4
spesa pubblica
3
. Nella prima accezione il principio si inserisce
pertanto all’interno del dibattito che vede il nostro legislatore
sempre più attento alle tematiche inerenti il “terzo settore”,
4
nell’ottica di un Welfare State che cede progressivamente il passo
ad una Welfare Society
5
; mentre nella seconda fa riferimento
all’utilizzo della leva fiscale quale strumento di attribuzione al
contribuente di una parziale facoltà di decisione concernente la
destinazione delle proprie risorse, per individuare nuovi
meccanismi di democrazia sostanziale alternativi alla
rappresentanza politica
6
.
L’analisi del cinque per mille non può prescindere da riflessioni
che la inquadrino all’interno di questi temi, in particolar modo al
fine di una più consapevole verifica di come e quanto la previsione
normativa e la successiva applicazione pratica rispondano ai
principi e propositi che hanno sostenuto la sua introduzione.
3
L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, la frontiera della democrazia,
Milano, 2005, pp.109 ss.
4
L’ultimo decennio si è caratterizzato per il proliferare di provvedimenti
legislativi speciali in materia (unitamente alle molte leggi regionali aventi
per oggetto enti del terzo settore). A titolo esemplificativo: la L. 11 agosto
1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), la L. 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la L. 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali), la
L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), nonché il recentissimo D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 118 (Disciplina
dell’impresa sociale).
5
Sul concetto di Welfare society vd. ad es. L. ANTONINI, Riforma del
welfare e principio di sussidiarietà fiscale, in Non Profit, n. 2/2002, pp. 189
ss.
6
Così L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale, la frontiera della democrazia
cit., pp. 109 ss.
5
CAPITOLO PRIMO
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE:
LA PERSONA AL CENTRO
DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
SOMMARIO: 1.1 Storia e problematiche ermeneutiche 1.1.1
Sussidiarietà e principi fondamentali della Costituzione 1.1.2 La
portata innovativa dell’art. 118 quarto comma 1.2 Precisazioni
giurisprudenziali 1.3 “Terzo settore” e sovranità del contribuente
1.3.1 Sussidiarietà fiscale
1.1 Storia e problematiche ermeneutiche
Principio di antiche origini, che esprime una concezione globale
dell’uomo e della società, la sussidiarietà è un concetto ricco di
implicazioni pratiche ma anche di notevoli problematiche
ermeneutiche, che ne rendono necessaria un’indagine storico-
giuridica, al fine di individuare un’interpretazione coerente con i
principi della Costituzione che non ne svilisca la portata
innovativa.
In relazione alla sua applicazione sociale il principio
sussidiarietà emerge nel pensiero aristotelico
7
all’interno delle
7
Pur non essendo mai definita esplicitamente e compiutamente, è
riscontrabile nelle riflessioni sulla libertà intesa come autonomia
dell’individuo (per cui libero è ciò che è causa di se stesso). Sul concetto di
autonomia vd. F. GENTILE, L’ordinamento giuridico. Tra virtualità e
realtà, Padova, 2001, pp. 64 ss. Sul pensiero di Aristotele, cfr. pure E.
6
riflessioni inerenti il conflitto tra governo e libertà, per poi essere
rielaborato da S. Tommaso quale elemento di una concezione del
bene comune definita come il risultato di una pluralità di apporti
in un contesto solidaristico, all’interno della quale è offerta
possibilità alla personalità umana di svilupparsi
8
. Nella riflessione
scolastica l’individuo (quale soggetto autonomo) riveste, quindi,
un ruolo centrale nella costruzione del bene comune. L’ individuo
va considerato, però, non come un atomo separato dalla restante
molteplicità di soggetti, ma come persona inscindibile da quei
legami sociali caratterizzanti la tradizione comunitaristica
medievale.
Proprio tale tradizione, nella quale società civile e società
politica rappresentavano un insieme omogeneo dell’ordine
storicamente dato,
9
viene progressivamente abbandonata dalla
filosofia politica europea che, a fronte della crisi della connessione
BERTI, voce Società civile – Società politica, in Dizionario delle idee
politiche, Roma, 1993.
8
In merito cfr. ad esempio la ricostruzione delineata in L. ANTONINI,
Sussidiarietà fiscale, la frontiera della democrazia cit., pp. 63 ss., il quale
rimanda a Summa teologica, I, II, qu. 21, art. 4 e Contra Gentiles, III, ch.
73.
9
Così M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione
italiana nella storia del costituzionalismo moderno, Bologna, 2004, p. 47 :
«La straordinaria quantità di soggetti che in ambiti territoriali più o meno
ampi esercitavano il potere di dire la giustizia, o di esigere le imposte, o di
chiamare alle armi […] non erano infatti legittimati dal fatto di essere
titolari della sovranità ma dalla posizione, ben più concreta, che occupavano
all’interno di un ordine storicamente dato, che era insieme politico e
sociale». Cfr. pure S. GASPARINI, Il Mondo Novo. Diritto e pensiero
giuridico sul continente europeo tra Settecento e Ottocento, Padova, 2003,
pp.13 ss. Sulla storia del pensiero filosofico in relazione al rapporto tra
7
organica tra “politico e “sociale”, con la graduale emersione e
differenziazione del primo rispetto al secondo, concentra la
propria attenzione sul concetto di sovranità e sulla conseguente
prerogativa assoluta del “politico” nella produzione del diritto.
10
La concezione sussidiaria del potere pubblico permane tuttavia
quale corrente sotterranea
11
, che riemerge con forza nel secolo
XIX all’interno della dottrina sociale della Chiesa, in particolar
modo nell’enciclica Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI, nella
quale si afferma esplicitamente che «deve tuttavia restare saldo il
principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è
illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere così è
ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che
dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme
un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della
società; perché oggetto naturale di qualsiasi intervento della
società stessa è quello di aiutare in maniera supplettiva le
assemblee del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle»
12
.
società civile e società politica vd. E. BERTI, voce Società civile – Società
politica, in Dizionario delle idee politiche, cit.
10
Cfr. M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione
italiana nella storia del costituzionalismo moderno, cit., pp. 48 ss.; inoltre:
P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, pp. 15 ss.
11
Ad esempio la riflessione di Johannes Althusius (1557-1638), nella quale
la sovranità pubblica è limitata nei suoi poteri, trovando la sua misura e
limite proprio nell’esistenza del popolo, che rimane realtà viva accanto ad
essa. Vd. M. FIORAVANTI, Costituzione e popolo sovrano. La
Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, cit., p. 50.
12
Vd. Quadragesimo anno, in Enchiridion delle Encicliche, vol. 5,
Bologna, 1995, § 661. Importante è pure il successivo paragrafo 662:
«Perciò è necessario che l’autorità suprema dello stato rimetta ad
associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor
8
Tale formula, probabilmente coniata da G. Gundlach, uno dei
redattori dell’enciclica
13
, affronta direttamente il problema del
rapporto che intercorre tra Stato e persona, individuando una
ripartizione dei rispettivi ruoli in virtù della quale il gruppo
sociale superiore non deve intervenire qualora gli individui
singoli o associati siano in grado di governarsi da sé, ma deve
invece offrire il proprio intervento ausiliare ( cioè sussidiario,
non sostitutivo) qualora, per la natura o la dimensione del
problema, l’individuo o le comunità a lui più vicine si rivelino
non adeguati al compito da svolgere. In tal senso il principio di
sussidiarietà non si oppone allo Stato, ma alla sua
centralizzazione, delineando un quadro d’insieme coerente con la
visione della persona propria del pensiero sociale della Chiesa, in
opposizione tanto all’ideologia liberista
14
, che minimizza il ruolo
dell’autorità pubblica (la quale ha invece il dovere di subsidium
afferre ai gruppi minori e agli individui), quanto all’ideologia
momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; e allora
essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a
lei sola spettano, perché essa sola può compierle: di direzione, cioè di
vigilanza, di incitamento, di repressione a seconda dei casi e delle
necessità».
13
Vd. L. LORENZETTI, voce Sussidiarietà, in Dizionario delle idee
politiche, Roma, 1993.
14
«Quanto al potere civile, Leone XIII, superando arditamente i limiti
segnati dal liberalismo, insegna coraggiosamente che esso non è meramente
guardiano dell’ordine e del diritto, ma deve adoperarsi in modo che “con
tutto il complesso delle leggi e delle politiche istituzioni […] ordinando e
amministrando lo stato, ne risulti naturalmente la pubblica e privata
prosperità”». Vd. Quadragesimo anno, cit., § 606.
9
collettivista, che vanifica ogni forma di intervento e d’iniziativa
sia della singola persona che delle formazioni sociali.
15
1.1.1 Sussidiarietà e principi fondamentali della Costituzione
Avendo riguardo al piano più strettamente giuridico, la
sussidiarietà viene normalmente declinata in due diverse
accezioni: quale criterio ordinatore dei rapporti tra individui,
formazioni sociali e Stato (sussidiarietà orizzontale), ma pure
come criterio di allocazione delle competenze tra Stato e
autonomie locali (sussidiarietà verticale), in virtù del quale
l’intervento del livello di governo superiore è ammesso solo
qualora comporti un incremento della qualità dei risultati nel
perseguimento dell’interesse pubblico.
Tralasciando quest’ultima accezione e limitando la
considerazione della sussidiarietà alla sua prima valenza, che ne
costituisce peraltro il significato originario, è necessario prendere
atto di come tale dimensione del principio sia suscettibile di
assumere una pluralità di significati, risultando ambigua se
isolata dal contesto normativo all’interno del quale si colloca.
15
Così L. LORENZETTI, voce Sussidiarietà, cit. Inoltre, Quadragesimo
anno, cit., § 669: «l’uomo ha libertà non solo di formare queste associazioni
che sono di ordine e di diritto privato, ma anche di introdurvi
quell’ordinamento e quelle leggi che si giudichino le meglio conducenti a tal
fine. E la stessa libertà si ha da rivendicare per le fondazioni di associazioni
che sorpassino i limiti delle singole parti».