è l’unico diritto innato dell’uomo, cioè l’unico trasmesso all’uomo dalla natura e non
dall’autorità costituita.
Da un punto di vista storico e giuridico occorrerà, comunque, attendere la fine della
Guerra dei Trent’anni per assistere alla nascita della comunità internazionale di Stati
sovrani indipendenti. La pace di Westfalia del 1648 sancì l’inizio del diritto internazionale
(dominato dall’approccio giusnaturalistico), il quale doveva essere in grado di regolare i
rapporti tra gli Stati sovrani, considerati gli unici soggetti di diritto internazionale. E gli
individui? In realtà alle persone non venne riconosciuta nessuna soggettività in quanto
venivano ancora considerati solo dei sudditi. Tale impostazione venne modificata in
seguito al passaggio allo Stato Liberale, la cui vita copre il periodo storico che va dalla
fine del XVII fino al XX secolo. Lo Stato Liberale si fonda su un accordo a cui il sovrano
ha il diritto-dovere di dare esecuzione; dall’altra parte del contratto non ci sono più i
1
AA.VV., Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano 1968, vol. XIII, p. 611.
7
sudditi ma cittadini ai quali vengono riconosciuti i diritti civili e politici (diritto di
partecipazione alle decisioni pubbliche, diritto di voto…). Per la prima volta si è di fronte
a documenti solenni (Bill of Right del 1689, la Costituzione degli Stati Uniti, la
Dichiarazione di diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 in Francia) che ufficializzano i
diritti inalienabili dei cittadini fondati sul principio in base al quale ogni persona è uguale
davanti alla legge.
E’ necessario sottolineare però che il principio di uguaglianza giuridica, all’interno dello
Stato Liberale, anche se presente, viene solo toccato o comunque non rispettato nel modo
più coerente possibile. Occorrerà assistere ad un ulteriore passaggio storico affinché tale
principio si concretizzi in uguaglianza non più solo formale ma anche sostanziale di fronte
alla legge: quello che porta alla nascita dello Stato Sociale (Welfare State). La data
simbolica, in questo caso, è il 1929. In seguito, infatti, alla crisi economica, gli Stati
intrapresero la strada che portò alla nascita dei diritti sociali, economici e culturali (diritto
all’istruzione, all’assistenza medica..) anche se è solo con la proclamazione della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani avvenuta nel 1948 che le libertà fondamentali
dell'individuo vennero sancite in maniera chiara e completa. Nonostante il carattere non
vincolante di questo atto, va ad esso riconosciuto il merito di aver contribuito alla
diffusione, all'interno della comunità internazionale, della convinzione che l'individuo,
8
indipendentemente dalla sua appartenenza ad uno Stato, ad un gruppo religioso o politico,
merita di essere tutelato nella sua persona fisica e morale
2
.
Dal breve accenno alla storia dei diritti umani appare chiaro come il contenuto di questi
diritti si sia evoluto nel tempo e si può intuire che questa evoluzione sia destinata a
continuare. I diritti umani non sono quindi delle categorie e dei concetti statici, ma mutano
col mutare delle condizioni storiche e politiche e dipendono direttamente dalle
rivendicazioni di particolari fasce di popolazione. A questo proposito gli studiosi hanno
individuato delle vere e proprie generazioni di diritti umani, divise a seconda del contesto
storico in cui si sono sviluppate.
Occorre tuttavia precisare che si tratta appunto di una prospettiva di carattere storico: non
si vuole affermare che alcuni diritti siano più importanti di altri cercando di stabilire una
scala di importanza. La rivendicazione di certi diritti è una conseguenza dei rapporti di
potere tra uomini, ma anche, e soprattutto in tempi recenti, del ruolo del progresso tecnico:
si pensi in particolare al problema dell’inquinamento o a quello della pedofilia in internet.
Ecco quindi che la società civile rivendica dei nuovi diritti per rispondere alle minacce che
possono provenire per esempio dalla tecnologia dell’informazione o dalla bioetica.
2
L., Ciaurro, A., Marchesi, Introduzione ai diritti umani. A cinquant'anni dalla Dichiarazione Universale,
Amnesty International, Ed. Cultura della Pace, 1998, pp. 8-9.
9
La prima generazione dei diritti umani viene fatta risalire al 1789, anno in cui venne
approvata la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Sono diritti che nascono
dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali che erano precluse ad ampi strati
della popolazione. Si tratta in particolare del diritto alla vita e all’integrità fisica, e poi di
tutti quei diritti legati alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione,
il diritto alla partecipazione politica, all’elettorato attivo e passivo. Con questi diritti si
rivendicano una serie di libertà, in particolare legate alla partecipazione politica ed è per
questo motivo che vengono anche definiti diritti a matrice liberale.
La seconda generazione dei diritti ha origine invece con la Dichiarazione universale del
1948 e comprende i diritti di natura economica, sociale e culturale (come per esempio il
diritto all’istruzione, al lavoro, alla casa, alla salute ecc.). Essendo questi diritti che
dovrebbero contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino questi
vengono definiti diritti di matrice socialista.
Per quanto riguarda la terza generazione dei diritti invece, questi si differenziano dalle
altre categorie poiché si rivolgono non ai singoli individui , ma ai popoli. Ecco quindi
che si parla di diritto all’autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo,
all’equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale.
Esiste infine una quarta generazione di diritti, che tuttavia non è ancora stata elaborata con
precisione essendo un fenomeno molto recente: i diritti di quarta generazione sono quelli
relativi al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica e delle nuove tecnologie di
10
comunicazione. La nascita di questi nuovi diritti è una conseguenza della scoperta di
nuove tecnologie: si pensi per esempio ai danni che possono causare alla salute i cibi
geneticamente modificati, oppure ai pericoli in cui specialmente i bambini possono
incorrere utilizzando internet.
Questo ci dimostra, come sostenuto in precedenza, che i diritti, vecchi o nuovi che siano,
vanno guardati con una continua attenzione alle condizioni storiche che ne condizionano il
riconoscimento
3
e che l’attuazione di una loro maggiore protezione, come ricorda Bobbio,
è strettamente connessa con lo sviluppo globale della civiltà umana
4
.
Arrivati a questo punto del discorso appare doveroso affrontare il problema circa il
fondamento assoluto o meno dei diritti dell'uomo: prima di tutto perché, nonostante gli
sforzi fatti, la definizione di stampo giusnaturalistico: "Diritti che spettano all'uomo" è
ancora molto vaga e insoddisfacente. In secondo luogo perché questi costituiscono una
classe variabile; quindi la protezione che definiamo assoluta in realtà è legata ai bisogni
che la società, intesa pure nel senso più lato del termine, esprime in un dato momento
storico. Nessuno può con certezza sapere quali saranno i bisogni del futuro e quali diritti
nasceranno per soddisfarli. Sono proprio questi i motivi che inducono Norberto Bobbio a
sostenere che “ciò che sembra fondamentale in una determinata epoca storica non lo è in
3
S., Rodotà, L’età dei diritti. Le nuove sfide, in “Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica”,
Einaudi, Torino 2006, p.56.
4
N., Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997, p. 43.
11
un'altra[…] e che è molto difficile dare un fondamento assoluto a diritti storicamente
relativi”
5
. Sono davvero pochi i diritti ritenuti fondamentali perché non in contrasto con
altri diritti ritenuti anch'essi fondamentali: il diritto di proprietà per esempio ritenuto tale
nelle dichiarazioni settecentesche ha subìto poi una serie di limitazioni e restrizioni a
favore di altri diritti e d’altra parte, gli attuali diritti sociali, o molti dei cosiddetti “nuovi
diritti”, non potevano essere ritenuti così fondamentali nei secoli precedenti come lo sono
ora. Questo è uno degli argomenti più forti che Bobbio usa per criticare un preteso
fondamento ultimo dei diritti umani, vale a dire la loro relatività da un punto di vista
storico, insieme alla constatata pluralità delle concezioni religiose, etiche e politiche che
storicamente hanno favorito l’affermarsi dei diversi diritti fondamentali.
Infine i diritti umani spesso non sono solo incompatibili tra loro ma sono anche
antinomici, ovvero non si possono realizzare tutti globalmente e contemporaneamente
6
:
per esempio alcuni diritti di libertà (economica e proprietaria) possono facilmente entrare
in contrasto con alcuni diritti sociali fondamentali, e nelle alternative che ne conseguono è
inevitabile che, a volte, debba essere soppressa una pretesa fondamentale a favore di
un’altra ugualmente importante. Tutto questo si comprende meglio, per Bobbio, se si
considera il fatto che, prima ancora dei diritti, sono antinomici e spesso incompatibili tra
loro i valori fondanti i diversi diritti. Perciò, due diritti fondamentali ma antinomici non
5
N., Bobbio, L’età dei diritti, cit., pp. 9-10.
6
Ibid.
12
possono avere, gli uni e gli altri, un fondamento assoluto, un fondamento cioè che renda
un diritto e il suo opposto, entrambi, inconfutabili e irresistibili
7
.
Queste sono, dunque, le ragioni che valgono a rendere vana qualsiasi ricerca sul
fondamento ultimo dei diritti dell’uomo e le premesse per concludere, come sostenuto da
Bobbio, che il fondamento assoluto dei diritti, oltre ad essere un'illusione, può divenire un
alibi per difendere posizioni conservatrici ed evitare il riconoscimento di nuovi diritti che
potrebbero pregiudicare quelli già esistenti
8
.
Secondo una parte della dottrina, i diritti cosiddetti umani come già affermato sono il
prodotto della civiltà umana più che della natura in quanto diritti storici (o che
diventeranno storici) e quindi mutevoli e nonostante si sia cercato di delimitarli e inserirli
in generazioni e poi in categorie questi continuano ad evolversi. Basti pensare al diritto,
recentemente costituzionalizzato, alla verità delle informazioni e al diritto di
partecipazione al potere economico oltre che politico, ma soprattutto amministrativo.
Oltre ai processi di positivizzazione e di globalizzazione o per meglio dire di
internazionalizzazione, i diritti hanno subìto un processo di specificazione che consiste nel
passaggio graduale, ma sempre più accentuato verso un'ulteriore determinazione dei
soggetti. E' la stessa specificazione che si è avuta in materia di libertà: dalla generica
libertà richiesta qualche secolo addietro si sono sviluppate singole libertà concrete come la
7
N., Bobbio, L’età dei diritti, cit., p. 17.
8
N., Bobbio, L’età dei diritti , cit., pp.13-14.
13
libertà di coscienza, di opinione, di stampa, di associazione etc. Così rispetto all'astratto
soggetto uomo, che aveva trovato una prima specificazione nel cittadino, si è incominciato
a parlare di donna, di fanciullo, di anziano, di disabile e così via. All'interno del genere
umano si è creata la distinzione tra essere maschile e femminile; per entrambi sono nate
esigenze legate ai vari momenti della vita: le pretese di un fanciullo non sono le stesse di
un anziano. Alla luce di questi presupposti cercherò nel corso del mio lavoro di
evidenziare come sono nati e come poi nel tempo si sono evoluti i diritti dei minori, vale a
dire come il bambino nel corso della storia si sia trasformato da 'oggetto' di tutela a
'soggetto' di diritto.
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