11
1.Premessa
In questa ricerca si analizzeranno le evoluzioni storiche nella gestione della
complessità dell’attività giuridica dal medioevo a oggi e le nuove prospettive
che offrono gli strumenti informatici.
Verrà esaminato prima il codice come forma di razionalizzazione giuridica
normativa, ripercorrendo alcune tappe della sua evoluzione e del suo attuale
“declino”
1
.
Successivamente verrà illustrato Sespius, un progetto di Legal Expert System
2
dell’università degli studi di Messina, seguito dai Chiar.mi Prof. Pigni e
Spagnoli.
Può sembrare labile, se non inesistente il collegamento tra la disciplina storica
e quella informatica, ma sono i problemi e le risposte trovate alla gestione della
complessità ad accomunare le due discipline. I capitoli dedicati alla trattazione
storica sulla codificazione, non vogliono essere un mero reperto archeologico,
ma una ripresa critica di nozioni, eventi e prodotti giuridici che permettano
all’operatore del diritto di comprendere le possibili soluzioni già trovate nella
storia o ancora da trovare per razionalizzare l’organismo del diritto, potando,
raccogliendo e nutrendo l’inesauribile foresta delle leggi speciali od eccezionali.
D’altra parte i capitoli che tratteranno il progetto Sespius, dopo il debito
inquadramento informatico, vogliono illustrare una soluzione concreta ai
problemi quotidiani dell’operatore del diritto nelle situazioni professionali che
richiedono una costante interpretazione delle sempre più numerose norme,
attraverso la loro identificazione, classificazione e ontologizzazione
3
.
Sembra ormai inesorabile il declino della centralità della forma codicistica, sia
nell’ambito civile che nell’ambito penale, tanto che nella dottrina si è parlato di
1
Vd N. IRTI, l’età della decodificazione, Milano 1979, p.6
2
“Il sistema esperto non è altro che un sistema basato sulla conoscenza in grado di eseguire
compiti che richiedono conoscenza specializzata, possono essere svolti solo da esperti o da
persone dotate di notevoli competenze”, M. IASELLI, sistemi esperti legali,
http://www.micheleiaselli.it, p.15
3
F. PIGNI, presentazione progetto Sespius Cattolica 2015, Milano 2015, p.25
12
decodificazione
4
come un processo che si oppone alla codificazione
5
,
cominciata alla fine del XVIII secolo. Altra parte della dottrina
6
auspica una
codificazione a livello europeo. Ciò che sembra ormai in declino nei confini
nazionali, può essere riportato a prosperare all’interno dei più ampi confini
comunitari
7
.
Cercando di navigare tra queste posizioni autorevoli si cercherà di dimostrare
che la codificazione è un processo continuo che ha bisogno di un legislatore
capace di mettere ordine periodicamente nel mondo del diritto sempre più
affastellato di migliaia di fonti e di atti prodotti dai più svariati enti.
Verranno illustrate le posizioni dottrinali sull’attuale situazione del processo
codificatorio Per poi risalire a ritroso dal medioevo al codice civile, studiando
il percorso storico francese.
Sembra facile un paragone con la situazione pre-codicistica per la presenza di
tre caratteristiche comuni: antinomicità, voluminosità e contraddittorietà.
2. Sguardo al passato
Nel medioevo regnava lo ius commune, coacervo di diritto romano nel più volte
interpretato Corpus iuris civilis e di stratificazioni delle varie consuetudini
secolari. È nota la venerazione del CIC come res sacra, "un libro caduto dal
cielo”
8
, perché considerato il deposito di tutta la scienza giuridica romana e libro
che consacrava nel suo Autore, l’imperatore Giustiniano, l’assetto del potere
4
IRTI, l’età della, cit., p.6; C. CASTRONOVO, “decodificazione, delegificazione,
ricodificazione” in “I cinquant’anni del codice civile”, atti del convegno di Milano, 4-6
giugno 1992, Milano 1993, p.492ss; P. CARONI, saggi sulla storia della codificazione, Milano,
1998, pp.91-99
5
Per una sintesi efficace del dibattito dottrinale P. CAPPELLINI, storie di concetti giuridici,
Torino, 2010, p.11-123
6
CASTRONOVO, i principi di diritto europeo dei contratti e l’idea di codice, rivista del diritto
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni n1-2/3-4(gennaio-febbraio/marzo-
aprile), Milano 1995, p.30ss
7
Vd Commissione Lando
8
A. CAVANNA, storia del diritto moderno in Europa I. Le fonti ed il pensiero giuridico, Milano
1982, p.114; CAPPELLINI, storie dei concetti, cit., p.242-243
13
politico imperiale. Da qui il famoso brocardo unum imperium, unum ius
9
l’unico
potere politico riconosciuto come universale fu il potere degli imperatori
germanici dal sacro romano impero fino alla creazione degli stati nazionali. Gli
imperatori germanici infatti si dichiaravano e erano riconosciuti come gli unici
aventi diritto al titolo imperiale e come tali, gli unici depositari del diritto
romano.
Quindi l’unico diritto universale fu quello del CIC che fu il diritto degli
imperatori. Questo era reso possibile anche dalla presenza compatta della
communitas christianorum e del papato che nei primi tempi riconoscevano
come separati il potere religioso ed il potere imperiale, anche se il secondo
doveva ricevere l’investitura dal primo in quanto rappresentante in terra del
potere divino.
Non fu solo lo scisma con la chiesa orientale a rompere l’unità cristiana, ma
anche il pericoloso intreccio tra la politica e la religione che fu usata come
instrumentum regni a creare prima lo scisma anglicano e poi la Riforma
protestante.
Mentre si rompeva l’unità cristiana, o meglio la communitas christianorum, si
rompeva anche di pari passo la presunta unità sotto un unico impero.
Durante il medioevo erano sorti vari poteri locali, i feudatari e i re, ma
riconoscevano chi più, chi meno, la fedeltà all’imperatore, ma saranno proprio
loro, da una parte e l’incapacità degli imperatori di continuare a dominare su un
territorio così vasto dall’altra, a portare man mano alla creazione degli stati
nazionali
10
.
9
CAVANNA, op.cit., p.619
10
A.A. V.V., Storia d’Italia. Dalla caduta dell’impero romano al secolo XVIII la società
medievale e le corti del rinascimento, vol.1, Milano,2005, pp.113-127
14
3. Lotta al particolarismo
Una volta vinta la battaglia esterna, l’autonomia dall’imperatore, i re si
trovarono a combattere una battaglia interna contro il particolarismo, quel
sostrato di consuetudini, statuti ed editti che si era depositato durante l’arco di
secoli che imbrigliavano il potere regio e ne minavano l’unità
11
.
Saranno le dottrine prima degli umanisti, ma soprattutto dei giusnaturalisti, in
particolare Hobbes e Jean Bodin
12
in Francia e la scuola germanica nell’impero
austroungarico e in Prussia, a supportare sia con le idee che con la loro attività
il Re nella sua avanzata verso l’assolutismo. Infatti molti giuristi diventarono
consiglieri del Re nella sua lotta contro la nobiltà e i suoi privilegi.
Il sovrano si appropriò prima di tutto della giurisdizione, creando degli appositi
grandi tribunali dove mettere dei suoi funzionari fidati ad amministrare la
giustizia, ma non in tutta Europa saranno fedeli al sovrano.
In Francia Luigi XIV si scagliò contro i parliaments e cercò di arginare i poteri
dei grandi tribunali attraverso le sue consolidazioni che tentarono di mettere
ordine in una Francia divisa a metà: a nord si praticavano le consuetudini,
mentre nel sud si osservava il diritto romano
13
. Inoltre pose la sanzione della
nullità per tutti gli atti e le pratiche contrarie alla sua consolidazione.
Questa sanzione instaurò anche un rapporto nuovo tra le fonti del diritto
14
: la
legge è il prodotto del sovrano che in quanto potere assoluto dello stato non ha
nessuno sopra di sé, è titolare della sovranità, se superiorem non recognosciens.
11
CARONI, op.cit., pp.35,77, 90; per il particolarismo vd G. TARELLO, storia della cultura
giuridica moderna, Bologna, 1976, p.28; CAVANNA, op.cit., vol.1, pp.193-235
12
« J'ai dit que cette puissance est perpétuelle, parce qu'il se peut faire qu'on donne puissance
absolue à un ou plusieurs à certain temps, lequel expiré, ils ne sont plus rien que sujets ; et tant
qu'ils sont en puissance, ils ne se peuvent appeler Princes souverains, vu qu'ils ne sont que
dépositaires, et gardes de cette puissance, jusqu'à ce qu'il plaise au peuple ou au Prince la
révoquer, qui en demeure toujours saisi » J. BODIN, De la république, Parigi 1576, p.74
13
I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino,
2002, pp.105-153; CAVANNA, op.cit, pp.216-235
14
CARONI, op.cit., pp.38-51; BIROCCHI, op.cit., pp.38-43
15
La divisione tra il nord che praticava le consuetudini e il sud che osservava il
diritto romano provocava problemi non solo a livello politico, ma anche nella
quotidianità delle persone comuni. Basti pensare alla diversità del
raggiungimento della maggiore età nel nord e nel sud, con tutti i problemi che
questo provoca sia in campo civile che commerciale.
Furono sempre gli stessi giuristi che ispirarono al re l’idea di un codice, idea
che si fa strada nel ‘600 con i giusnaturalisti. All’interno del giusnaturalismo si
è soliti individuare due correnti: la corrente germanica e quella francese. I
giuristi di entrambe le correnti aiutarono i sovrani assoluti nella lotta per il
potere contro le altre classi sociali e li affiancarono nella progettazione e
gestione delle leggi. Tra i vari esponenti del giusnaturalismo, il pensiero più
significativo sull’idea di codice è quello di Leibniz, che riportiamo brevemente.
Leibniz teorizza un codice breve chiaro e sufficiente, ottenuto ricostruendo il
diritto romano more geometrico
15
.
Il codice deve essere breve perché contrasta quella continua pratica di
interpretazione, di glosse e di produzione locale del diritto tramite le
consuetudini che aveva caratterizzato tutto il medioevo. Il codice deve
riassumere in sé tutte le leggi del Regno.
Il codice deve essere chiaro per evitare la continua interpretazione da parte dei
giuristi, perché l’interpretazione modifica il codice, legge emanata dal sovrano
assoluto, e mina il potere del re.
Deve essere sufficiente, non ci deve essere spazio per altre fonti del diritto, il
codice è la fonte del diritto, scaturita dalle mani del sovrano assoluto.
Tuttavia Leibniz riconosce il problema delle eventuali lacune, pensa ad un
codice aperto che in caso di lacuna debba fare ricorso al diritto naturale.
15
Vd infra pp.121-124; per approfondimenti su Leibniz C. M. DE IULIIS, Leibniz e la scienza
giuridica tra topica e dogmatica, Europa e dir. Priv, fasc.3, 2010, pp. 711-733; G. W. VON
LEIBNIZ, De casibus perplexis in iure, Altdorf, 1666 trad.ita DE IULIIS, i casi perplessi in
diritto, Milano 2014, pag. V-XVIII; ID, Discendae docendaeque jurisprudentiae, Francoforte,
1667 trad. ita. DE IULIIS, il nuovo metodo di insegnare e imparare la giurisprudenza, Milano
2012, pp. V-XVII
16
Soluzione che verrà ripresa da Portalis
16
nel livre preliminaire del code civil
francese e che riuscirà a sopravvivere alla avversità di Napoleone, tramite una
astuta interpretazione del livre preliminaire come presupposto giuridico del
code civil
Il codice non è altro che una legge emanata dal sovrano nel pieno dei suoi poteri
che abroga tutto quello che c’è prima, tutti quei particolarismi che avevano
dominato i secoli precedenti che mal si conciliano con un potere che vuole
essere assoluto e come tale si svincola anche dalla religione che viene usata
sempre più come instrumentum regni.
Si assiste quasi in tutta Europa, tramite le consolidazioni da una parte e il
giusnaturalismo dall’altra, ad una crescente polemica contro il particolarismo e
ad una sempre più auspicata codificazione.
L’analisi partirà dallo studio critico delle nozioni di particolarismo e
universalismo
17
che caratterizzano il passaggio dall’età medioevale all’età
moderna. Questo consentirà di poter comprendere le ragioni e gli aneliti dei
moderni che portarono alle prime consolidazioni e alla codificazione di inizio
ottocento.
Di qui verranno evidenziate le luci e le ombre del processo codificatorio
18
, il
successo mondiale del codice e le riflessioni dei giuristi nella seconda metà del
1800.
Sono infatti Saleilles e Geny, criticando la scuola dell’esegesi, che auspicano
una interpretazione più libera dal testo e dalla pedissequa sequenza degli articoli
con la celebre frase “con il codice, al di là del codice”.
4. La codificazione in Europa
16
CARONI, op.cit., pp.144,212,230,249,251; BIROCCHI, op.cit., pp.555-560; CAVANNA, op.cit.,
vol.2, pp.560-565; CAPPELLINI, storia dei concetti, cit., p.119
17
CAPPELLINI, storia dei concetti, cit., pp.242-244
18
CAPPELLINI, op.cit., pp. XI; XIII, 35,77,90
17
Il processo di codificazione ha interessato quasi tutti i paesi Europei, tranne il
Regno Unito
19
. Tutti gli altri paesi, a varie velocità, sono arrivati alla
codificazione.
Il Regno Unito non ha risentito di questo processo, per la rapida caduta degli
Stuart, che avevano tentato di imporre l’assolutismo. Tuttavia la forza del suo
parlamento, il sistema di common law e la forza delle autorità locali ha impedito
l’accentramento dei poteri nel sovrano e la formazione di un codice.
Nemmeno il Leviatano di Hobbes
20
è riuscito a smuovere la secolare tradizione
consuetudinaria inglese, tanto che a fine ‘700 rimane solitario il judge make law
di Jeremy Bentham che commentando le consolidazioni piemontesi, auspica un
codice inglese denigrando il principio di common law dello stare decisis.
Nell’impero asburgico Maria Teresa asseconda la nobiltà favorendo la
creazione della formidabile burocrazia imperiale, mentre sarà suo figlio,
Giuseppe II che cercherà di livellare la società, attraverso vari editti
21
.
All’alba del 1800 arriva il primo codice in Francia
22
. Ma il “nemico” della
specialità non sarà sconfitto per sempre. Rilevante è la disputa tra Napoleone e
Portalis che porterà all’abrogazione di alcuni articoli del livre preliminaire che
facevano riferimento al diritto naturale e alle consuetudini in caso di lacuna.
Rimane, in caso di lacuna manifesta il rinvio al diritto romano, come ratio
scripta.
Nel corso dell’Ottocento si fa strada una nuova formula “principi generali di
diritto”. Viene coniata nella sua prima formula nel par.7 dell’ABGB come
“principi di diritto naturale” da Zeiller
23
. Questa formula nasce in un codice
19
CAVANNA, op.cit., pp.479-699
20
TARELLO, op.cit., pp.47-57; BIROCCHI, op.cit., pp.180-196
21
CARONI, op.cit., pp.59-66; TARELLO, op.cit., pp.506-536; BIROCCHI, op.cit., pp.481;
CAVANNA, op.cit., pp.253-314
22
BIROCCHI, op.cit., pp.539-570; CARONI, op.cit., pp.66-77; CARONI, op.cit., pp.525-631
23
“Qualora una causa non si possa decidere né dalle parole, né dal senso naturale della legge,
si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalla legge decisi, ed ai fondamenti di altre
leggi analoghe. Rimanendo di non meno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principi
del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate” par.7
ABGB, in CARONI, op.cit., pp.244
18
aperto che verrà mal vista dalla pandettistica che attuerà una torsione legalistica
nella lettura del paragrafo 7. Infatti verranno considerati solamente i principi del
diritto positivo, chiudendo totalmente l’apertura al diritto naturale.
In Italia vi è un dibattito acceso sulla necessità o meno di un codice civile.
Bisognava unificare una nazione che era stata divisa per secoli. Il codice diventa
simbolo di unità nazionale. E in questo codice in caso di lacuna, troviamo il
riferimento ai principi generali di diritto, ripresa dal codice austriaco.
In Germania si arriverà al codice solo nel 1900, elaborato da Windscheid,
esponente della dottrina pandettistica, dopo un acceso dibattito tra Thibaut e
Savigny che percorre tutto il secolo XIX. Savigny convinto avversario del
codice e Thibaut che vedeva nel codice il sogno di una Germania unita
24
.
Il codice è stato subito criticato da Gierke come “unzozial, undeutsch, lehrhaft
und uperomanistich”. La fortuna di questo codice è stato il ricorso alle clausole
generali che hanno permesso al sistema di reggere anche durante le due guerre
mondiali.
5. Specialità e decodificazione
In Italia, invece, tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 esplode la legislazione
speciale. Emergono numerose nuove richieste sociali a cui il codice non è in
grado di rispondere e di qui nascerà la necessità di una nuova codificazione che
porterà nel 1942 al nuovo codice civile.
La velocità di produzione e aggiornamento delle fonti del diritto sembra non
lasciare spazio ad un riordino razionale e ragionato delle stesse, ma ciò è sempre
necessario.
È dunque attuale il tema delle fonti del diritto, la loro classificazione e
identificazione per la risoluzione delle controversie, per la stesura di un
24
Vd infra pp.147-157