7
europei hanno il diritto di accedere alla legislazione europea nella propria lingua. Al fine di
garantire a tutti i rappresentanti degli Stati membri la possibilità di esprimersi nella loro
lingua madre e la disponibilità degli atti in tutte le lingue ufficiali 3 si ricorre alle cosiddette
"lingue ponte", il cui uso consente di servirsi di una lingua intermedia senza tradurre
direttamente da una lingua in tutte le altre 4. Questo sistema consente di contenere
notevolmente i costi e, in futuro, le traduzioni multilingue verranno effettuate solo se è
strettamente necessario, incrementando invece l'uso dell'inglese e delle altre due lingue
più impiegate nell’attività quotidiana delle istituzioni europee, ossia il francese e il tedesco.
Tuttavia, a volte, la combinazione linguistica risulta indispensabile, poiché ogni
rappresentante interviene nella propria lingua madre. Nell'"eurolinguaggio" esistono alcuni
termini convenzionali, come l'"acquis communautaire", che non hanno una traduzione
letterale, vi sono parole che necessitano di un giusto inserimento nel loro contesto
istituzionale e politico europeo come "Commissario", "Alto Rappresentante",
"Convenzione", oppure sigle come Pesc 5, Peco 6, Eurjust 7, Olaf 8, nonché neologismi. Tali
3
Ciascun Paese che aderisce all’Unione decide quale delle sue lingue ufficiali desidera che sia
utilizzata come lingua ufficiale nell’UE. […] I cittadini europei possono comunicare con le istituzioni
nella propria lingua nazionale.
Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 3.
4
Il Parlamento europeo ha realizzato un sistema basato su sei lingue ponte: inglese, francese, tedesco,
italiano, polacco e spagnolo.
Per passare dal lituano al polacco, all’italiano, al finlandese etc. si può usare ad esempio il francese:
una persona traduce dal lituano al francese, poi gli altri traduttori dal francese nelle restanti lingue,
utilizzando il “ponte” linguistico rappresentato dal francese.
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig
Genova 2007, p. 13; Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 19.
5
Acronimo di Politica Estera e di Sicurezza Comune.
Cfr. http://europa.eu/scadplus/glossary/index_it.htm
6
Acronimo che indica i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale.
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig
Genova 2007, p. 13.
7
Termine che deriva dal latino: euro-justitia.
Cfr. http://europa.eu/scadplus/glossary/index_it.htm.
8
espressioni, talvolta, se tradotte nelle altre lingue negli atti amministrativi diventano quasi
bizzarre 9.
Nell’ambito dei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Europea particolare
importanza riveste la distinzione tra lingue processuali e lingue di lavoro. Le prime sono
impiegate nei processi: per ogni causa deve essere scelta una sola lingua processuale dal
ricorrente così come è previsto dalla disposizione del regolamento di procedura 10. Nei
ricorsi pregiudiziali, invece, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si è
rivolto alla Corte di Giustizia 11. Le seconde sono le lingue che vengono utilizzate dai membri
e dal personale della Corte per esigenze pratiche di comunicazione interna e di lavoro in
comune. La lingua di lavoro ufficiale attualmente è il francese, e di conseguenza, gli atti
processuali che non son scritti in questa lingua vengono tradotti in francese dai servizi della
Corte.
L’Unione Europea dispone di un’agenzia specializzata, il “Centro di traduzione degli
organismi dell’Unione Europea” (Cdt) istituito nel 1994 e con sede a Lussemburgo che
assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento delle istituzioni e degli organismi
8
Sigla indicante l’ “ufficio europeo per la lotte antifrode” derivato dal francese “Office Européen de
Lutte Antifraude”.
Cfr. http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_it.html.
9
In un articolo apparso a Limes, rivista italiana di geopolitica, un traduttore riporta la sua esperienza
di traduzione di termini nelle lingue usate nei contesti comunitari. Per esempio in un Regolamento del
1989 relativo ai contributi della politica agricola aveva affrontato il caso della “pecora che dà il
premio” (da “ewe eligible for premium”), trattandosi invece semplicemente di premi comunitari.
Cfr. E. PUSILLO, Europa contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig
Genova 200, p. 14.
10
Se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica con residenza in uno Stato
membro, la lingua processuale è la lingua ufficiale di questo Stato membro.
Cfr.Ibidem, p. 149.
11
I giudici e gli avvocati in generale non sono soggetti alla norma circa la lingua processuale. Essi
sono liberi di porre domande in qualsiasi lingua ufficiale dell'Ue e si possono avvalere di traduttori
esperti.
Cfr.Ibidem, p. 149.
9
comunitari12. La missione del Centro prevede inoltre una collaborazione a livello
istituzionale, ossia una stretta partecipazione alle attività del Comitato interistituzionale
della traduzione e dell’interpretazione che ha come obiettivo lo sviluppo delle economie di
scala a livello del sistema comunitario di traduzione. Tale collaborazione contribuisce anche
allo sviluppo di progetti terminologici come la realizzazione di una banca dati terminologica
dell’Unione Europea denominata Iate (Inter Active Terminology for Europe) disponibile in
rete 13.
Come rivela un rapporto della Commissione Europea, nell’Unione Europea la
maggior parte della popolazione possiede la padronanza di tre lingue comunitarie, e in
questo modo trae vantaggio dalla cittadinanza europea e dal mercato unico, riesce a
muoversi più liberamente tra Paesi diversi per motivi di studio, formazione, lavoro. Molte
imprese, inoltre, investono nella formazione linguistica del proprio personale o assumono
persone che conoscono le lingue. La Commissione si è posta l’obiettivo di promuovere la
conoscenza di almeno due altre lingue europee oltre la propria lingua madre attraverso
iniziative e programmi numerosi 14. Tra questi, il programma Media della Commissione
12
Istituito con Regolamento (CE) n 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 (GUCE L 314 del
7.12.1994), modificato da ultimo Regolamento (CE) n 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003
(GUCE L245 del 29.9.2003). Con l’allargamento è aumentato il ricorso a traduttori e interpreti abili
nella traduzione attiva e passiva, mentre prima la prassi era la traduzione solo verso la propria lingua
madre. Per razionalizzare le spese ci si avvale di agenzie private per tradurre i documenti meno
importanti.
Cfr. http://eur-lex.europa.eu/; Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 20.
13
Cfr. http://europa.eu/agencies/community_agencies/cdt/index_it.htm.
14
Per la promozione dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue l’Unione Europea fornisce
due programmi: Socrates, programma d’istruzione di portata generale e Leonardo da Vinci, basato
sulla formazione professionale. Fra le attività di Socrates rientrano Comenius, che si fonda
sull’istruzione scolastica e prescolastica e Grundtvig, che si occupa dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita e dell’insegnamento agli adulti.
Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p.p. 12- 13; Cfr. E. PUSILLO, Europa
contenuti politici, giuridici ed economici del processo di integrazione, Ecig Genova 200, p. 15;
10
Europea finanzia il doppiaggio e il sottotitolaggio di film europei da proiettare nelle sale
cinematografiche dei Paesi dell’Ue 15.
Ogni anno, inoltre, il Consiglio d’Europa organizza la “Giornata europea delle
lingue” che si festeggia il 26 settembre, al fine di sensibilizzare i cittadini alla questione delle
lingue e del loro apprendimento 16.
L’Unione Europea ha oggi un Commissario al multilinguismo i cui obiettivi sono
preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei Paesi europei, promuovere
l’apprendimento delle lingue europee negli Stati membri per aumentare la competitività e
la mobilità delle imprese e dei cittadini, nonché il multilinguismo in varie politiche
dell'Unione europea, come quelle relative alla cultura, all'istruzione, alla comunicazione e
all'occupazione 17.
Nella traduzione giuridica a livello comunitario il giurista linguista, che appartiene
alla Direzione “Qualità della legislazione” del Servizio Giuridico 18, rappresenta una figura
molto importante. Questi possiede le tecniche di redazione legislativa, nonché le nozioni di
linguistica appropriate; egli è, quindi, sia un tecnico della legislazione che propone
correzioni formali, modifiche testuali, sia uno specialista della lingua, in quanto il diritto è
anche una lingua. Il giurista linguista deve comprendere se il committente politico, nella
15
Cfr. “Tante lingue, una sola famiglia- Le lingue nell’Unione Europea”, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2004, p. 14.
16
Cfr. Ibidem, p. 14; cfr. “L’anno europeo delle lingue 2001: alcuni elementi importanti”, Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 2001, p.1.
17
Dal 2007 questa figura è ricoperta dal rumeno Leonard Orban. Cfr.
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_it.htm.
18
La Direzione “Qualità della legislazione” è composta da 130 persone (tre giuristi per ciascuna
lingua ufficiale, coadiuvati da un personale di supporto, una coordinazione centrale ed un team per la
codificazione) ed ha la funzione di verificare tutti gli atti normativi comunitari per quanto riguarda la
qualità del drafting.
Cfr. MANUELA GUGGEIS, “Il ruolo del giurista linguista”, p 20, in “La traduzione del diritto
comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli
Studi di Trento, 2007.
11
scelta di un determinato termine, intendeva creare una nuova parola; in questo caso,
quindi, deve coniare un neologismo o usare un termine già esistente attribuendogli un
nuovo significato. Nella redazione di un testo, questi si serve della Guida alla redazione
legislativa delle istituzioni comunitarie 19.
Il multilinguismo nell’Unione Europea costituisce uno degli aspetti più problematici
del drafting 20 giuridico, poiché la molteplicità delle lingue comporta molte eventualità
d'errori in traduzione. Nella linea direttrice 5 dell'accordo tra il Parlamento, il Consiglio e la
Commissione si dice che “durante tutto il procedimento di formazione i progetti di atti
comunitari sono redatti usando termini e costruzioni rispettosi del carattere plurilingue
della legislazione comunitaria”. Già al momento della stesura dell’originale si deve prestare
attenzione alle future traduzioni per prevenire gli eventuali errori. Una funzione importante
nella traduzione comunitaria è la comparazione, i testi tradotti quindi vengono comparati
tra loro nelle varie versioni linguistiche, e la coredazione, nell’esame finale si retroagisce sul
testo di partenza se questo ha dato luogo a interpretazioni errate e a difficoltà di
traduzione.
Un altro rilevante problema nella traduzione comunitaria è rappresentato dalla
terminologia. Il legislatore adotta una terminologia già in uso in molti ordinamenti giuridici
degli Stati membri e nel momento della stesura nelle versioni linguistiche ufficiali si
pongono alcune questioni: bisogna sapere se il termine è mono- o plurisemantico nella
19
Cfr. M. GUGGEIS, “Il ruolo del giurista linguista”, p. p. 22 -24, in “La traduzione del diritto
comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli
Studi di Trento, 2007; Cfr. T. GALLAS, “Drafting multilingue: missione impossibile?”, in“La
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007.
20
Esite un drafting formale, caratterizzato dall’insieme di regole stilistiche che riguardano la stesura
dei testi normativi, e un drafting sostanziale, caratterizzato da norme giuridiche di indicazioni
politiche, specifiche del contesto di riferimento di ogni Stato.
Cfr. M. R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata, p. 169, in “La traduzione
del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari,
Università degli Studi di Trento, 2007.
12
lingua dell'originale, se il significato nella lingua di partenza riproduce esattamente il
concetto voluto dal legislatore nel caso in cui tale termine debba assumere un nuovo
significato nell'atto legislativo comunitario, se il termine si può reperire nelle lingue ufficiali
e se in queste tale termine riproduce veramente il contenuto che deve essere attribuitogli
(se nella lingua di arrivo non esiste il termine corrispondente all'originale allora si può
lasciare in certi casi il termine straniero). Il giurista può dare una spiegazione del termine
usato al destinatario della norma, e se si rende conto che il multilinguismo può dar vita a
interpretazioni divergenti può ricorrere all’uso di definizioni.
Occorre un'interazione tra l’accademico del diritto comparato e il giurista linguista
attraverso la quale si può far fronte al problema del drafting multilingue riguardante la
terminologia. Quest’interazione si applica con una collaborazione costante tra il legista che
presenta il problema nelle varie sfaccettature ed il comparatista che tiene conto degli
elementi che le indagini parallele per le altre lingue fanno emergere 21.
La terminologia giuridica, inoltre, è interdisciplinare: il “Systemgebundenheit” del
linguaggio giuridico, ossia quello stretto legame tra il diritto ed il contesto storico-culturale,
linguistico accomuna concetti giuridici che fanno capo a teorie (sociali, politiche) e a sistemi
linguistici diversi, comportando molte difficoltà di traduzione. Vi sono, infatti, rarissimi casi
di equivalenza perfetta tra le lingue ed il massimo grado a cui si possa aspirare è
rappresentato da una “near equivalence", ossia al caso in cui due termini giuridici abbiano
in comune tutte le caratteristiche semantiche e la maggior parte delle altre caratteristiche
accessorie. I testi comunitari devono possedere uno stile che tenga conto della pluralità dei
sistemi giuridici nazionali, in modo da garantire maggior coerenza e parallelismo tra le varie
21
Cfr. T. GALLAS, “Drafting multilingue: missione impossibile?”,p.p. 27- 40, in“La traduzione del
diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari,
Università degli Studi di Trento, 2007.
13
versioni. Non esistendo una lingua comunitaria, si deve seguire uno standard comunitario
consapevole delle differenze tra gli ordinamenti nazionali, seppur slegato e indipendente.
L’esigenza di uniformazione del linguaggio giuridico comunitario si bilancia molto
spesso con quella di una chiarezza terminologica che implica una chiarezza comparativa ed
un approfondimento interdisciplinare 22. Non vi sono, infatti, né garanzie di consolidamento
dell’interpretazione, né la possibilità di prevedere come vengano recepite le norme a livello
locale.
Considerando il rapporto tra il multilinguismo e la ricerca di coerenza, l'edificazione
di un “Common framework of reference” presupporrebbe la ricomposizione delle
comprensioni nazionali del diritto comunitario. Il linguaggio giuridico, infatti, dovrebbe
tener in maggior considerazione le concettualizzazioni dei lettori nazionali per migliorare la
comprensibilità dei principi normativi e della terminologia giuridica. Il diritto comunitario
impone relazioni obbligate fra il livello dell’Unione e quello degli Stati membri e si dovrebbe
effettuare una lettura decontestualizzata dei testi normativi per trovare nozioni che
consentano un ragionamento giuridico coerente fra livello comunitario e livello nazionale 23.
La terminologia comune presume un lavoro di attraversamento delle culture che
22
Bisogna avvalersi, inoltre, di validi strumenti terminologici con i quali possano essere soddisfatti
alcuni criteri: una collaborazione tra giuristi e linguisti esperti, finalità e utenti ben definiti già dal
principio, termini corredati da informazioni che caratterizzano i tratti concettuali principali e le loro
relazioni, nonché l’indicazione del grado di equivalenza.
Cfr. F. BULLO, “Il lavoro terminologico tra comparazione e diritto europeo”, pp. 87-110, in“La
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007; Cfr. G. AJANI, “Comparazione giuridica, traduzione
e “coerenza”del diritto privato europeo, p. 121, in“La traduzione del diritto comunitario ed
europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli Studi di Trento,
2007.
23
Cfr. F.PALERMO, “Lingua, diritto e comparazione nel contesto comunitario”, p. 153, in“La
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007; cfr.G. AJANI, “Comparazione giuridica, traduzione
e “coerenza”del diritto privato europeo, p. 128- 130, in“La traduzione del diritto comunitario ed
europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari, Università degli Studi di Trento,
2007.
14
sottendono ai vari sistemi giuridici, assicurando termini e riferimenti corretti ed attendibili
24
.
I. II. Il progetto di un Codice Civile Europeo: modelli e tendenze
Sul finire degli anni Novanta le istituzioni europee hanno dato l’avvio ad un
progetto che potrebbe ripercuotersi notevolmente sul futuro dei cittadini dell’Unione
Europea: sul tavolo della discussione accademica e scientifica si è posto infatti il quesito se
sia opportuno fornire all’Unione un codice civile comune a tutti gli Stati membri. I motivi
vanno ricercati negli obiettivi a cui da anni mira la Commissione Europea: l’abbattimento
delle barriere nel mercato interno, inteso come spazio dove avviene la libera circolazione
delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, nonché di quegli ostacoli che limitano
tali libertà, come le transazioni commerciali tra gli Stati membri, e l’integrazione europea.
Una delle maggiori cause della limitazione agli scambi è rappresentata dalle diversità
normative delle nazioni europee.
I primi passi che hanno portato alla nascita dell'idea di un codice civile europeo
sono riconducibili al Parlamento europeo. Nelle risoluzioni del 1989 e del 1994, tale organo
politico fa un appello alla Commissione Europea, al Consiglio e agli Stati membri in cui
invita “ad iniziare i lavori di elaborazione di un Codice comune europeo di diritto privato”
che in un primo momento incontra il favore solo degli ambienti accademici, mentre
successivamente anche l’interesse della Commissione Europea 25. Questa istituzione,
24
Cfr. M.R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata, p. 177, in “La traduzione
del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti Ferrari,
Università degli Studi di Trento, 2007.
25
Negli ambienti accademici si apre un dibattito e si da l'avvio a iniziative scientifiche volte a creare o
individuare norme giuridiche comuni agli Stati membri. Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Trento si da l’avvio al progetto “Il Nucleo Comune del Diritto Privato Europeo/ The
Common Core of European Private Law” diretto dai Proff. Ugo Mattei e Mauro Bussani.
15
infatti, nel 2001, emana una comunicazione in cui propone la realizzazione di una
normativa comune a tutti gli Stati membri. Nel novembre dello stesso anno, il Consiglio, in
riferimento alla proposta della Commissione, relativamente al tema dei contratti, dichiara
che “l’armonizzazione del diritto dei contratti è ormai necessaria”26. A questo seguono
ulteriori comunicazioni della Commissione dove si definisce un vero e proprio progetto
tecnico e finanziario che potrebbe costituire un primo passo verso la realizzazione del
Codice Civile Europeo 27.
Alcuni studiosi degli ambienti accademici segnalano però una mancanza di
attenzione verso i valori sociali dell’Unione Europea da parte della Commissione:
bisognerebbe, quindi, dotare l’Europa non solo di uno strumento tecnico-giuridico, ma
anche sociale, creando un insieme di norme che attribuiscano una connotazione sociale
all’Unione Europea 28.
Già precedentemente la Commissione Europea si è interessata all’attività dottrinale
volta a unificare il diritto privato in materia dei contratti, dando vita ad un piano d’azione
che ha fornito un “Common Frame of Reference” (Quadro comune di riferimento, CFR),
sostenendo finanziariamente un gruppo di studiosi componenti la “Commission on
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice Civile Europeo: un’occasione per l'Europa sociale”, in
“Europa”, p. 1.
26
Cfr. Risoluzione 26 maggio 1989, in GC, C 158 del 28 giugno 1989, p. 400; Risoluzione 2 maggio
1994, in GC, C 205 del 25 luglio 1994, p. 518;
http://www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=IT.
27
Per maggiori informazioni sulle dichiarazioni della Commissione Europea si consulti il sito: http://
ec.europa.eu/index_it.htm//
28
Un gruppo di studiosi redigono un Manifesto in cui si auspica alla realizzazione di un diritto
comune europeo che porti forme di giustizia sociale, con il fine di proteggere le classi sociali più
deboli, come i lavoratori, le piccole imprese, nonché al riconoscimento di valori come l'ambiente, la
cultura, le lingue.
Cfr. Rivista Critica del Diritto Privato, Torino, Jovene editore Napoli, 2005, p.99.
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice Civile Europeo: un’occasione per l'Europa sociale”, in
“EUROp.a.”, ottobre 2005, pp. 1-2.
16
European Contract Law” (CECL) e impegnati nella redazione dei “Principles of European
Contract Law” (Principi europei del diritto dei contratti) denominati PECL 29. Tali principi
potrebbero costituire un modello per la creazione del Codice Civile Europeo o
eventualmente essere integrati al suo interno 30. Questo Common Frame of Reference ha
dato vita ad una raccolta della terminologia giuridica in materia dei contratti, comune a
tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea ed è il prodotto di accordi e negoziazioni, nonché di
una forma di inventiva sia giuridica, che linguistica, poiché si tratta di “dire quasi la stessa
cosa” in diverse lingue e in diversi sistemi giuridici che coinvolge inevitabilmente anche la
comparazione giuridica 31.
Analogamente ad un codice civile nazionale, un Codice Civile Europeo dovrebbe
contenere la maggiori aree del diritto privato: il diritto di famiglia, il diritto di successione, il
diritto di proprietà e il diritto di obbligazioni che include il diritto dei contratti, del diritto di
risarcimento per fatto illecito. Nonostante ciò, permane il dubbio di includere o meno il
diritto di famiglia e di successione all’interno di questo codice, per il fatto che questi sono
strettamente legati al diritto civile e alla cultura del proprio Paese e, quindi, potrebbe non
esserne possibile l’integrazione o potrebbero essere inadatti per la creazione di un codice
uniforme che comprenda l’intera Unione Europea. Nel 1997 il Governo olandese tiene una
29
Questo gruppo è noto anche sotto il nome di “Commissione Lando” . Staudenmayer, soffermandosi
sulle recenti direttive in materia di contratti, ha sottolineato come i PECL possano costituire una
grande risorsa per raggiungere l’integrazione europea. La prima parte dei PECL è stata pubblicata nel
1995, seguita dalla seconda parte nel 1999 e dall’ultima parte nel 2003.
Cfr. D. STAUDENMAYER, Intervento reso in occasione della presentazione della seconda versione
versione dei Principles of European Contract Law, Utrecht, 16 dicembre 1999; E. IORIATTI
FERRARI, “Codice civile europeo.
Il dibattito, i modelli, le tendenze”, CEDAM, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Trento, vol. nr. 64, P. 13; http: //wikipedia.org//.
30
Si stima che questo processo di uniformazione durerà 40 anni.
Cfr. E. IORIATTI FERRARI, “Codice civile europeo.
Il dibattito, i modelli, le tendenze”, CEDAM, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università di Trento, vol. nr. 64, P. 13; http: www.wikipedia.org.
31
Cfr. M.R. FERRARESE, “Drafting e traduzione: un’insolita accoppiata”, pp. 175-176, in “La
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche” a cura di Elena Ioriatti
Ferrari, Università degli Studi di Trento, 2007.