Il sentimento naturale che sottende all’esigenza
di porre una linea di demarcazione fra la sfera di ciò
che deve rimanere privato e l’insieme delle
informazioni che invece possono essere conosciute da
altri soggetti, trova le sue radici in un bisogno
fisiologico, proprio di ogni essere umano, di
diversificare se stesso dalla realtà circostante ed in
particolare dagli altri esseri viventi, nell’intento di
affermare la propria identità personale distinta da
quella di altri.
2
Occorre, in altri termini, evitare che vi sia
un accrescimento delle altrui possibilità di
interferire o modificare le condizioni non solo
fisiche, ma anche psicologiche del soggetto
interessato, di usare a proprio vantaggio notizie che
possano porre il soggetto cui si riferiscono in
condizioni di svantaggio o inferiorità o debolezza, con
conseguente lesione del principio di uguaglianza e
2
CATAUDELLA A., voce “Riservatezza (diritto alla) – I) diritto
civile”, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991, p. 3.
delle pari opportunità nel contesto competitivo
generale.
3
Tale esigenza, sentita non solo dalle persone
fisiche, ma anche dagli organismi sociali autonomi più
complessi, quale che siano - famiglia, persone
giuridiche, associazioni, enti - può atteggiarsi
diversamente ed essere sentita secondo la collocazione
sociale dell’individuo o dell’organismo e del ruolo che
gli stessi siano chiamati a svolgere.
Non vi è dubbio che una società urbana ed
industrializzata offre possibilità di anonimato e di
isolamento morale che non si realizzavano in una
società rurale, caratterizzata da una vita
prevalentemente comunitaria.
Infatti, i progressi della tecnica e
dell’organizzazione sociale hanno aperto all’ingerenza
altrui possibilità prima inimmaginabili.
4
Dunque, la questione relativa alla tutela della
vita privata del soggetto - nella molteplicità di
3
GIACOBBE G., voce “Riservatezza (diritto alla)”, in Enc. dir.,
vol. XL, 1989, p. 1256.
4
CATAUDELLA A., voce “Riservatezza (diritto alla) – I)diritto
aspetti che questa esprime - e da cui sorge un diritto
alla riservatezza - si è estremamente evoluta, pur non
senza difficoltà, in rapporto alla rapida evoluzione e
trasformazione degli strumenti tecnici di acquisizione,
elaborazione e diffusione della notizia. Tale
problematica, in particolare, concerne la ricerca dei
limiti di legittimazione delle attività dirette a
conseguire notizie, e più specificamente
l’individuazione di precisi limiti di legittimazione
alla loro elaborazione e diffusione.
5
E’ con l’avvento della tecnologia informatica,
con la scoperta di strumenti audiovisivi capaci di
captare immagini e suoni, con la telematica, che si
prospetta, infatti, la possibilità concreta di una
violazione generalizzata e sistematica di qualsiasi
tipo di intimità, la possibilità reale di un “watching”
che scruti ogni singola informazione che un individuo,
civile”, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991, p. 1.
5
GIACOBBE G., voce “Riservatezza (diritto alla)”, in Enc. dir.,
vol. XL, 1989, p. 1244.
di contro, voglia mantenere segreta o almeno non voglia
vedere divulgata.
6
Già verso la fine dell’Ottocento si sviluppano
tecniche di registrazione e fissazione delle immagini e
dei suoni capaci di riprodurre fedelmente situazioni
realmente accadute e captate anche a notevole distanza.
Tali tecnologie presto sostituiscono le ben più
imprecise testimonianze di fatti accaduti alla presenza
di chi vi abbia assistito, rendendo possibile scrutare
e fissare anche da lontano determinati fatti dei quali
si voglia avere conoscenza.
Durante la seconda Guerra Mondiale,
l’elaborazione elettromeccanica prima ed elettronica
poi, fa passi da gigante specie a fini bellici e di
spionaggio militare, rendendo possibile l’acquisizione
di informazioni riguardanti le persone e, quel che è
più importante, rendendo possibile estrapolazioni,
incroci di dati, applicazioni di modelli matematici e
6
RICCIUTO V. – ZENO ZENCOVICH V., “Il danno da mass-media”,
Padova, 1990, p. 4.
statistici, archiviazioni sistematiche e
riorganizzazioni informatiche.
Dagli anni Cinquanta in poi si è inoltre
verificato un mutamento quantitativo e qualitativo del
fenomeno, prontamente riflesso nella richiesta e
nell’organizzazione delle informazioni private. Ogni
giorno l’individuo, lascia una sempre più evidente e
percepibile scia di informazioni, ad esempio i dati
anagrafici rilevati per le carte di identità e
passaporti, informazioni e valutazioni che ognuno
conferisce o subisce nella propria vita scolastica,
dati e giudizi richiesti o formulati durante il
servizio militare, dati forniti durante un soggiorno in
un albergo o nel corso di un’apertura di un conto in
banca, nonché, infine, nell’acquisto di un bene
soggetto a registrazione o nella spedizione di un pacco
o di una raccomandata.
Un tempo, la lentezza delle trasmissioni delle
informazioni, nonché la difficoltà di raccogliere
materiale toccava solo sporadicamente l’esercizio delle
libertà fondamentali di un individuo; ma l’introduzione
delle nuove tecnologie ha reso la velocità di
trasmissione del dato sempre più vertiginosa.
A tale situazione è seguita l’esigenza di
indirizzare l’analisi verso strumenti di tutela
dell’interesse alla riservatezza fondata sul controllo
del modo e delle tecniche d’acquisizione e diffusione
del dato, e, correlativamente, sul controllo sociale -
lato sensu inteso - dei mezzi di comunicazione di
massa.
7
Se è vero, dunque, che le tecnologie
riguardanti il corpo – quali gli strumenti di indagine
e di ricerca - sono portatrici d’enormi opportunità
terapeutiche e che le tecnologie elettroniche assurgono
a strumenti di liberazione dai vincoli del tempo e
della distanza, esse non potevano continuare ad essere
regolate da una legislazione oramai inadeguata, e ne
esigevano una nuova.
8
Il legislatore ha, quindi, con la l.675/96,
ritenuto necessario procedere ad una revisione
7
GIACOBBE G., voce “Riservatezza (diritto alla)”, in Enc. dir.,
vol. XL, 1989, p. 1251.
8
RODOTA’ S., “Tecnologie e diritti”, Bologna, 1995 p. 1.
radicale facendo in particolare fronte ad esigenze in
precedenza non avvertibili, soprattutto a causa della
diversa dimensione etico-sociale della problematica
stessa. Questi ha dunque offerto, nella circostanza,
una concreta risposta a tutte le istanze e questioni
sorte negli anni precedenti per merito della dottrina e
della giurisprudenza, riguardanti la tutela della
persona anche rispetto al trattamento dei dati
personali.
Finalità essenziale della legge 675/96, dunque,
non è la protezione diretta ed esclusiva del dato, ma
attraverso questa, quella della persona nella sua
unicità.
Tale nuova disciplina legislativa assolve il
compito di dettare limiti all’utilizzazione delle
informazioni che riguardano la persona, offrendo
strumenti giuridici utili alla tutela della persona
stessa dagli effetti pregiudizievoli che derivano
dall’acquisizione e circolazione delle informazioni in
nome di quella necessità di riserbo che rappresenta
un’indispensabile esigenza biologica dell’essere uomo.
CAPITOLO PRIMO
L’EMERSIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY
1. Il riconoscimento del diritto alla
privacy:aspetti evolutivi.
2. Il diritto alla privacy: orientamenti
e tendenze giurisprudenziali.
3. Il quadro normativo di riferimento.
3.1. La Convenzione di Strasburgo.
3.2. L’Accordo di Schengen.
3.3. La Direttiva 95/46/CE.
GENESI ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY
1. Il riconoscimento del diritto alla privacy:
aspetti evolutivi.
La nuova legge 675/96 intitolata “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali” sembrerebbe ispirarsi a principi
normativi fondamentali già codificati, sanciti in
particolare sia all’art. 12 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo (New York 10 dicembre
1948) il quale dispone che “nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella
sua corrispondenza”; sia all’art. 8 (n. 1) della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà Fondamentali (Roma 4 novembre 1950) nel
quale è affermato che “ogni persona ha diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza”.
Si deve, a tal proposito, subito notare che in
queste solenni dichiarazioni, la dimensione del
concetto di privacy appare sostanzialmente connessa
all’idea dell’inviolabilità del domicilio e della
corrispondenza.
9
Infatti, la moderna idea di privacy,
attualmente legata alla tutela della persona, in
origine era essenzialmente riconducibile a finalità di
protezione del domicilio e della corrispondenza, tanto
da esser, in un primo tempo, qualificata in chiave di
appartenenza e, dunque, “proprietaria”.
10
Tale
accezione dell’idea di privacy apparve subito quella
più funzionale e più immediatamente idonea ad
esprimere, sotto il profilo della tutela giuridica,
ogni forma di appartenenza, tra cui anche quelle
concernenti il proprio corpo, la persona e, più in
generale la stessa libertà che alla persona inerisce.
9
CUFFARO V. - RICCIUTO V. - ZENO ZENCOVICH V., “Trattamento dei
dati e tutela della persona”, Milano, 1998, p. 50.
10
In tal senso si è espresso FERRI G.B., in “Privacy, libertà di
L’idea di fondo consisteva, dunque, nella equiparazione
della sfera privata alla proprietà privata, con la
conseguente applicazione della relativa tutela civile.
Secondo tale concezione, la violazione della
riservatezza conseguiva al compimento di un atto di
violazione del possesso di un bene fisico mobile o
immobile, o della persona appresa nella sua esteriorità
corporea.
11
A tale accezione della privacy la tutela della
stessa restò collegata, fino a quando, nel 1890 con la
formula del “the right to be alone”, ossia del diritto
di essere lasciati soli, peraltro introdotta dai
giuristi Warren e Brandeis,
12
si compì il passaggio
della tutela della libertà, dallo schema della libertà-
proprietà a quello, sostanzialmente ancora attuale,
della libertà-personalità; si giunse dunque, alla
collocazione, in siffatta prospettiva, anche della
tutela di quel particolare aspetto della persona che è
stampa e dintorni”, Milano, 1998, p. 50.
11
CUFFARO V. - RICCIUTO V. - ZENO ZENCOVICH V., “Persona e
Privacy”, Milano, 1983, p. 86.
12
BRANDEIS L.D. – WARREN S.D., “The right of Privacy”, in Harvard
Law Review, 1890, p. 198.
rappresentato dalla privacy, intesa anche nella sua
dimensione più individualistica di diritto “to enjoy
life”.
13
Alla luce di tali interventi sostanziali ad
opera di Warren e Brandeis, non si poteva più
riconoscere il fondamento del diritto alla privacy
nella proprietà privata, bensì nel diritto all’immunità
personale secondo un profilo sia fisico, esteriore che
spirituale ed interno. Il merito di tali Autori è
stato, dunque, quello di aver posto, per primi, le basi
per una futura emancipazione progressiva del diritto di
privacy dalla sua originaria connotazione di privacy-
property a quella di privacy-dignity, e consentire così
il passaggio da una accezione della privacy
riconducibile allo schema della proprietà privata, ad
una concezione che privilegiasse i valori attinenti
alla preminenza della persona umana.
14
Nell’evoluzione del concetto di privacy, due
sono stati i punti di partenza dell’indagine degli
13
Sul punto, CUFFARO V. – RICCIUTO V. – ZENO ZENCOVICH. V.,
“Persona e Privacy”, Milano, 1983, p. 95.
14
CLEMENTE A. (a cura di), “Privacy”, Padova, 1999, p. 32.
Autori sopra citati: l’uno per il quale scopo della
tutela è la persona, l’individuo nel suo fondamentale
“right to enjoy life”, senza subire una sofferenza
psicologica più intensa di quella che potrebbe arrecare
un danno fisico; l’altro che dalle continue innovazioni
tecnologiche sempre più invasive caratterizzanti il
mutato contesto socio-economico potesse derivare un
pregiudizio alla sfera del singolo soggetto di
diritto.
15
Partendo dai concetti espressi dai due giuristi
americani, l’elaborazione dottrinaria sosteneva che il
diritto alla privacy ricomprendeva quattro tipi di
lesioni corrispondenti ad altrettanti interessi
dell’attore, che pur sussunti sotto la stessa
denominazione, nulla avevano in comune se non che
ognuno interferiva con il diritto della persona ad
essere lasciata sola.
Storicamente in Italia il dibattito inerente al
concetto di privacy risale alla prima metà di questo
secolo, mentre le prime pronunce giurisprudenziali sul
15
CLEMENTE A. (a cura di), “Privacy”, Padova 1999, p. 33.
tema risalgono alla metà del secolo scorso. Alcuni tra
i giuristi
16
, che nel nostro sistema hanno studiato la
privacy, l’hanno tendenzialmente identificata con la
riservatezza.
Secondo tali autori l’ordinamento giuridico pur
non avendo previsto una norma espressa al riguardo,
doveva offrire una sorta di tutela alla “tranquillità”
dell’individuo nella propria vita privata o, come in
particolare specificato, “nella propria sfera di
riserbo”.
17
Tra le prime definizioni del concetto di
riservatezza troviamo quella per cui “la riservatezza è
quel modo di essere della persona, il quale consiste
nell’esclusione dall’altrui conoscenza di quanto ha
riferimento alla persona medesima”.
18
In Italia sotteso al diritto alla riservatezza
era l’interesse alla non conoscenza, alla non
pubblicizzazione delle vicende personali.
16
DE CUPIS A., “Il diritto all’onore e il diritto alla
riservatezza”, Milano, 1948, p. 60.
17
DE CUPIS A., “Il diritto all’onore e il diritto alla
riservatezza”, Milano, 1948, p. 63.
18
DE CUPIS A., “Il diritto all’onore e il diritto alla
riservatezza”, Milano, 1948, p. 61.