Tassi d'interesse e legge antiusura
2
In epoca romana l'espressione usurae stava a indicare un corrispettivo
periodico per il godimento di un capitale (sors): non c'era quindi alcun
significato dispregiativo.
A partire dal Medioevo si comincia a chiamare "interesse" (id quod
interest) il compenso lecito versato per il godimento di un capitale, nei casi
in cui esso non fosse proibito dalla Chiesa, poichè l'usura era condannata
dal diritto canonico.
Se consultiamo il dizionario della lingua italiana, come prima
definizione alla voce «usura», trovamo «prestito di denaro a interesse»
3
.
In realtà, nel linguaggio comune moderno, l'usura rappresenta «la
manifestazione patologica della fecondità del denaro»
4
, ovvero un
corrispettivo eccessivo, che matura dalla detenzione di una somma di
denaro, o altro bene fungibile, appartenente ad altri.
Il fenomeno va studiato tenendo presente il contesto storico, economico
e sociale in cui è inserito, al fine di comprenderne la portata.
Il diritto di libertà del commercio e del credito, statuito dalla
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata a seguito della
Rivoluzione Francese, fu recepito dal codice civile napoleonico del 1804,
3
Cfr. DEVOTO G. - OLI G. C., Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990.
4
Cfr. QUADRI E., Usura e legislazione civile, in Corr. Giur., 1999, pag. 890.
Introduzione
3
lasciando alle parti completa discrezionalità nella stipulazione degli
interessi sul prestito.
Sulla scia della politica del libero scambio, nel regno di Sardegna
l'usura, considerata fatto penalmente illecito nell'Italia dell'Ottocento, venne
abolita nel 1857, e non venne presa in considerazione nemmeno nel Codice
penale sardo del 1859.
Il Codice Zanardelli del 1889, frutto di una società liberale che
sacrificava la tutela del contraente debole in nome del principio
dell'autonomia negoziale delle parti e della libertà degli interessi, non
prevedeva l'usura come reato.
Tali principi erano impliciti anche nel codice civile del 1865, che al 3°
comma dell'art. 1831 affermava la completa libertà di determinazione
convenzionale degli interessi, e che assegnava solo una rilevanza indiretta
all'usura in tema di divisione (art. 1038 ss.) e di vendita immobiliare (art.
1529 ss.), grazie al rimedio della rescissione per lesione.
E' necessario attendere il codice Rocco del 1930 per l'introduzione della
fattispecie in esame all'interno dell'ordinamento italiano
5
.
L'originario art. 644 c.p. sanzionava chi «approfittando dello stato di
bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi
5
Cfr. VIOLANTE L., Usura (delitto di), in Noviss. Dig. it., vol. XX, Torino, 1975, pag.
381 ss.
Tassi d'interesse e legge antiusura
4
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari», riconoscendo gli
squilibri e i danni patrimoniali che il reato apportava all'interno del sistema
creditizio.
Gli elementi tipici della fattispecie risiedevano, quindi, nella condizione
soggettiva dello stato di bisogno, situazione materiale e psicologica del
contraente debole, e nell'usurarietà degli interessi o degli altri vantaggi,
connotato che si manifesta nella sproporzionalità del corrispettivo per la
prestazione ricevuta dalla vittima.
In entrambi i casi, dall'indeterminatezza di tali nozioni nacquero
notevoli difficoltà per l'applicazione della fattispecie incriminatrice, sia per
la discrezionalità lasciata al giudice nella qualificazione degli interessi quali
«usurari», sia per i problemi di ordine probatorio che la vittima doveva
affrontare per dimostrare la consapevolezza dell'approfittamento dello stato
di bisogno in capo al soggetto attivo.
L'art. 644-bis c.p.
6
, introdotto nell'ordinamento dalla legge antimafia
del 7 agosto 1992, n. 356
7
, definiva il delitto di usura impropria,
introducendo l'approfittamento delle «condizioni di difficoltà economica o
6
Abrogato, come vedremo più avanti, dalla l. 7 marzo 1996, n. 108.
7
Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1992, n. 185.
Introduzione
5
finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o
professionale», quale requisito necessario per l'integrazione del dolo.
Questo ampliamento dell'ambito delle condotte usurarie si era reso
necessario quando il legislatore realizzò che era diffuso il fenomeno per cui
le associazioni mafiose concedevano prestiti usurari agli imprenditori, i
quali, pur non trovandosi in stato di bisogno, si vedevano
momentaneamente in carenza di liquidità. In un secondo tempo, gli usurai
rilevavano la proprietà delle imprese in crisi, nel momento in cui la
situazione patrimoniale di queste ultime peggiorava inesorabilmente,
nell'inutile tentativo di pagare gli interessi.
Tuttavia, esisteva incertezza e fumosità sull'interpretazione che doveva
essere data dal giudice riguardo alla condizione di difficoltà in cui versava
il soggetto passivo.
Il dettato normativo riproponeva, inoltre, il riferimento agli «interessi o
altri vantaggi usurari», rimettendo ancora al giudice la valutazione sulla
liceità di tali corrispettivi.
Dopo appena quattro anni, si è sentita la necessità di un più incisivo
intervento, sia nel campo del diritto penale che in quello del diritto civile, a
causa della crescente gravità del fenomeno, e per l'insufficienza
d'operatività della normativa vigente.
Tassi d'interesse e legge antiusura
6
Con la legge 7 marzo 1996, n.108
8
, che titola "Disposizioni in materia
di usura", è stato modificato il dettato dell'art. 644 c.p., liberando il reato
d'usura dal presupposto soggettivo dell'approfittamento dello stato di
bisogno dell'usurato, ora contemplata come una delle circostanze
aggravanti
9
, e inasprendo il trattamento sanzionatorio
10
.
Un' altra significativa differenza tra vecchia e nuova formulazione della
norma, riguarda l'oggetto della prestazione usuraria, che non fa più
riferimento a una «prestazione di denaro o di altra cosa mobile», ma ad una
«prestazione di denaro o di altra utilità».
E' stata di fatto ampliata la concezione di usura reale, già esistente
accanto a quella monetaria, comprendendo nella stessa anche le prestazioni
di servizi o di attività professionali e quelle aventi ad oggetto beni
immobili.
Infatti, bisogna tener conto del fatto che il reato si può concretizzare in
molti modi, al di là dell'usura pecuniaria, e lontano dai canali istituzionali.
8
Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1996, n. 44.
9
V. art. 644 c. p., co. 5, n. 3).
10
La pena per l'ipotesi base del reato arriva a sei anni di reclusione a fronte dei due
previsti in precedenza per l'ipotesi base e dei quattro per l'ipotesi di usura impropria.
Introduzione
7
Ad esempio, la prestazione professionale eseguita in favore di soggetti
in stato di bisogno, e per la quale viene richiesta una cifra esorbitante,
configura usura reale, oppure spesso si verifica che, per la restituzione della
somma prestata, non vengano richiesti beni, ma prestazioni illecite, e così
via.
Ma la nuova e principale fattispecie di usura si caratterizza soprattutto
per la predeterminazione normativa del tasso-soglia al di sopra del quale
l'interesse diventa usurario.
Il 3° comma dell'art. 644 c.p. statuisce che «la legge stabilisce il limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari», limite che, ai sensi dell'art.
2 della l. 108 del 1996, è rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e coincide con il tasso
effettivo globale medio relativo alla categoria di operazioni in cui il credito
è compreso, aumentato della metà.
Pertanto, secondo questo sistema, il tasso è usurario quando supera
della metà il tasso determinato in via amministrativa.
Gli aggettivi «effettivo» e «globale» si riferiscono al fatto che, nel
calcolo, sono comprese le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo,
le spese, escluse quelle per imposte e tasse. Il tasso si dice «medio» perchè
si riferisce a dati statistici, quali gli interessi praticati dalle banche e dagli
Tassi d'interesse e legge antiusura
8
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del
Testo Unico bancario
11
.
Il tasso medio è differente a seconda della natura dell'operazione
creditizia a cui si riferisce il contratto, ed è ancora il Ministro del Tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che classifica
annualmente, tramite decreto, le categorie di operazioni in cui il credito è
compreso.
Sembra che il legislatore italiano sia particolarmente ispirato, in
materia, dai colleghi francesi, i quali introdussero, con qualche decennio di
anticipo, un sistema di fissazione legale di soglie alla liceità degli interessi
nelle diverse operazioni creditizie
12
.
Volendo fare qualche passo indietro, l'archetipo dei tassi soglia nasce
nella Roma del IV secolo a.C., in cui il limite massimo degli interessi
applicabili al prestito a lunga scadenza in moneta era chiamato usurae
centesimae, perchè coincideva con la centesima parte del capitale
13
.
La determinazione in via amministrativa della soglia oltre la quale il
tasso d'interesse rende usurario il contratto ha suscitato non poche critiche
11
D. lgs. 1°settembre 1993, n. 385.
12
Il modello di cui si parla è la legge 66-1010 del 28 dicembre 1966, novellata dalla legge
89-1010 del 31 dicembre 1989 e successivamente inserita nel code de la consommation
del 1993.
13
La misura era riferita al mese, quindi il tasso annuo era del dodici per cento.
Introduzione
9
da parte di coloro che vedono in essa una limitazione troppo incisiva alla
libertà di contrattazione, con conseguente distorsione delle logiche di
mercato e della concorrenza.
Infatti, la dimensione oggettiva che si viene a delineare attorno al reato
fa pensare che il legislatore abbia voluto sì proteggere la posizione del
singolo contraente, ma che abbia anche sentito la necessità di regolare il
funzionamento delle attività connesse alla prestazione del credito
14
.
La regola escogitata si sostanzia in una sorta di calmiere imposto al
mercato finanziario.
Il meccanismo del tasso è infatti più facilmente applicabile agli
operatori legali che a quelli illlegali; inoltre, irrigidendo il mercato del
credito, si rischia di alimentare l'atteggiamento prudenziale degli
intermediari creditizi, con la conseguenza che i progetti ad elevata
rischiosità difficilmente verranno finanziati dagli operatori economici, e il
mercato d'usura troverà terreno fertile per la sua espansione.
Il problema sembra accentuarsi, quando la norma cerca di colmare gli
spiragli lasciati aperti dal criterio oggettivo dei tassi soglia, sanzionando
comunque i contratti di credito in cui gli interessi convenuti sono
sproporzionati rispetto alla prestazione, anche se inferiori al limite, quando
14
In questo senso cfr. MANZIONE D., Usura e mediazione creditizia, Milano, 1998, pag.
26.
Tassi d'interesse e legge antiusura
10
il soggetto passivo si trova in «condizioni di difficoltà economica o
finanziaria».
Ritornando infatti a quanto detto sull'usura reale, essa risulta
incompatibile con la predeterminazione legale del tasso rilevato
trimestralmente, applicabile solo in caso di usura pecuniaria, ma
compatibile invece con la previsione della seconda parte del 3° comma
dell'art. 644
15
, nella quale alcuni autori rinvengono una «fattispecie
residuale»
16
di usura.
La previsione normativa, così generica («comunque sproporzionati»,
«concrete modalità del fatto», «operazioni similari», «condizioni di
difficoltà economica e finanziaria»), lascia ampio spazio alla discrezionalità
interpretativa del giudice, il che comporta l'elevato pericolo, per gli
operatori bancari, di incorrere in un comportamento usurario.
Essi cercheranno quindi di aggirare l'ostacolo semplicemente
rifiutandosi di elargire credito a soggetti che non presentino idonee
15
La seconda parte del 3° comma dell'art. 644 infatti recita: «Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori» al limite calcolato col criterio di cui all'art. 2, l. n. 108/96, «e
gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li
ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
16
Cfr. BELLACOSA M., Usura (voce), in Dig. disc. pen., vol. XV, Torino, 1999, pag. 152.
Introduzione
11
garanzie, ai quali, di norma, verrebbero applicati tassi più elevati, in ragione
del maggior grado di rischio implicito nell'operazione.
Sembra quindi che il legislatore abbia contemporaneamente aumentato
il grado di determinatezza della fattispecie criminosa, fissando il limite del
tasso soglia, e l'abbia allo stesso tempo ridotto, introducendo nozioni
sfuggenti e passibili delle più svariate interpretazioni.
L'obiettivo di allargare l'ambito applicativo del reato è stato raggiunto,
ma la controindicazione è stata quella di aver limitato l'accesso al credito
legale, a causa del razionamento messo in atto dagli operatori nei confronti
dei soggetti economicamente più deboli
17
.
Inoltre, ai fini del discorso, è importante sottolineare che un soggetto
che esercita attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria
mobiliare, se colpevole del reato, è sanzionato con pene aumentate di un
terzo alla metà rispetto all'ipotesi base, come specificato al n. 1) del 5°
comma del novellato art. 644 c.p..
17
Va tenuto presente che, ferma la libertà per le banche di negare il prestito a clienti non
meritevoli, la legge colpisce i dipendenti delle banche e di altri intermediari autorizzati
che indirizzano una persona verso un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività
bancaria e finanziaria, i quali sono puniti «con l'arresto fino a due anni ovvero con
l'ammenda da quattro a venti milioni», ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della l. n.
108/1996.
Tassi d'interesse e legge antiusura
12
Un' altra circostanza aggravante, menzionata dal 5°co. del nuovo art.
644, è quella che al n. 4) prevede un aumento di pena da un terzo alla metà
«se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale».
Infatti il vecchio art. 644-bis è stato abrogato, e il reato di usura
impropria è stato assorbito dalla norma sopra citata.
A questo proposito, l'art. 14 della l. n. 108/96 prevede l'istituzione di un
"Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket, che provvede ad erogare mutui senza interesse di
durata al massimo quinquennale, a imprenditori, commercianti, artigiani o a
chi esercita altra attività economica o una libera arte o professione, che
risultino essere stati soggetti passivi in un rapporto usurario
18
.
Venendo ai riflessi civilistici dell'usura, è necessario premettere che
tuttora, come in passato, non esiste un perfetto coordinamento tra strumenti
di repressione penale e civile.
18
Per comprendere la portata dell'art. 14, cfr. FALCONE G., Interventi delle banche a
contrasto dell'usura e nuove figure di «mutuo di scopo», in Riv. dir. impresa, 1999, pag.
105 ss.
Introduzione
13
Nel Codice civile italiano, l'unico riferimento presente riguardo agli
interessi usurari si trova all'art. 1815, norma contenuta nell'ambito della
disciplina del contratto di mutuo, nella quale il legislatore del 1942 aveva
previsto, al 2°comma, la nullità della clausula che prevedeva interessi di
siffatta natura, e la conseguente sostituzione automatica degli stessi col
tasso legale.
La ratio della norma era quella di impedire che il mutuante godesse dei
vantaggi usurari ed evitare che il mutuatario fosse obbligato alla
restituzione del capitale, conseguenza che sarebbe stata immediata se il
contratto fosse dichiarato nullo nella sua interezza
19
.
La difficoltà dell'applicazione di questa disposizione risiedeva
principalmente nello stretto collegamento esistente tra essa e l'art. 644 c. p..
Nel silenzio del legislatore, infatti, buona parte della dottrina
20
e la
19
Cfr. MASUCCI S., Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile
in tema di mutuo ad interesse, in Nuove leggi civ., 1997, pag. 1340.
20
In questo senso, MIRABELLI G., La rescissione del contratto
2
, Napoli, 1962, pag. 123
ss.; SIMONETTO E., I contratti di credito, Padova, 1994, pag. 271; VENDITTI A., Della
nullità della clausola contenente stipulazione di interessi usurari, in Giust. civ., 1955, I,
pag. 642; CARRESI F., Il concordato e il mutuo, in Trattato di dir. civ., VIII, 2, Torino,
1957, pag. 125 ss.. In dottrina c'è invece chi ritiene che l'usura civile abbia una propria
identità, distinta dall'usura penale, e che sia da collegare all'azione civile di rescissione
per lesione contemplata dall'art.1448 c.c., in cui rileva la sproporzione tra prestazioni, cfr.
LIBERTINI M., Interessi (voce), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, pag. 130.
Tassi d'interesse e legge antiusura
14
giurisprudenza prevalente
21
ritenevano che l'operare della nullità parziale
fosse subordinato all'accertamento dei presupposti che integravano il reato.
Quindi, se il mutuatario non riusciva a provare l'approfittamento dello
stato di bisogno in cui versava, richiesto dalla norma penale, il tentativo di
tutelare i suoi interessi era vanificato.
Altro rimedio civilistico, previsto nei casi di contratto usurario, è
l'azione generale di rescissione per lesione, contemplata all'art. 1448 c.c.,
che condiziona la rescindibilità del contratto all'esistenza di una
sproporzione che si sostanzia nel valore di una prestazione eccedente la
metà del valore della controprestazione, e alla presenza, ancora una volta,
come in ambito penale, dello stato di bisogno della parte lesa.
L'ipotesi prevista dall'art. 1448 c.c., coordinata col vecchio testo
dell'art. 644 c.p., era considerata il corrispondente civilistico del reato
d'usura
22
, ma, grazie alle modifiche apportate dalla riforma del 1996, la
21
Cass.12 marzo 1945, n.158, in Foro it., 1944-1946, I, c. 430; Cass. 16 novembre 1961,
n. 2670, in Foro it., 1962, I, c. 707; Cass. 10 luglio 1973, n. 1955, in Banca, borsa, tit.
cred., 1974, II, pag. 184 ss.; Cass. 12 giugno 1973, n. 1693, in Foro it., 1974, I, c. 476,
Cass. 17 maggio 1974, n.1426, in Rep. Foro it., 1974, voce Interessi, c. 1214, n. 18; Cass.
26 agosto 1993, n.9021, in Arch. Civ., 1994, I, pag.31 ss..
22
Cfr. COLLURA G., La nuova legge dell'usura e l'art. 1815 c.c., in Contratto e impr.,
1998, pag. 604.
Introduzione
15
fattispecie del contratto rescindibile per lesione coincide solo con la
circostanza aggravante in cui «il reato è commesso in danno di chi si trova
in stato di bisogno».
Alla luce di questa considerazione, sembra che, l'art. 4 della l. n. 108
del 1996, il quale modifica radicalmente il 2° comma dell'art. 1815 c.c.,
statuendo che: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausula è nulla e
non sono dovuti interessi», rimanga l'unico rimedio civilistico efficace in
caso di interessi usurari.
Lungi da essere paragonabile ad una lex Marcia del II secolo a.C., che
prevedeva la vendita come schiavo dell'usuraio che non rimetteva gli
interessi ricevuti indebitamente
23
, la norma novellata ha però un contenuto
fortemente sanzionatorio nei confronti del soggetto attivo.
Il contratto di mutuo è conservato, ma il mutuante è privato di ogni
tipo di remunerazione per il godimento da parte del mutuatario del suo
capitale, il quale gli sarà restituito alla scadenza prevista nel contratto
24
.
23
Cfr. MANZIONE D., op. cit., pag. 4.
24
Ai tempi delle leggi romane dei barbari, la sorte del creditore usuraio era peggiore,
perchè perdeva anche la somma capitale se «duas centesimas pro cautione sibi stipulari
fecerit», come si legge nella Lex Romana Burgundionum: cfr. BENEDETTO M. A., Usura
(diritto intermedio), in Noviss. Dig. it., 1975, vol. XX, Torino, pag. 372.